Switzerland v. IM 1 and IM 2 (Aggravated Narcotics Violations)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA Swiss Criminal Assizes Court convicted two individuals, IM 1 and IM 2, for aggravated violations of the Federal Narcotics Law, primarily involving the acquisition, transportation, and alienation of a substantial quantity of heroin (at least $735.13 \text{ grams}$ for IM 1 and $424.73 \text{ grams}$ for IM 2) between March and May 2011, noting that the amount was sufficient to endanger the health of multiple people. Both defendants confessed to their involvement in multiple trips to transport and acquire heroin, mostly for IM 1's brother, with IM 1, who was already serving a sentence under home arrest for a prior robbery, deemed to have an extremely high degree of fault due to recidivism, lack of scruples, and carrying out the crime while serving a sentence, resulting in a non-suspended sentence of 2 years and 4 months in detention. Conversely, IM 2 was given a 15-month detention sentence, which was conditionally suspended for a two-year probation period due to his first offense status, full cooperation, and secondary role in the commission of the crime, reflecting a favorable prognosis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 cifra, Art. 48 lett. a cifra, Art. 47 CP, Art. 89 CP, Art. 42 cpv. 2 CP, Art. 42 CP; Switzerland v. IM 1 and IM 2 (Aggravated Narcotics Violations): Both defendants confessed to their involvement in multiple trips to transport and acquire heroin, mostly for IM 1's brother, with IM 1, who was already serving a sentence under home arrest for a prior robbery, deemed to have an extremely high degree of fault due to recidivism, lack of scruples, and carrying out the crime while serving a sentence, resulting in a non-suspended sentence of 2 years and 4 months in detention. Conversely, IM 2 was given a 15-month detention sentence, which was conditionally suspended for a two-year probation period due to his first offense status, full cooperation, and secondary role in the commission of the crime, reflecting a favorable prognosis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the list of applicable articles as the legal basis for the conviction of IM 1 for aggravated violation of the Narcotics Act.
Cited in the list of applicable articles and applied in the dispositive (order 4) ordering the confiscation of objects.
Cited in the list of applicable articles, relevant to the discussion of the suspension of the sentence, although not explicitly mentioned in the dispositive orders 1, 2, or 3 regarding the sentence of IM 1, as the court ruled against the suspension based on this article.
Cited in the list of applicable articles, relevant to the discussion of the suspension of the sentence for IM 2, which was granted in order 3.2.2.
Cited in the list of applicable articles and referenced in the dispositive (orders 6 and 7) regarding the reservation of review regarding official defense costs.
Cited in the list of applicable articles, related to costs.
Cited in the list of applicable articles, relevant to deducting pre-trial detention from the sentence (order 3.1.1 and 3.2.1).
Cited in the list of applicable articles, which generally governs Swiss criminal law, although its application is implicitly covered by the specific conviction orders.
Cited in the list of applicable articles, deals with concurrent sentences, relevant to IM 1's situation where previous sentence details are mentioned, although no explicit procedural order concerns accumulation.
Cited in the list of applicable articles, deals with cumulative penalties, relevant to the overall penalty assessment.
Cited in the list of applicable articles, which governs the determination of the sentence based on guilt (considered in reasoning points 10-12).
Cited in the list of applicable articles, deals with the general framework for sentencing.
Cited in the list of applicable articles, deals with the penalty for concurrent crimes, relevant to the overall sentencing.
Cited in the list of applicable articles, relates to confiscation (applied in order 4).
Cited in the list of applicable articles, relates to the appeal process (mentioned in order 10).
Cited in the list of applicable articles, relates to the Narcotics Act, used alongside cifra 2 for the offense.
Referenced in orders 6 and 7 regarding the State covering official defense costs, though the main procedural citation is Art. 135 cpv. 4 CPP.
The specific legal provision that defines the crime for both defendants (orders 1 and 2).
The legal basis for granting the conditional suspension of the sentence for IM 2 (order 3.2.2).
The basis for ordering the confiscation of the fanny pack (marsupio) (order 4).
Cited in orders 6 and 7 regarding the reservation of the right to determine the remuneration for official defense counsel.
Cited in the list of applicable articles concerning costs.
Relevant regarding the deduction of pre-trial detention from the sentence (orders 3.1.1 and 3.2.1).
Cited as a general applicable article in criminal law.
Cited as a general applicable article in criminal law regarding concurrent offenses.
Cited as a general applicable article in criminal law regarding cumulative penalties.
Cited as a general applicable article in criminal law regarding sentencing principles.
Cited as a general applicable article in criminal law regarding sentencing principles.
Cited as a general applicable article in criminal law regarding cumulative penalties.
Cited in the list of applicable articles, relating to confiscation (order 4).
Cited in the list of applicable articles, concerning appeals (order 10).
Cited in the list of applicable articles, relates to the Narcotics Act.
Cited in the list of applicable articles, relevant to the discussion of sentence suspension for IM 1.
Testo completo
Incarto n. 72.2011.78
Lugano,
13 ottobre 2011/da
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
GI 1
GI 2
Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nellaula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli imputati, con lannuenza dei difensori e del Procuratore Pubblico, rinunciato, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
1. IM 1
rappresentato dallavv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 18 maggio 2011 al 28 luglio 2011 (72 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 29 luglio 2011
2. IM 2
rappresentato dallavv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 18 maggio 2011 al 20 maggio 2011 (3 giorni)
imputati, a norma dellatto daccusa nr. 82/2011 del 26 agosto 2011, di
A. IM 1agendoin correità con __________ e parzialmente in correità con IM 2,
1. infrazione alla LF sugli stupefacenti aggravata,
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo marzo 2011 / 18 maggio 2011,
tra __________ e __________,
acquistato, detenuto, trasportato e alienato un imprecisato quantitativo, ma almeno 735.13 grammi di eroina,
e meglio, per aver, senza essere autorizzato,
1.1. in data 5 marzo 2011, 23 marzo 2011,12 maggio 2011 e13 maggio 2011 tra __________ e __________,
trasportato complessivi 400 grammi di eroina, in particolare sia guidando la vettura Ford KA targata TI __________, sia la vettura BMW targata TI __________, accompagnato il fratello __________ a __________, dove questultimo acquistava da un non meglio precisato __________, in ciascuna occasione, 100 grammi di eroina, stupefacente destinato alla successiva vendita ad acquirenti locali;
1.2. in data 17 marzo, 30 marzo, 18 maggio, 2011, tra __________ e __________, acquistato per conto di __________,complessivi 324.73 grammi di eroina, in particolarerecandosi, in unoccasione lui alla guida e in due IM 2, a __________, dove acquistava lo stupefacente da un non meglio precisato __________, stupefacente in parte poi venduto da __________ a __________ e nella misura di 124.73 grammi sequestrato dalla Polizia al momento del fermo;
1.3. nel periodo ottobre 2010 / maggio 2011, a __________ e a __________, alienato a acquirenti locali 10.4 grammi di eroina;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 19 cifra 2 LStup;
B. IM 2, agendo in correità con __________, e parzialmente in correità con IM 1
infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in particolare,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo marzo 2011/ 18 maggio 2011,
tra __________ e __________,
trasportato un imprecisato quantitativo, ma almeno 424,73 grammi di eroina, in particolare accompagnando o IM 1 o __________, mettendosi alla guida della vettura VW targata __________ e della vettura Ford KA targata TI __________ sino a __________, dove, a dipendenza, __________ o IM 1, acquistavano lo stupefacente da un non meglio precisato __________, stupefacente in parte rivenduto da __________ ad acquirenti, locali e nella misura di 124.73 grammi sequestrato al momento del fermo.
Presenti
- il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- limputato IM 1, assistito dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;
- limputato IM 2, assistito dal suo difensore dufficio avv. DUF 1 e dal MLaw __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:25.
Sentiti - il Procuratore pubblico, il quale, premesso che entrambi gli imputati sono confessi, mette in risalto la gravità della loro colpa. IM 2 si è prestato con estrema facilità a commettere un reato così grave. La colpa di IM 1 è ancora maggiore, essendo egli recidivo ed avendo egli delinquito durante lespiazione della pena. Entrambi hanno delinquito per soldi facili. A favore di IM 2 depongono per contro la sua incensuratezza e lampia collaborazione prestata agli inquirenti. In conclusione, postula la conferma integrale dellatto daccusa, proponendo per IM 1 la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi da espiare e per IM 2 la pena detentiva di 15 mesi, da sospendere condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Chiede il mantenimento della cauzione per il pagamento di tassa e spese;
- lavv. DUF 1, difensore di IM 2, il quale ripercorre la vita anteriore del suo assistito. Evidenzia che IM 2 conosceva i fratelli __________ da molto tempo e che confidava che gli offrissero un lavoro nel ristorante che stavano avviando. Rileva che i fatti descritti nellatto daccusa e la loro qualifica giuridica non sono contestati dal suo assistito, mettendo però in evidenza il ruolo marginale da lui ricoperto. Sottolinea che IM 2 è sinceramente pentito e che è qui oggi per assumersi le proprie responsabilità. Chiede che la Corte tenga conto della piena e subitanea collaborazione prestata da IM 2, della sua incensuratezza e della sua giovane età. Per quanto concerne la pena si associa alla proposta della Pubblica Accusa. In merito agli oggetti in sequestro, si riconferma in quanto richiesto in sede di istruttoria dibattimentale. Chiede lo svincolo della cauzione, acconsentendo comunque che dalla stessa vengano prelevate la tassa di giustizia e le spese;
- lavv. DF 1, difensore di IM 1, il quale ripercorre la vita anteriore del suo patrocinato. Non contesta né i fatti imputati a IM 1 né la loro qualifica giuridica, ma sottolinea il ruolo secondario avuto dallo stesso nel traffico di eroina messo in piedi dal fratello __________. Invoca a favore del suo assistito lattenuante specifica di cui allart. 48 lett. a cifra 4 CP. Quali attenuanti generiche invoca in particolare lampia e immediata collaborazione prestata da IM 1 agli inquirenti, la breve durata dellattività criminosa e il ruolo marginale ricoperto nonché il sincero pentimento dimostrato. Chiede quindi che il suo assistito venga condannato alla pena detentiva massima di 24 mesi. Date le circostanze particolarmente favorevoli, che risultano dalla documentazione prodotta in aula, chiede che la pena detentiva venga sospesa condizionalmente, perlomeno nella misura di 12 mesi.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. IM 1, cittadino __________, è nato il __________ a __________, dove ha vissuto fino alletà di __________ anni circa. In seguito si è trasferito con i genitori a __________ dove ha frequentato le scuole dellobbligo. Successivamente ha iniziato lapprendistato di __________ che però non ha concluso, preferendo lavorare con il padre, __________, apprendendo in tal modo il mestiere di __________, professione che da allora ha sempre svolto. Ha lavorato con il padre fino al 2002, quando si è trasferito a __________ lavorando come __________ a __________ fino al 2003, momento in cui torna a lavorare con il padre che aveva rilevato un __________ a __________. Lavora presso il __________ di __________ fino al 2006, quando il padre chiude il __________, per cui la famiglia torna a __________, dove il padre riprende la gestione del ristorante __________
Nel maggio 2006 IM 1 inizia a lavorare al __________ fino allinizio del 2007, momento in cui si licenzia perché non va daccordo con la proprietaria. Agli atti vi è tuttavia copia di una raccomandata 29.03.2007 del __________ dalla quale risulta che egli è stato licenziato con effetto immediato per assenza ingiustificata. Tra il 2007 ed il 2008 IM 1 resta disoccupato.
Nellagosto 2007 IM 1 commette due furti in Italia, a __________ e a __________, per i quali verrà condannato il 31.01.2008 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesi condizionalmente (cfr. estratto casellario giudiziale italiano del __________, AI 46).
Nel 2008 limputato riprende a lavorare per il padre in un __________ a __________, fino a luglio 2008.
Nellagosto 2008 limputato ottiene il permesso di dimora e si trasferisce in Svizzera, a __________, presso lallora compagna __________ e lavora presso il __________ di __________ per un mese e mezzo.
Il 9 febbraio 2009 IM 1 commette una rapina ai danni del __________ di __________, per la quale verrà processato e condannato dalla Corte delle assise correzionali alla pena detentiva di 12 mesi (AI 6; cfr. estratto casellario giudiziale svizzero del 18.05.2010, AI 35).
Dopo un ulteriore periodo di disoccupazione, limputato, a maggio 2010 (nellimminenza del processo per rapina) viene riassunto dal __________ in qualità di __________.
Il 26 ottobre 2010 inizia a scontare, nella forma degli arresti domiciliari, la pena di 12 mesi inflittagli con sentenza del 18.05.2010 (cfr. decisione GPC del 18.05.2011, AI 4).
A dicembre 2010 smette di lavorare presso il __________. Agli atti vi è il contratto di lavoro sottoscritto dallimputato il 03.01.2011 con il __________ gestito dal fratello __________, la cui apertura era prevista per il 01.02.2011 ma che di fatto non ha mai aperto i battenti. Malgrado ciò, a partire da gennaio 2011, limputato ha percepito uno stipendio mensile di fr. 2'900.-- netti corrispostogli dal fratello __________ (VI PG IM 1, AI 5, all. 12, pag. 4).
Verso la fine del 2010 IM 1 avvia una relazione con la sua attuale compagna, __________, una ragazza di __________ che lavora come __________ (verbale dibattimentale dinterrogatorio degli imputati, pag. 1).
A metà febbraio 2011 IM 1 da __________ si trasferisce a __________, presso lappartamento di suo fratello in via __________.
Il 20 settembre 2011, lUfficio della migrazione, Bellinzona, ha negato a IM 1 il rilascio del permesso di dimora B con linvito a lasciare la Svizzera entro il 31 ottobre 2011 (cfr. doc. TPC 21), decisione che limputato ha dichiarato in aula di aver impugnato (cfr. verbale dinterrogatorio, all. 1 al verbale del dibattimento).
Limputato ha dichiarato di non aver mai fatto uso di alcun genere di droga (VI PG 18.05.2011, AI 5, all. 12, pag. 2). In effetti sia gli esami tossicologici effettuati durante gli arresti domiciliari (AI 19) che quelli eseguiti al momento dellarresto del procedimento penale che ci occupa, hanno dato esito negativo (cfr. AI 75, all. 9).
1.1. In merito alla situazione finanziaria si ha che limputato in Italia è stato dichiarato fallito con sentenza del __________2007 del Tribunale __________. Al momento dellarresto risultava intestatario di due automobili, una BMW __________ e una Opel Corsa, entrambe in leasing, i cui canoni ammontano a fr. 360.-- circa (AI 58) e fr. 535.-- mensili. Limputato ha dichiarato che la BMW è stata acquistata da suo fratello __________ il quale a sua insaputa, utilizzando i suoi documenti, ha sottoscritto il contratto di leasing a suo nome e che quindi è questultimo a far fronte al pagamento delle rate del leasing (VI PP 19.07.2011, AI 69, pag. 4).
1.2. Quanto ai precedenti penali si ha che IM 1 è stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di __________, con sentenza 31 gennaio 2008 (doc. TPC 3) alla pena di un anno e sei mesi di reclusione sospesi condizionalmente, oltre al pagamento di una multa di 400.-, per furto continuato (a due riprese) e per guida di veicolo senza aver conseguito la patente (anchesso reato continuato).
Inoltre, come visto poco sopra, con sentenza del 18.05.2010, è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, alla pena detentiva di 12 mesi da espiare per la rapina commessa a __________ il 09.02.2009.
Lesecuzione di detta pena, nella forma degli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, ha avuto inizio il 26.10.2010.
Con decisione 18.05.2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi, preso atto che al 02.06.2011, IM 1 avrebbe scontato i 2/3 della pena, ha disposto la liberazione condizionale dello stesso a far tempo dal 02.06.2011 con un periodo di prova di 1 anno (AI 4), decisione questa che il GPC ha poi revocato il 23.05.2011 a seguito dellarresto di IM 1 per i fatti che qui ci occupano.
2. IM 2, cittadino __________, è nato a __________ il __________. Ha frequentato le scuole dellobbligo, conseguendo la licenza di scuola media ed un istituto tecnico __________. Successivamente ha iniziato a lavorare come __________
. Ha lavorato per un paio di mesi all__________ di __________ ed in seguito presso il __________ dove si è infortunato. A seguito dellinfortunio è rimasto un anno a casa, frequentando però un istituto __________ e, nel periodo estivo, lavorando al __________, fino a settembre 2010. In seguito ha lavorato per __________ e come __________. Come attività accessoria ha anche lavorato come __________ presso la __________ fino a settembre 2011. Successivamente ha cercato un altro posto di lavoro ma non lo ha trovato per cui al momento è senza occupazione.
IM 2, le cui analisi tossicologiche delle urine hanno dato esito negativo (AI 26, all. 13), ha dichiarato di non consumare sostanze stupefacenti (VI PG 18.05.2011, AI 5, all. 23, pag. 3).
Limputato non ha precedenti penali in Svizzera (cfr. estratto del casellario giudiziale svizzero del 18.05.2011, AI 2). Anche in Italia è incensurato (estratto del casellario giudiziale italiano del 20.08.2011, doc. dib. 5).
3. In merito al rapporto tra i due imputati cè da dire che IM 1 ed IM 2, come del resto __________, si conoscono e sono amici da diversi anni in quanto in passato IM 2 aveva lavorato presso il ristorante __________ del padre di IM 1, a __________ (VI PP IM 2 19.05.2011, AI 6 inc. IM 2, pag. 2; VI PG 18.05.2011 IM 1, AI 5, all. 1, pag. 4). IM 2 ha dichiarato di essere stato a conoscenza dei problemi con la giustizia avuti sia in Italia che in Svizzera da IM 1 (VR PP IM 2 19.05.2011, AI 6 inc. IM 2, pag. 2).
4. Nellambito dellinchiesta denominata Tugema, il 02.05.2011 ed il 17.05.2011 gli inquirenti avevano posto sotto sorveglianza le utenze telefoniche __________ e __________ in uso a tale __________, poi identificato in __________, fratello dellimputato (cfr. VI PG 18.05.2011 __________, AI 5, all. 1, pag. 2).
Grazie alla sorveglianza telefonica il 18.05.2011 veniva intercettato IM 1 a bordo della vettura VW Polo targata __________. In particolare dal rapporto di arresto provvisorio (AI 5) risulta che IM 1 e IM 2 sono stati fermati il 18.05.2011 sulla strada cantonale di __________ a bordo del veicolo di IM 2.
Sulla persona di IM 1, e meglio nella sua borsa a tracolla, venivano rinvenuti 13 minigrip contenenti eroina (136 grammi lordi; cfr. VI PP IM 2 19.05.2011, AI 6 inc. IM 2, pag. 4) mentre che la perquisizione dellauto dava esito negativo.
La sostanza stupefacente è risultata essere eroina con un peso netto di 124,73 grammi confezionata in 12 minigrip da circa 10 grammi netti ciascuno ed un minigrip da circa 5 grammi netti. Leroina è stata analizzata e per due campioni è stato rilevato un grado di purezza del 19% rispettivamente del 20% (AI 75, all. 11).
Poco dopo il fermo dei due imputati, verso le ore 15.00 del medesimo giorno, gli inquirenti si recavano presso labitazione di __________ fratello maggiore dellimputato. Dalla perquisizione dellabitazione veniva rinvenuta diversa documentazione cartacea contenente lindicazione di cifre e conteggi riconducibili ad un traffico di stupefacenti, diversi telefoni cellulari e diversi minigrip vuoti.
Con decisione del 20.05.2011, il Giudice dei provvedimenti coercitivi confermava larresto di IM 1 (cfr. AI 11). Lo stesso è rimasto in carcere preventivo fino al processo mentre che IM 2, dopo essere stato sentito dal PP, è stato scarcerato il 20.05.2011 dietro versamento di una cauzione di fr. 1'000.-- (AI 9 inc. IM 2).
5. Successivamente allarresto dei due imputati il 20.05.2011 (cfr. rapporto AI 13) gli inquirenti richiedevano i tabulati retroattivi dellutenza __________ intestata ed in uso a IM 1 (sorveglianza approvata dal GPC con decisione del 23.5.2011, AI 15). Attraverso lesame dei tabulati retroattivi trasmessi dalla Sunrise il 23.5.2011 (AI 21) ed il 24.5.2011 (AI 23) gli inquirenti procedevano allidentificazione e quindi allinterrogatorio degli acquirenti, stabilivano i contatti tra gli imputati così come gli spostamenti da essi eseguiti (AI 22 e 24).
Con un distinto rapporto datato anchesso 20.5.2011 (AI 11 inc. IM 2) venivano richiesti i tabulati delle utenze __________ (intestata a IM 1 ma di fatto in uso a IM 2) e __________ (intestata ed in uso a IM 2), sorveglianza approvata dal GPC con decisione del 27.5.2011 (AI 17 inc. IM 2).
Lanalisi dei tabulati trasmessi da Sunrise (AI 18 inc. IM 2), Swisscom (AI 19 e 20 inc. IM 2) e Orange (AI 21 inc. IM 2) permetteva di stabilire i contatti tra i venditori e gli acquirenti e di procedere ai relativi interrogatori (AI 22 inc. IM 2) così come di ricostruire gli spostamenti dei coimputati.
Nella presente inchiesta sono pertanto risultate rilevanti non solo le intercettazioni telefoniche ma anche e soprattutto le informazioni relative agli standort dei telefonini in uso a __________, IM 1 e IM 2 (cfr. rapporto datato 7.6.2011, AI 33).
Gli standort hanno infatti consentito di risalire alle presenze dei coimputati in Svizzera interna e di ricostruire i viaggi oltralpe effettuati dai due accusati e da __________ (cfr. dischetti con i tabulati trasmessi a questo Tribunale il 27.09.2011 di cui al doc. TPC 18).
6. Effettuati gli interrogatori delle persone coinvolte e degli acquirenti e sviluppata linchiesta, il Procuratore pubblico con atto daccusa del 26 agosto 2011 ha imputato ai due accusati linfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
IM 1, unitamente al fratello, avrebbe trasportato complessivamente, in occasione di quattro viaggi, 400 grammi di eroina ed avrebbe inoltre acquistato in tre occasioni, recandosi ad __________ unitamente ad IM 2, 324,73 grammi di eroina poi trasportata in Ticino. Avrebbe infine alienato ad acquirenti locali 10,4 grammi di eroina.
Ad IM 2 la Pubblica Accusa ha imputato il trasporto da __________ a __________, in quattro distinte occasioni, di complessivi 424,73 grammi di eroina, viaggi effettuati ponendosi alla guida dellautovettura che di volta in volta veniva usata per il viaggio, accompagnando o il coimputato IM 1 o __________.
7. Al dibattimento IM 1, come aveva già fatto in corso dinchiesta, ha pienamente confessato i propri reati di droga (cfr. verbale dibattimentale dinterrogatorio degli imputati, pag. 2-3) ammettendo di aver accompagnato nel periodo marzo/maggio 2011 in occasione di quattro viaggi suo fratello __________ ad __________, dove questultimo acquistava lo stupefacente da tale __________, trasportandolo poi in Ticino. Ammetteva inoltre di aver effettuato unitamente ad IM 2 (che chiamava ugualmente in causa) altri tre viaggi per conto di suo fratello __________, sempre destinati allacquisto di eroina ad __________ (AI 5, all. 12). Limputato confermava pertanto la chiamata in correità nei confronti di suo fratello __________ e di IM 2. Ammetteva infine di avere, nel periodo ottobre 2010/maggio 2011, alienato ad acquirenti locali complessivi 10,4 grammi di eroina (cfr. verbale PG del 26.05.2010, AI 75, all. 3; verbale PP 19.07.2011, AI 69) consegnando il denaro incassato al fratello __________.
8. Anche IM 2, presentatosi al dibattimento, ha ammesso in aula quanto già confessato in sede dinchiesta, segnatamente di avere, nel periodo marzo/maggio 2011, trasportato da __________ a __________ in quattro distinte occasioni, un quantitativo complessivo di 424,73 grammi di eroina, ponendosi alla guida della vettura che di volta in volta veniva utilizzata ed accompagnando o IM 1 o __________ ad __________. Limputato ha precisato che inizialmente non aveva capito bene di cosa si trattava ma che poi già in occasione del primo viaggio ha capito che si trattava di acquisti di stupefacente. Ha dichiarato di aver effettuato i viaggi poiché gli era stato promesso un posto di lavoro (verbale dibattimentale dinterrogatorio degli imputati, pag. 3).
9. Lesame dei tabulati retroattivi delle utenze poste sotto sorveglianza ha permesso, come visto al punto 3, di stabilire la presenza oltre Gottardo degli imputati, il numero delle trasferte effettuate e quindi di riscontrare le dichiarazioni degli stessi in merito ai viaggi effettuati in Svizzera interna volti agli acquisti delleroina ed al conseguente trasporto dello stupefacente in Ticino in vista della sua messa in commercio. In particolare grazie agli standort è stata ricostruita la presenza dei coimputati oltre Gottardo nel periodo 03.03.2011 e fino al 18.05.2011 (cfr. AI 33).
Orbene, sulla base di detti riscontri oggettivi e delle ammissioni degli accusati (nonché delle testimonianze assunte dai vari acquirenti) si ha che entrambi devono essere riconosciuti autori colpevoli di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti aggravata a motivo del quantitativo con la conseguente conferma delle rispettive imputazioni a loro carico di cui allatto daccusa, che del resto le difese non hanno contestato.
10. Lart. 47 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa dellautore, tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dellautore nonché delleffetto che la pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa la norma menziona il grado di lesione (o esposizione a pericolo) del bene giuridico offeso, la riprensibilità delloffesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, avuto riguardo alle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che lautore aveva di evitare lesposizione a pericolo o la lesione.
11. In merito allentità della colpa di IM 1, la Corte non ha potuto che rimarcare la gravità oggettiva del reato commesso come quello di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, la cui gravità, a fronte del quantitativo, risulta già solo dalla comminatoria (ex art. 19 cifra 2 LF sugli stupefacenti) di una pena
minima non inferiore ad un anno di pena detentiva cui può essere cumulata una pena pecuniaria. E grave inoltre che limputato abbia trattato limportante quantitativo di oltre 724 grammi di eroina in occasione di sette viaggi dimostrando con ciò una notevole disponibilità alla reiterazione del reato al quale si è determinato liberamente, posto come non vi sia agli atti il benché minimo elemento che indizi lesistenza di un rapporto di dipendenza dellimputato dal fratello __________ né risulta che IM 1 abbia agito ad incitamento del fratello e quindi in modo tale da concretare i presupposti dellattenuante di cui allart. 48 lett. a cifra 4 CP, così come postulato dalla difesa. Del resto IM 1 stesso ha dichiarato nei verbali resi di aver effettuato i viaggi per fare un favore al fratello e non perché da lui dipendente.
Grave è ancora che IM 1 sapeva perfettamente dellattività di spaccio del fratello e che quindi leroina che trasportava rispettivamente acquistava e trasportava da Emmen in Ticino, fatta eccezione per il quantitativo sequestrato, veniva concretamente immessa sul mercato alimentando in tal modo il consumo di decine e decine di consumatori. Ancora grave è che limputato abbia trafficato eroina pur conoscendo gli effetti negativi che luso di tale sostanza comporta (per esserne il fratello __________, consumatore). Il movente di tale attività è il puro fine di lucro, lillecito guadagno benché limputato alleghi di aver effettuato i viaggi solo per fare un favore al fratello __________. Infatti IM 1 sembra dimenticare la percezione della somma di fr. 2'900.-- al mese che il fratello __________ gli corrispondeva senza che parallelamente risulti per __________ alcuna corrispondente fonte di entrata lecita tale da permettergli la dazione di tale somma di denaro, ritenuto come il __________ presso il quale limputato avrebbe dovuto lavorare (cfr. contratto agli atti) e che doveva essere aperto da __________ il 1 febbraio 2011, non ha mai aperto i battenti (cfr. verbali interrogatorio __________ 18.05.2011; 31.05.2011 e 20.06.2011). Certo limputato ha dichiarato di percepire questo importo per dei lavori che ha eseguito in questo locale in vista della sua apertura ma, stante da un lato la mancata apertura dell__________ e visti dallaltro i frequenti viaggi effettuati per lapprovvigionamento di eroina, è lecito dedurne che detta attività - qualora sia mai stata un reale progetto - sia rimasta allo stato embrionale (come del resto la precedente attività che avrebbe dovuto essere aperta a __________, cfr. sentenza 18.05.2010 pagg. 5-6 e pagg. 19-20) e in ogni caso - come il presente procedimento dimostra - è stata abbandonata per più facili ed immediati guadagni.
Dal profilo soggettivo la Corte ha giudicato molto grave lassenza di scrupoli dimostrata da IM 1, che perfettamente consapevole dei suoi precedenti penali, si è messo a trafficare eroina scegliendo senza alcuna remora di delinquere in modo grave e ripetuto mentre stava scontando la condanna alla pena di 12 mesi inflittagli il 18.05.2010 per lultimo reato che in ordine di tempo aveva commesso. Il 26.10.2010 comincia ad espiare con il braccialetto elettronico la (recente) condanna subita per la rapina e non trova di meglio da fare, da lì a poco, che mettersi a trafficare eroina, effettuando ben 7 viaggi in Svizzera interna dove non solo ha accompagnato il fratello __________ che provvedeva allacquisto della sostanza stupefacente ma al quale limputato si è sostituito nellacquisto delleroina quando la trasferta ad __________ veniva da lui effettuata con IM 2, con il che è indiscutibile lassunzione e lo svolgimento da parte di IM 1 di un ruolo tuttaltro che secondario, come invece preteso dalla difesa.
E grave ancora che lattività criminale era in pieno svolgimento ed espansione come dimostra anche il quantitativo, sensibilmente superiore ai soliti 100 grammi trasportati per ogni singolo viaggio -, sequestrato al momento del fermo e sarebbe pertanto andata avanti se gli inquirenti non fossero intervenuti, ponendovi fine, senza che limputato abbia mai avuto ripensamenti di sorta.
IM 1, nonostante i suoi precedenti, non si è fatto alcuno scrupolo di tradire la fiducia che le Autorità penali gli avevano accordato, tenuto conto che la pena per la commissione della rapina era stata compressa e contenuta in 12 mesi di pena detentiva allo scopo di permettergli di mantenere il posto di lavoro che, nellimminenza del processo aveva trovato (cfr. sentenza 18.05.2010 pag. 17 consid. 11).
Grave è ancora che IM 1 non solo non tiene conto dei suoi trascorsi giudiziari ma che neppure la privazione della libertà (subita nellambito del procedimento per rapina e ancor prima in quello italiano per furti: cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali 18.05.2010 pag. 17) ha per lui valenza educativa.
Quella commessa dallimputato è una ricaduta molto pesante commessa poco tempo dopo lincarcerazione subita e la relativa condanna e sopratutto mentre stava espiando la pena di 12 mesi inflittagli, ciò che aggrava in modo importante la sua colpa e getta una luce funesta sulla prognosi futura.
Questo quadro negativo non è mitigato da alcuna particolare circostanza attenuante. Nulla rende meno grave lagire dellimputato che ha deliberatamente scelto di delinquere di nuovo, in modo grave, segnatamente nellambito di unattività di spaccio di eroina e nonostante lesperienza di un fratello __________ consumatore di tale sostanza.
La Corte ha considerato a suo favore la collaborazione con gli inquirenti iniziata già dal primo verbale di interrogatorio e che è diventata sempre più aderente alla realtà nel susseguirsi dei verbali per cui è considerato reo confesso. È stato altresì considerato che lattività delinquenziale si è estesa sullarco di pochi mesi.
La Corte ha preso atto della convenzione di risarcimento versata agli atti dalla diligente difesa in merito allindennizzo della vittima della rapina. Tuttavia, esulando la stessa dal presente procedimento, la sua sottoscrizione non può dar luogo al riconoscimento del sincero pentimento neppure nella forma di attenuante generica.
Nella determinazione della pena la Corte ha altresì considerato la carcerazione subita dallimputato fino al processo nonché il fatto che IM 1 dovrà scontare il residuo di pena della precedente condanna, non trovando applicazione, nel concreto caso, lart. 89 CP. Tutto ciò ha permesso alla Corte di comprimere la richiesta di pena ma non oltre i due anni e 4 mesi, data la gravità della colpa dellimputato e tenuto altresì conto che lAccusa ha formulato una richiesta di pena nella quale ha già tenuto conto, tra laltro, della collaborazione prestata dallimputato.
12. IM 1, come visto, è stato condannato in Italia, il 31.01.2008 alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione. Il 18.05.2010 è stato condannato in Svizzera alla pena detentiva di 12 mesi il che significa che per lui la questione della sospensione condizionale della pena non si pone nei termini dell'assenza di prognosi negativa, ma in quelli, molto più restrittivi, della presenza di circostanze particolarmente favorevoli giusta l'art. 42 cpv. 2 CP che la Corte in concreto non ha ravvisato.
IM 1 ha recidivato pesantemente commettendo un grave reato mentre stava espiando la condanna a 12 mesi di pena detentiva e nonostante l'esperienza della carcerazione subita, ciò che certamente non depone per la presenza, nella sua condizione, di circostanze particolarmente favorevoli.
Il motivo della ricaduta, come già verificatosi in precedenza, è di natura prettamente economica.
Orbene, la Corte constata che la situazione economica dell'accusato resta precaria, per lo più connotata da diversi progetti professionali ed iniziative imprenditoriali che restano sempre e solo allo stadio di progetto con la parallela commissione però di reati da parte dellimputato che non ha finora trovato una stabilità professionale, ciò che non costituisce certo una circostanza particolarmente favorevole ma amplifica i dubbi sulla sua condotta futura. E vero che agli atti è stata versata la disponibilità allassunzione dellimputato da parte della ditta __________ di __________ (doc. dib. 3) ma tale circostanza considerato che anche nellimminenza del precedente dibattimento IM 1 aveva trovato lavoro con la sua riassunzione al __________ - non è, visti i suoi trascorsi, sufficiente e comunque suscettiva di ribaltare il pronostico negativo legato ai suoi precedenti seppur non specifici in quanto le caratteristiche della ricaduta fanno sì che IM 1 non dia alcuna solida garanzia di non ricadere nuovamente nella commissione di reati, tenuto anche conto che limputato ha presentato ricorso avverso la decisione 20.09.2011 dellUfficio della migrazione di Bellinzona che gli ha negato il rilascio del permesso B intimandogli di lasciare la Svizzera entro il 31.10.2011 (doc. TPC 21). Infine, neppure la relazione sentimentale con __________ benché permanga tuttora impermeabile alle vicende giudiziarie dellimputato, permette conclusioni diverse quo allesistenza delle circostanze particolarmente favorevoli nella misura in cui detto rapporto era già esistente al momento della commissione del nuovo reato qui in discussione. Pertanto, stanti i precedenti e non essendo ravvisabile nella sua situazione alcuna circostanza particolarmente favorevole, non vi è alcuno spazio per la sospensione neppure parziale della pena, così come postulato dalla difesa. Infatti, per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste dallart. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena, si applicano pure alla sospensione condizionale ex art. 43 CP (cfr. sentenza della Corte di Appello e di revisione penale del 09.02.2011 in re M.R. pag. 10; DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
13. In merito ad IM 2, che non ha presentato annuncio dappello ed il cui Difensore si è associato alla richiesta di pena della Pubblica Accusa, va detto brevemente che la Corte nel determinare la sanzione a suo carico ha ritenuto la gravità oggettiva del reato da lui commesso. A suo favore la Corte ha considerato la presenza allodierno dibattimento, la collaborazione con gli inquirenti fin dal primo verbale dinterrogatorio, la disponibilità durante linchiesta, il suo ruolo comunque a rimorchio, la buona condotta tenuta in pendenza di procedimento con la contemporanea ricerca di un posto di lavoro, la sua incensuratezza, elementi questi che hanno permesso di ritenere che da questo primo inciampo nelle maglie della giustizia, IM 2 ne ha tratto i debiti insegnamenti, distanziandosi da quanto commesso.
La pena a suo carico è stata quindi determinata in 15 mesi di pena detentiva così come postulato dalla Pubblica Accusa, pena che, stante la prognosi favorevole, ha potuto essere posta al beneficio della sospensione condizionale di due anni.
14. La Corte ha disposto la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, con la distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per taluni oggetti personali (I Phone con astuccio di gomma e due cellulari Nokia) indicati nel dispositivo n. 5, dissequestrati in favore dei condannati, previa cancellazione di tutti i dati in memoria. Il marsupio è stato confiscato, essendo servito per la commissione del reato (art. 69 CP).
15. È stata altresì ordinata la restituzione ad IM 2 della cauzione di fr. 1'000.--, dedotto il pagamento della quota di tassa di giustizia e spese processuali a suo carico, essendosi lo stesso presentato al dibattimento.
Visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 89 CP;
19 cifre 1 e 2 LStup;
135, 239, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
in occasione di 4 viaggi effettuati tra il 5.3.2011 e il 13.5.2011,
trasportato complessivi 400 grammi di eroina da __________ a __________,
in 3 occasioni nel periodo 17.3.2011 - 18.5.2011, acquistato a __________ per conto di __________ complessivi 324,73 grammi di eroina,
nonché per avere, nel periodo ottobre 2010 / maggio 2011, a __________ e a __________, alienato 10,4 grammi di eroina;
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
2. IM 2 è autore colpevole di:
2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere, senza essere autorizzato,
in occasione di 4 viaggi effettuati tra marzo 2011 e il 18.5.2011,
trasportato complessivi 424,73 grammi di eroina da __________ a __________,
e meglio come descritto nellatto daccusa e precisato nei considerandi.
3. Di conseguenza,
3.1. IM 1 è condannato:
3.1.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 4 (quattro) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2. IM 2 è condannato:
3.2.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2.2. lesecuzione della pena detentiva è sospesa e ad IM 2 è impartito un periodo di prova di anni 2 (due).
4. È ordinata la confisca di:
- 124, 73 grammi di eroina, da distruggere;
- un marsupio di colore nero (n. 14383);
- una tessera sunrise prepaid (n. 14380);
- una carta sim sunrise (n. 14382);
- una carta Sim Swisscom __________ (n. 13973);
- una carta Sim Vodafone __________ (n. 13975);
- una tessera telefonica Vodafone (senza Sim) Puk __________ (n.13976);
- una tessera banca __________ n. __________ (n. 14384).
5. Previa cancellazione di tutti i dati in memoria, è ordinato il dissequestro di:
- un telefono mobile marca IPhone 4 di colore nero con astuccio di gomma (n. 14381), da restituire a IM 1;
- un telefono marca Nokia imei __________ (n. 13972) e un telefono marca Nokia imei __________ (n. 13974), da restituire ad IM 2.
6. Le spese per la difesa dufficio di IM 2, a carico dello stesso, sono sostenute dallo Stato; resta riservato lart. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.
7. Le spese per la difesa dufficio di IM 1 fino al 22.08.2011, a carico dello stesso, sono sostenute dallo Stato; resta riservato lart. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dellavv. __________ sarà stabilita con decisione separata.
8. È ordinata la restituzione ad IM 2 della cauzione di fr. 1'000.--, dedotto il pagamento della quota di tassa di giustizia e spese processuali a suo carico.
9. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e i disborsi sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.
10. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. Lappello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione dappello va inoltrata alla Corte dappello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 5'712.--
Spese postali, tel., affr. in blocco fr. 221.70
fr. 6'933.70
Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'856.--
Spese postali, tel., affr. in blocco fr. 110.85
fr. 3'466.85
Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'856.--
Spese postali, tel., affr. in blocco fr. 110.85
fr. 3'466.85
Intimazione a: -
- Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente La vicecancelliera