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72.2013.104 • TPC TI 72.2013.104 Generato dall'IA

Traffic Offense Sentencing Dispute

Numero d'incarto 72.2013.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The defendant was charged with a severe traffic violation for driving 68 km/h over the posted 80 km/h speed limit, creating a high risk of a serious accident. The prosecution argued for a minimum one-year custodial sentence under the new severe offender provisions, deeming the act reprehensible despite acknowledging the severity of the mandatory minimum penalty for a first-time offender. The defense emphasized the severe financial and administrative consequences already facing the defendant, the favorable driving conditions (clear, straight, multi-lane road), the defendant's sincere remorse, and argued for a reduction below the statutory minimum by analogy to lighter sentences for other serious crimes. The court ultimately found the defendant guilty of the severe traffic infraction and sentenced them to 12 months imprisonment, suspended for a two-year probationary period.

Regesto Legislator

Ufficiale

Grave infrazione alle norme della circolazione stradale: eccesso di velocità per aver circolato a 148 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione per violazione stradale commisurazione della pena gravità dell'infortunio reato di pirateria della strada guida in stato di ebbrezza qualificata limiti legali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 cpv. 4 LCStr

This provision establishes the offense for which the defendant was found guilty.

art. 47 CP

This provision was cited in the final dispositions and likely relates to the determination or adjustment of the penalty (sentencing).

art. 44 CP

This provision was cited in the final dispositions and likely relates to the suspension of the execution of the sentence (probation/suspension).

art. 42 CP

This provision was cited in the final dispositions and likely relates to the type of penalty applied (imprisonment).

art. 40 CP

This provision was cited in the final dispositions and likely relates to the calculation of the penalty.

art. 12 CP

This provision was cited in the final dispositions and likely relates to the applicable legal framework or general principles of criminal law.

art. 422 e segg. CPP

These provisions were cited in the final dispositions and pertain to the costs of the proceedings.

art. 135 CPP

This procedural provision was cited in the final dispositions, likely related to the legal costs or expenses.

art. 82 CPP

This procedural provision was cited in the final dispositions, justifying the lack of a written reasoning for the decision.

art. 22 TG sulle spese

This provision was cited in the final dispositions concerning the allocation of costs.

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Testo completo

Incarto n. 72.2013.104 · Lugano, 11 dicembre 2013/rs · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona

composta da: · giudice Mauro Ermani, Presidente Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero Pubblico

contro · IM 1 e domiciliato a rappresentato da DF 1

imputato, a norma dell'atto d'accusa 96/2013 del 29.8.2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di

1. grave infrazione alle norme della circolazione

per avere, il 19 marzo 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo

in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida

dell’autoveicolo Alfa Romeo targato __________, alla velocità di 148 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar

“Traffic Observer LMS”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto: dall’ art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti: - il Procuratore Pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. PP 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 10:37.

Sentiti: - il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Si tratta del primo caso con le nuove disposizioni che arriva nelle nostre aule penali. Il PP chiede venga fatta una riflessione: ci sono comportamenti sulla strada che sono assolutamente deprecabili e da sanzionare, il problema è l’applicabilità a queste casistiche delle nuove disposizioni sui così detti pirati della strada. Non sempre gli obiettivi che il legislatore si prefigge arrivano ad essere centrati e assolti.

L’accusa sostiene che sulla decina di casi per pirati della strada finora giunti in aula in __________, sono tutti per eccesso di velocità, non ce n’è uno di applicabilità del cpv. 3 art. 90 LCStr. Allora vien da chiedersi se l’obiettivo era quello di combattere le manovre pericolose, es. sorpassi azzardati sulla destra in autostrada, visto che in Tribunale per ora si sono presentati unicamente imputati del cpv. 4.

Ciò detto, si tratta spesso di gente che lavora, senza precedenti, che viene condannata alla prima infrazione, certamente grave e da sanzionare, una pena detentiva minima di un anno, giudicata dal PP molto severa.

Visto quanto sopra, in applicazione delle norme in vigore chiede per IM 1 una pena detentiva di 14 mesi. Non si oppone alla sospensione condizionale e propone un periodo di prova di 3 anni, come da prassi in materia di circolazione stradale.

- l’avv. DF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Dal 1° gennaio di quest’anno sorgono grandi problemi di applicabilità per una legge che sanziona in modo eccessivo solo una parte di quei comportamenti che volevano essere repressi. Secondo il difensore, i veri pirati, purtroppo, non vengono sanzionati. Cita l’articolo pubblicato sulla SZK no. 1.2013 pag. 3 e segg..

L’effetto concreto di tale legislazione su IM 1 è il seguente: al di là di un percorso penale, interrogatori di polizia, davanti al PP e al dibattimento odierno, vi è pure un procedimento amministrativo molto intenso e costoso. Siamo vicini ai 5'000.- CHF tra tasse e spese, i quali avranno quale conseguenza il tracollo definitivo dell’imputato.

Sul fatto in quanto tale non c’è nulla da analizzare, l’imputato si è già espresso. Vanno comunque considerate alcune circostanze, si tratta di una strada a quattro corsie divisa al centro, rettilinea, era una giornata festiva e senz’ombra di traffico, la difesa ritiene fossero condizioni quasi autostradali.

Alcune considerazioni di paragone, vi sono reati gravissimi per i quali è prevista una pena minima di sei mesi, ad esempio l’omicidio colposo, le lesioni gravi, il furto e via dicendo. Per l’eccesso di velocità grave: pena minima di un anno, con una problematica aggiuntiva per il periodo di prova della sospensione condizionale, che se parte oggi potrebbe esaurirsi contestualmente alla riammissione alla guida, dunque senza alcun senso.

In un simile caso, bisogna considerare le attenuanti speciali, ovvero il sincero pentimento. Leggendo la lettera scritta dall’imputato, scritta spontaneamente quando ancora non aveva un legale, vi sono tutti gli elementi, secondo la difesa, che possono essere pretesi da un automobilista in dette circostanze. Si chiede dunque di ridurre la pena con l’attenuante specifica, a 12 mesi, e periodo di prova di 2 anni;

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;*

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP; 90 cpv. 4 LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

grave infrazione alle norme della circolazione per avere,

il 19 marzo 2013 a __________, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità,

e meglio per aver circolato alla guida

dell’autoveicolo Alfa Romeo targato __________, alla velocità di 148 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar

“Traffic Observer LMS”, malgrado il vigente limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno 68 Km/h la velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2. Di conseguenza,

IM 1 è condannato:

2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;

2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi.

3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 72.85 fr. 772.85