Traffic Violation Sentencing and Conditional Suspension Revocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was found guilty of a serious traffic violation for driving 78 km/h in a zone with a 50 km/h limit. While the defense acknowledged the facts but argued the act caused no serious danger due to low traffic and good conditions, the court convicted the individual, imposing a fine of 35 daily rates of 90 monetary units and a separate fine of 500 monetary units, with the execution of the principal penalty suspended for a probationary period of four years, and ordering the revocation of the conditional suspension of a previous penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 356 cpv. 1 CPP, Art. 90 cpv. 2 LCStr, Art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, Art. 22 cpv. 1 OSS, Art. 82 CPP, art. 422 e segg. CPP; Traffic Violation Sentencing and Conditional Suspension Revocation: While the defense acknowledged the facts but argued the act caused no serious danger due to low traffic and good conditions, the court convicted the individual, imposing a fine of 35 daily rates of 90 monetary units and a separate fine of 500 monetary units, with the execution of the principal penalty suspended for a probationary period of four years, and ordering the revocation of the conditional suspension of a previous penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the substantive offense for which the defendant was convicted in order 1.
This procedural provision is cited in the context of the appeal process specified in order 6.
This provision relates to procedural costs, which are addressed in order 5 regarding the imposition of court fees.
This provision governs the suspension of the sentence, applied in order 3 regarding the suspended execution of the fine and the probation period.
This provision concerns the revocation of a suspended sentence, which is ordered in point 4.
This provision is cited concerning the penalties imposed on the defendant, including the fine, in point 2.
This provision is cited in the context of the penalties imposed on the defendant in point 2.
This provision is cited in the context of the penalties imposed on the defendant in point 2.
This procedural provision is cited because the parties waived a written justification for the judgment.
Testo completo
Incarto n. 72.2014.126 · Mendrisio, 10 dicembre 2015 /md · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da: · giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo pretorio, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico
contro · IM 1 rappresentato da DF 1
imputato, a norma del decreto d’accusa 227/2014 dell'11 agosto 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di 78 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.;
fatti avvenuti: a __________ il 3 giugno 2014;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv.
1 OSS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:00 alle ore .16:10
Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma sia in fatto che in
diritto del decreto d’accusa, proponendo la condanna dell’imputato alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna. Nel caso in cui la Corte dovesse concedere la sospensione condizionale, postula la revoca della sospensione condizionale della precedente condanna;
- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato, il quale non contesta l’imputazione di grave infrazione alle norme della circolazione né in fatto né in diritto, ma chiede che si tenga conto delle circostanze concrete in cui sono avvenuti i fatti (al mattino presto e quindi con poco traffico, in buone condizioni meteorologiche e al confine della località), evidenziando che il suo patrocinato non ha creato serio pericolo per alcuno. Sottolinea poi che il suo assistito ha agito per negligenza e che si tratta di una persona per bene. Ritiene che la prognosi non possa essere considerata negativa, visto che si tratta di due episodi sporadici commessi per negligenza da una persona che si mette alla guida tutti i giorni e stante il comportamento ineccepibile tenuto dai fatti, pur continuando a guidare. In conclusione, propone la condanna del suo assistito alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, da porre al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni. Chiede inoltre che la Corte rinunci a revocare la sospensione condizionale della precedente condanna e che il suo assistito venga ammonito, in subordine che il periodo di prova venga prolungato fino a 4 anni.
*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 34, 42, 44, 46,
47 CP;
27 cpv. 1, 32, 90 cpv. 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC;
82, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione per avere,
a __________, il 3 giugno 2014, circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di 78 km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 km/h, e meglio come descritto nel decreto d’accusa 227/2014.
2. Di conseguenza, IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di fr. 3’150.--, corrispondenti a 35 aliquote giornaliere di fr. 90.-- cadauna;
2.2. alla multa di fr. 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni.
3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 4 (quattro).
4. È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 90 cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del
30 settembre 2013.
5. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 500.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 68.90
fr. 1'268.90