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72.2012.104 • TPC TI 72.2012.104 Generato dall'IA

Pharmacy Assistant Fraud and Forgery Conviction

Numero d'incarto 72.2012.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual, employed as a pharmacy assistant responsible for handling payment vouchers, was convicted through an abbreviated procedure for repeated fraud and forgery of documents, having systematically stolen payment vouchers between 2005 and 2010, affixed fraudulent endorsements, and exploited the trust of pharmacy management and payment officials to illicitly obtain CHF 217,651.04 for personal use, though the amount was later fully repaid. The court found the individual guilty as charged, sentencing them to 240 daily rates of CHF 60.00 as an additional penalty to a previously suspended sentence, with the new sentence itself conditionally suspended for two years, acknowledging the admission of facts and the agreement of the parties to the proposed abbreviated procedure.

Regesto Legislator

Ufficiale

Ripetuta truffa da parte di un'imputata per avere ingannato con astuzia dipendenti della Posta persuadendoli a consegnarle sistematicamente denaro che ella non era autorizzata ad incassare per un totale di CHF 217'651.-; ripetuta falsità in documenti; procedura abbreviata; pena aggiuntiva

Parole chiave

Generato dall'IA
accusa di truffa falsità in documenti commisurazione della pena girata uso personale infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 42 e segg. CP

The execution of the sentence is suspended conditionally for a probationary period of 2 years.

22 TG sulle spese

Cited in the context of ordering payment of justice fees and expenses.

362, 426 cpv. 1 CPP

These procedural articles (part of the articles cited, including 358 e segg.) relate to the simplified procedure used to approve the indictment and issue the ruling.

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Testo completo

Incarto n. 72.2012.104 · Lugano, 4 novembre 2013 /md · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da: · giudice Mauro Ermani, Presidente Veronica Lipari, vicecancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare nellaprocedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico

contro · IM 1 e domiciliato a

imputata, a norma dell'atto d'accusa 96/2012 del 24.08.2012 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. truffa, ripetuta

per avere,

a __________,

nel periodo 2005 – 2010,

nella sua veste di aiuto farmacista presso la Farmacia Internazionale del __________ di __________ (di seguito Farmacia), presso la quale lavorava dal 2002, addetta, tra le altre cose, ai pagamenti ed all’incasso di polizze di pagamento con numero di referenza (di seguito PPR) emesse a favore della Farmacia,

approfittando della grande fiducia in lei riposta dal farmacista dr. __________ e del rapporto di fiducia instauratosi negli anni tra lei e i funzionari de “__________” di __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, in particolare per potersi assicurare un’entrata supplementare, ripetutamente e sistematicamente ingannato con astuzia i funzionari de “__________” di __________, affermando cose false o dissimulando cose vere, approfittando subdolamente dell’errore in cui essi si venivano a trovare, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio della Farmacia, per un ammontare complessivo di CHF 217'651.04, e meglio per avere,

ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari de “__________”, sottoponendo loro per l’incasso, PPR da lei precedentemente sottratte, all’insaputa del dr. __________, dall’ufficio di quest’ultimo presso la Farmacia e sulle quali aveva apposto un falso visto alfine di ottenerne il pagamento, ben sapendo che il falso visto non sarebbe stato verificato dai funzionari de “__________” in quanto era persona conosciuta da anni quale dipendente della Farmacia,

inducendo in tal modo, con inganno, i funzionari de “__________” ad atti pregiudizievoli al patrimonio della Farmacia, persuadendoli a consegnarle sistematicamente denaro che ella non era autorizzata ad incassare, configurandosi l’inganno astuto:

- nell’apporre su PPR che erano state da lei intenzionalmente sottratte al controllo del dr. __________ per approvazione e apposizione del visto, dei falsi visti, così da poter procedere all’incasso delle stesse presso “__________”;

- nello sfruttare, in generale, il grande rapporto di fiducia esistente con il dr. __________, sapendo in particolare che egli non procedeva alla verifica delle PPR incassate;

- nello sfruttare il grande rapporto di fiducia esistente con i dipendenti de “__________”, i quali non effettuavano ulteriori verifiche in merito all’incasso delle PPR in ragione del rapporto di confidenza instauratosi con gli anni, essendo sempre le medesime persone a presentarsi a ritirare il denaro in nome e per conto della Farmacia;

ottenendo in tal modo l’incasso, in realtà non dovuto, delle PPR indebitamente sottratte, per un valore complessivo:

- per l’anno 2005 di CHF 16'304.98;

- per l’anno 2006 di CHF 26'581.88;

- per l’anno 2007 di CHF 47'322.42;

- per l’anno 2008 di CHF 70'798.09;

- per l’anno 2009 di CHF 53'368.50;

- per l’anno 2010 di CHF 3'275.17;

per un importo totale pari a CHF 217'651.04, importo utilizzato per scopi personali,

ritenuto che l’imputata ha nel frattempo provveduto a risarcire completamente l’importo delle malversazioni alla Farmacia;

2. falsità in documenti, ripetuta

per avere,

a __________,

nel periodo 2005 – 2010,

in più occasioni,

al fine di procacciarsi un indebito profitto, formato documenti falsi ed attestato in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti, e meglio per avere,

falsificato ripetutamente le PPR intestate alla Farmacia, apponendo sulle stesse un segno inventato a valere quale visto, allo scopo di presentarle allo sportello de “__________” per ottenere il pagamento in realtà non autorizzato delle stesse, come descritto al punto 1.;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1. IM 1 è dichiarata autrice colpevole dei reati a lei scritti come sopra.

di conseguenza IM 1 è condannata:

1.1 alla pena di 240 (duecentoquaranta) aliquote giornaliere di CHF 60.00 (sessanta) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 14'400.00 (quattordicimilaquattrocento);

Pena interamente aggiuntiva alla pena di 140 (centoquaranta) aliquote giornaliere a CHF 80.00, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni, decretata nei suoi confronti in data 28 novembre 2011 dal Ministero pubblico del cantone Ticino.

1.2 L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e segg. CP).

Ed inoltre 2. IM 1 è condannata al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.

Presenti: -il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico,

- l’imputata IM 1, assistita dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:45 alle ore 15:08.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 96/2012 del 24 agosto 2012 contro IM 1 con le relative proposte è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e i disborsi sono posti a carico della condannata.

3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 77.-- fr. 777.--