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72.2013.162 • TPC TI 72.2013.162 Generato dall'IA

Traffic Violation and Revocation of Suspended Sentence

Numero d'incarto 72.2013.162
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with a serious traffic violation for driving 25 km/h over the 50 km/h speed limit, an act confirmed as a grave infraction based on established precedent regarding the relevant statute. The prosecution argued for a firm penalty due to the severity and the defendant's prior suspended sentence, suggesting a non-suspended fine or revocation of the previous suspension. The defense contested the severity of the new traffic law penalties as disproportionate, argued that the 1 km/h difference from the threshold for a grave infraction should mitigate the sentence, and requested leniency regarding the revocation of the prior suspended sentence due to the defendant's personal circumstances. The court found the defendant guilty of the serious traffic infraction and imposed a non-suspended fine of 20 daily rates of 90 monetary units each, while also revoking the conditional suspension of a previous 90-rate fine.

Regesto Legislator

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Art. 90 cpv. 2 LCStr, Art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, Art. 22 cpv. 1 OSS, Art. 82 CPP, art. 49 CP, art. 47 CP; Traffic Violation and Revocation of Suspended Sentence: The prosecution argued for a firm penalty due to the severity and the defendant's prior suspended sentence, suggesting a non-suspended fine or revocation of the previous suspension. The defense contested the severity of the new traffic law penalties as disproportionate, argued that the 1 km/h difference from the threshold for a grave infraction should mitigate the sentence, and requested leniency regarding the revocation of the prior suspended sentence due to the defendant's personal circumstances. The court found the defendant guilty of the serious traffic infraction and imposed a non-suspended fine of 20 daily rates of 90 monetary units each, while also revoking the conditional suspension of a previous 90-rate fine.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione revoca della sospensione condizionale gravità della pena reato di pirateria della strada violazione del principio di celerità incidenti della circolazione stradale Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCstr.)

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cpv. 2 LCStr.

The defendant was declared guilty based on this provision for committing a serious traffic offense.

art. 49 CP

Cited in the final disposition, this provision relates to the penalty imposed (specifically revocation of a suspended sentence).

art. 47 CP

Cited in the final disposition, this provision relates to the penalty imposed (specifically the main penalty).

art. 46 CP

Cited in the final disposition, this provision relates to the penalty imposed (specifically the determination of the fine amount through aliquots).

art. 42 CP

Cited in the final disposition, this provision relates to the penalty imposed (specifically the imposition of the fine).

art. 34 CP

Cited in the final disposition, this provision relates to the penalty imposed (specifically the suspension of the sentence, although the court ordered revocation).

art. 12 CP

Cited in the final disposition, this provision relates to the criminal capacity/culpability required for the conviction.

art. 22 TG

Cited in the final disposition concerning costs.

art. 422 CPP

Cited in the final disposition concerning procedural costs.

art. 135 CPP

Cited in the final disposition concerning procedural costs.

art. 82 CPP

Cited in the final disposition regarding the procedure used (waiving written reasoning).

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Testo completo

Incarto n. 72.2013.162 · Lugano, 17 giugno 2014/rs · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da: · giudice Amos Pagnamenta, Presidente Sabrina Aldi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1 rappresentato dall’avv. DF 1 imputato, a norma dell'opposizione DAC 323/2013 del 25.11.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di grave infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accer­tata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vi­gente limite di 50 Km/h.;

fatti avvenuti: a __________ il 23 agosto 2013;

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv.

1 OSS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 12:20.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale precisa che il margine di manovra relativo al caso odierno è vicino allo zero. I fatti sono ammessi, vi è un superamento del limite di velocità ammesso. Il PP cita la sentenza DTF 132 II 234 la quale precisa che anche con

il nuovo diritto un superamento di 25 km/h rappresenta un caso grave ai sensi dell’art. 90 Cpv. 2 LCStr. Non vi è alcun dubbio quindi per quanto attiene

alla qualifica giuridica, si tratta di infrazione grave. Per quanto concerne la pena, l’accusa precisa che la pena proposta nel decreto d’accusa già tiene conto del rigore del nuovo diritto e che, a mente dell’accusa, è una pena particolarmente blanda.

Il PP esamina i precedenti penali dell’imputato concludendo che una sospensione condizionale della pena non è possibile. La prognosi è, secondo l’accusa, assolutamente negativa. In conclusione il PP chiede la conferma del decreto d’accusa, invitando la Corte a riflettere fino a che punto la proposta buonista del PP può essere considerata e se non sarebbe piuttosto il caso di aumentare tale pena. In via alternativa, in luogo a una pena unica non sospesa, il PP chiede la revoca della precedente condanna di 90 aliquote e una nuova condanna a una pena pecuniaria non sospesa;

- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale pone l’accento sull’assurdità della nuova legge sulla circolazione stradale. In particolare, egli sostiene che per rapporto ad altri reati ben peggiori le pene relative alla circolazione stradale sono eccessive. Il difensore precisa che in assenza di assunzione di nuove prove non è possibile per il PP chiedere più della pena proposta in quanto, si tratterebbe di una *reformatio in pejus*.

Il difensore ripercorre i precedenti dell’imputato sottolineando che la pena pecuniaria di 90 aliquote sospese di cui alla precedente condanna è eccessiva. Per quanto concerne la pena richiesta dal PP anche queste è

eccessiva a mente della difesa. Si tratta di un 1 km/h in più del limite prescritto per l’infrazione grave e di questo bisogna tenerne conto nella

commisurazione della pena così come bisogna tener conto che erano le 5 mattino.

Non é possibile dire che la prognosi è negativa, il suo cliente per i prossimi anni non guiderà di sicuro. Da ultimo il patrocinatore pone l’accento sul vita del suo cliente, sul fatto che egli ha rinunciato ad una rendita AI per lavorare e che la pena pecuniaria da pagare metterebbe in difficoltà il suo cliente.

Per queste ragioni, il difensore chiede clemenza alla Corte, in particolare che la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote non venga revocata;

-il Procuratore Pubblico in replica precisa la nozione di infrazione grave spiegando che,

indipendentemente dal superamento di 1 km/h siamo di fronte a un’infrazione grave e che come tale deve essere punita;

- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1 in duplica ribadisce quanto già detto contestando la precedente giurisprudenza e in particolare l’entità delle pene pronunciate per questo genere di reati.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;* visti gli art. 12, 34, 42, 46, 47, 49, CP;

90 cpv. 2 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM

1. è autore colpevole di:

infrazione grave alle norme della circolazione

per avere, il 23 agosto 2013, a __________, violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura targata __________ alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

e meglio come descritto del decreto di accusa.

2. Di conseguenza,

IM

1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondenti a 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 90 (novanta) cadauna;

2.2 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e delle spese procedurali.

3. Si fa luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna inflitta il 13 febbraio 2012 dal Ministero Pubblico del Canton Ticino.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera