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72.2013.157 • TPC TI 72.2013.157 Generato dall'IA

Acquittal for Attempted Robbery Based on Insufficient Evidence and *In Dubio Pro Reo*

Numero d'incarto 72.2013.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The correctional court acquitted the defendant of attempted robbery, despite evidence presented by the Public Prosecutor suggesting intent, including the presence of a knife and motorcycle helmet in the car and suspicious loitering near a gas station. The court reasoned that the defense successfully argued that the defendant's actions and the presence of the items were consistent with non-criminal activities, such as carrying tools for work and the overall calmness and lack of precautions typical of someone planning a robbery, leading to an acquittal based on the principle of *in dubio pro reo*, and consequently awarded the defendant partial compensation for moral damages.

Regesto Legislator

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Art. 356 cpv. 1 CPP, Art. 140 cifra, Art. 22 CPS, Art. 82 CPP, Art. 429 CPP, art. 22 TG sulle spese; Acquittal for Attempted Robbery Based on Insufficient Evidence and *In Dubio Pro Reo*: The court reasoned that the defense successfully argued that the defendant's actions and the presence of the items were consistent with non-criminal activities, such as carrying tools for work and the overall calmness and lack of precautions typical of someone planning a robbery, leading to an acquittal based on the principle of *in dubio pro reo*, and consequently awarded the defendant partial compensation for moral damages.

Parole chiave

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tentata rapina indennità per torto morale dolo penale principio in dubio pro reo principio del ne bis in idem confisca di valori patrimoniali Prosciolto dall'imputazione di rapina tentata in una stazione di servizio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 140 cifra 1 cpv. 1 CPS, in relazione all’art. 22 CPS; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS

These articles define the crime of attempted robbery, which the defendant was acquitted of in order 1.

art. 429 CPP

This article was cited in the dispositive (order 2) for partially granting the claim for indemnity and moral damages.

art. 82 CPP

This procedural rule governs the dispensation of the written grounds for the judgment, which the court noted applied in the absence of a specific request.

art. 22 TG sulle spese

This article, relating to procedural costs, was cited before the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 72.2013.157 · Lugano, 17 marzo 2017/sg · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da: · giudice Amos Pagnamenta, Presidente Cristina Laghi, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1 rappresentato dall’avv. DUF 1 in carcerazione preventiva dal 20 luglio 2013 al 22 luglio 2013 (3 giorni)

imputato, a norma del decreto d’accusa 197/2013 del 22.07.2013 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di

1. rapina (tentata)

per avere, a __________ in Via __________, presso la locale stazione di servizio __________, in data 20 luglio 2013, tentato di commettere un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza e meglio per essersi recato, verso le ore 21.05, all’esterno del distributore dell’area di servizio __________ di via __________ a __________, portando seco nella propria automobile un coltello tipo serramanico ed un casco da motociclista, posizionandosi poi nei posteggi siti nei pressi del distributore, sapendo che il distributore si trova in un luogo discosto, senza abitazioni nei paraggi, attendendo per oltre 40 minuti il momento propizio, verificando la situazione all’interno del distributore, previo acquisto di pochi litri di benzina; per poi, essendosi reso conto della presenza di altri clienti, tornare in automobile e, dopo averla spostata di pochi metri, continuato ad attendere presso la citata stazione di servizio il momento propizio per passare all’atto, venendo poi fermato dall’intervento di Polizia;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall'art. 140 cifra 1 cpv. 1 CPS, in relazione all’art. 22 CPS; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP

1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:33 alle ore 11:49.

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: quanto agli elementi oggettivi indicanti la commissione del reato da parte dell’imputato cita la di lui lunga permanenza presso il parcheggio, la circostanza che all’interno della sua autovettura vi era un coltellino, strumento più che atto a minacciare la commessa all’interno di un distributore, la presenza in macchina di un casco da motociclista, elemento atto a travisarsi, il fatto che IM 1 è arrivato verso l’orario di chiusura, è uscito e ha fatto benzina per macchinari agricoli quando in quel momento era disoccupato e non li usava proprio quando la commessa, insospettita, è uscita a controllare, ed in fine il fatto che la commessa non rideva affatto, ma ha anzi chiesto a un cliente di fermarsi, siccome aveva timore di questo personaggio, il quale, nonostante gli avesse chiesto la motivazione del suo sostare, non le aveva risposto. Soggettivamente, l’accusa rileva che il racconto di IM 1 è contradditorio e quindi poco credibile e lineare; egli si contraddice sulle telefonate e anche sulla comunicazione fatta alla madre.

L’accusa conclude chiedendo la conferma del decreto d’accusa del

22 luglio 2013 e la confisca del coltellino e del casco sotto sequestro;

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: rileva che le circostanze concrete depongono tutte a favore dell’innocenza dell’imputato, il quale nei suoi verbali ha sempre ribadito la medesima versione dei fatti. Le modalità con cui IM 1 si è avvicinato e poi trattenuto al distributore di benzina escludono che egli fosse malintenzionato. L’imputato al momento dei fatti faceva il __________ ed era quindi solito tenere in auto la cassetta degli attrezzi, di cui faceva parte il coltellino. Egli versava sì in condizioni economiche precarie, ma non aveva debiti da ripagare. Anche il casco era sempre nell’auto di IM 1, siccome gli capitava di noleggiare motoveicoli o fare un giro sui Kart. Il casco e il coltellino non sono comunque mai stati immediatamente accessibili all’imputato. Ciò dimostra che non è mai stata sua intenzione perpetrare una rapina. L’imputato quella sera indossava peraltro delle ciabatte modello Crocks, che con ogni evidenza non costituiscono la calzatura adatta per perpetrare una rapina e in particolare per fuggire dopo averla attuata. Egli ha riempito la tanica di benzina per eseguire dei lavori di giardinaggio il giorno seguente. Inoltre, anche il fatto che sia entrato nel distributore di benzina a pagare a volto scoperto dimostra che non era certamente intenzionato a commettere una rapina. Va poi considerato anche il modo in cui IM 1 ha passato la giornata, che non corrisponde certo alla giornata tipo di un rapinatore. È inoltre inimmaginabile che egli abbia contattato la madre poco prima di commettere una rapina. IM 1 era perfettamente calmo, anche dopo essere uscito dal negozio a viso scoperto è tornato in auto a fumare una sigaretta e fare un’altra telefonata alla madre. Egli non si è preoccupato di sottrarre sé stesso e l’autovettura alle telecamere, e si è anzi avvicinato. Anche i video consultati non mostrano mai uno stato ansioso della signora __________ e tantomeno del signor __________. Vi è poi che non era la prima volta che la signora __________ segnalava una persona in sosta nel parcheggio alla Polizia. A carico di IM 1 non è stata acquisita nessuna prova.

Chiede l’assoluzione del suo assistito in virtù del principio in dubio pro reo, il dissequestro del casco e del coltellino e l’accoglimento dell’istanza di risarcimento.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;*

Visti gli art. 22, 140 CP;

422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione di rapina tentata di cui al decreto d’accusa 197/2013 del 22 luglio 2013.

2. L’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 CPP del 17 marzo 2017 di IM 1 è parzialmente accolta.

2.1. Di conseguenza, lo Stato del Cantone Ticino è astretto al pagamento a favore di IM 1 di CHF 400.00 a titolo di riparazione del torto morale.

3. A crescita in giudicato della presente è ordinato il dissequestro di tutto quanto in sequestro in favore di IM 1.

4. La tassa di giustizia di CHF 500.00 e le spese procedurali sono a carico dello Stato.

4.1. In caso di motivazione scritta la tassa di giustizia sarà di CHF 750.00.

5. Le spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

5.1. La nota professionale dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario CHF 3'600.00

spese CHF 251.00

IVA (8%) CHF 308.10

totale CHF 4'159.10

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese a carico dello Stato:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Pubblicazione su FU fr. 379.75

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 67.60

fr. 1'327.10