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72.2011.63 • TPC TI 72.2011.63 Generato dall'IA

Carpet Fraud Conviction and Sentencing for Professional Criminality

Numero d'incarto 72.2011.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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Two defendants were convicted of repeated, aggravated fraud committed as a trade ("per mestiere"), involving numerous attempts and consummated acts of deceiving victims, predominantly elderly and isolated individuals, through elaborate falsehoods regarding carpet sales to illegally obtain assets; the court reasoned that the repeated, organized nature of the deceit, involving calculated lies about identity, provenance, and circumstances, established the aggravating factor of professional criminality, despite acquitting them on several specific charges due to insufficient evidence, resulting in a 12-month suspended sentence for one defendant and a 15-month non-suspended sentence for the other, along with ordered restitution to victims.

Regesto Legislator

Ufficiale

Truffa per mestiere in parte tentata per avere, fingendosi venditori ambulanti di tappeti, ingannato con astuzia numerose persone inducendole ad atti pregiudizievoli del patrimonio per fr. 95'600.- (consumati) e fr. 202'000.- (tentati)

Parole chiave

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accusa di truffa commisurazione della pena truffa carcerazione di sicurezza circostanza aggravante prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 146 cpv. 2 CP

Basis for the conviction of IM 2 for aggravated fraud committed as a trade (point 2 of the dispositive).

art. 12, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 146 CP

These substantive criminal law articles form the basis for the findings of guilt in points 1 and 2 of the dispositive.

art. 82, 135, 422 e segg. CPP

These procedural code articles are cited to establish the legal basis for the entire judgment process, including the costs allocation and the waiving of the written reasoning (Art. 82 CPP).

art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP

Cited in connection with the security detention order for IM 2, determining its review period and appellate challenge options (point 6 of the dispositive).

art. 231 cpv. 1 CPP

Cited as the legal basis for maintaining IM 2 in security detention (point 6 of the dispositive).

art. 231 cpv. 2 CPP

Cited regarding the possibility for the public prosecutor to request an extension of the security detention for IM 1 (point 7 of the dispositive).

art. 135 cpv. 4 CPP

Cited in relation to the State covering the costs of official defense (point 12 of the dispositive).

art. 22 TG sulle spese

Cited in conjunction with the procedural articles governing costs.

art. 69, 70 CP

These articles relate to the confiscation ordered in point 9 of the dispositive, although not explicitly cited immediately before the operative part of point 9 itself, they are listed in the preamble of articles used.

art. 135 cpv. 4 CPP

Cited regarding the State covering the costs of official defense (point 12 of the dispositive).

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Testo completo

Incarto n. 72.2011.63 · Lugano, 22 settembre 2011/da · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da: giudice Mauro Ermani, presidente

Andrea Minesso, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli imputati, con l’annuenza del Difensore e del Procuratore pubblico, rinunciato, per giudicare

nella causa penale Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

ACPR 5

contro 1. IM 1,

patrocinato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 12 aprile 2011 al

15 luglio 2011 (95 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 16 luglio 2011

IM 2

patrocinato dall’avv. DUF 2

in carcerazione preventiva dal 12 aprile 2011 al

15 luglio 2011 (95 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 16 luglio 2011

imputati, a norma dell’atto d’accusa nr. 62/2011 del 15 luglio 2011, di

ripetuta truffa, consumata e in parte tentata, qualificata, siccome commessa per mestiere per avere, nel giugno 2004, nell’estate 2010 e nel periodo marzo-aprile 2011, agendo in correità fra di loro, nonché con terzi ignoti, in diverse località della Svizzera, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente ingannato con astuzia, rispettivamente tentato di ingannare con astuzia, almeno trentasette persone, affermando cose false e dissimulando cose vere, confermandone subdolamente l’errore, così da indurle, rispettivamente tentando di indurle, ad atti pregiudizievoli del proprio patrimonio.

Consistendo l’inganno astuto da un lato nel *Lügengebäude*costruito dai correi qui accusati, i quali hanno mentito in merito a: nomi,

provenienza, cittadinanza, professione, rapporto di lavoro con negozi o fabbriche presso i quali le vittime avevano già acquistato in precedenza tappeti, situazione familiare e di parentela tra di loro e con i venditori già conosciuti dalle vittime, qualità e provenienza dei tappeti, festeggiamento di un particolare anniversario della ditta ______ produttrice di tappeti e intenzione di omaggiare le vittime con un tappeto in caso di concessione di un appuntamento al loro domicilio, e via di seguito. E, dall’altro, nello sfruttare la particolare situazione di vulnerabilità in cui versavano le vittime, persone prevalentemente anziane e sole e in alcuni casi in precario stato di salute psico-fisico.

Trattasi di truffe e tentativi di truffe messe in atto nell’ambito di una vera e propria organizzazione, nella quale gli accusati operavano in coppia come pure in correità con terzi ignoti, e che ha permesso loro di ottenere dapprima centinaia di nominativi e numeri di telefono di persone residenti in Svizzera, le quali anni or sono avevano acquistato dei tappeti in _______ o ______, per poi truffare o tentare di truffare queste persone, le quali, nella maggior parte dei casi, al momento della commissione del reato a loro danno, avevano raggiunto un’età matura e vivevano da soli, rappresentando così un facile bersaglio per gli autori.

Le truffe consumate accertate ammontano a dieci, mentre quelle tentate a trentacinque, delle quali – la maggior parte – sono state realizzate contattando telefonicamente le vittime al proprio domicilio. L’agire degli accusati, valutato nel suo insieme, permette di concludere per la commissione per mestiere del reato di truffa, attuata con le usuali modalità delle cosiddette *Enkeltrickbetrug* e *Teppichbetrug*.

Gli accusati, spacciandosi per venditori ambulanti di tappeti, hanno fuor di ogni dubbio agito per mestiere, contattando in una sola settimana prima dell’arresto oltre 140 persone in 20 Cantoni svizzeri per un totale di 255 telefonate, senza contare le visite a domicilio, ottenendo con questo agire delittuoso che venisse loro effettivamente consegnato del denaro per un ammontare complessivo pari ad almeno CHF 95'600.-- , a fronte di tentativi per almeno CHF 202'000.--, ivi compresi gli episodi del 2004 e del 2010.

E meglio come esposto nel prosieguo in ordine cronologico:

I. IM 1 e IM 2, agendo in correità fra di loro e con terzi ignoti

1. truffa, qualificata

siccome commessa per mestiere al fine di assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito,

*1.1* per avere

a __________ nella primavera-estate del 2010, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.2* per

avere a __________ nell’estate del 2010, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro e con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 3 inducendola a consegnar

loro CHF 700.--, non essendo riusciti ad ottenere i CHF 20'000.-- a lei richiesti;

*1.3* per avere a __________, nel periodo di marzo-aprile 2011, verosimilmente il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro e con terzi ignoti ingannato con astuzia __________ inducendola a consegnar loro CHF 200.--;

*1.4* per avere in __________, in località non accertata, nel periodo di marzo-aprile 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro, ingannato con astuzia una vittima rimasta ignota, inducendola a consegnar loro CHF 200.--;

*1.5* per

avere a, nel periodo di marzo-aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________, al fine di

indurla a consegnar loro CHF 5'000.--, dei gioielli ed un tappeto di sua proprietà;

*1.6* per

avere a __________, nell’aprile del 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro e con terzi ignoti, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

e __________;

*1.7* per

avere a __________, il 4 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo a consegnar loro CHF 3'500.--,

non essendo riusciti ad ottenere i CHF 12'000.-- a lui richiesti;

*1.8* per

avere a __________, il 5 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 2, al fine di

indurlo a consegnar loro CHF 15'000.--;

*1.9* per

avere a __________, il 5 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________;

*1.10* per

avere a __________, il 6 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, ingannato con astuzia __________ e __________ inducendoli a consegnar

loro CHF 30'000.-- e cinque tappeti di lana provenienti dalla _______ valutati in CHF 6'777.--, non essendo riusciti ad ottenere i CHF 100'000.-- a loro richiesti;

*1.11* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________) e __________

*1.12* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.13* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia ACPR 3

*1.14* per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.15* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________;

*1.16* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.17* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.18* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.19* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________)

*1.20* per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________);

*1.21* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________;

*1.22* per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.23* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.24* per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo una prima volta di ingannare con astuzia __________,

e così una seconda volta qualche giorno dopo;

*1.25* per

avere a __________, il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________ della __________;

*1.26* per

avere a __________), il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________);

*1.27* per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.28* per

avere a __________ il 7 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.29* per

avere a __________), il 7/8 aprile 2011, IM 1 e IM 2 in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.30* per

avere a __________ il 7/9 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.31* per

avere a __________ l’8 aprile 2011 (mattina), IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo a consegnar loro CHF 11'500.--

e un tappeto di seta proveniente dalla __________ valutato in CHF 1'200.--, non essendo riusciti ad ottenere i CHF 35'000.-- a lui richiesti;

*1.32* per

avere a __________, l’8 aprile 2011 (pomeriggio), IM 1 e IM 2, in correità tra di loro e con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 4 inducendolo a consegnar

loro CHF 11'500.--, non essendo riusciti ad ottenere il considerevole maggiore importo a lui richiesto;

*1.33* per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.34* per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.35* per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.36* per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________)

*1.37* per

avere a __________), l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________);

*1.38* per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.39* per

avere a __________ l’11 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato senza successo di ingannare con astuzia __________

*1.40* per

avere a __________ il 12 aprile 2011IM 1 e IM 2 in correità tra di loro, ingannato con astuzia ACPR 1 inducendola a consegnar loro l’importo pari a

complessivi CHF 8'000.-- (dapprima CHF 3'000.-- e poco dopo ulteriori CHF 5'000.--);

*1.41* per

avere a __________ il 12 aprile 2011, IM 1 e IM 2, in correità tra di loro, tentato di ingannare con astuzia ACPR 1 al fine di indurla a consegnar

loro ulteriori CHF 15'000.--;

II. IM 2, in correità con ignoti (art. 146 cpv. 2 CP)

2. truffa, qualificata

siccome commessa per mestiere al fine di assicurarsi una considerevole e regolare fonte di reddito,

*2.1* per

avere a __________ il 23 giugno 2004, IM 2 in correità con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 5, inducendola a consegnar loro l’importo pari a CHF

20'000.--;

*2.2* per

avere a __________ il 26 giugno 2004, IM 2 in correità con terzi ignoti, ingannato con astuzia ACPR 5 inducendola a consegnar loro l’importo pari a CHF

10'000.--;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’ art. 146 cpv. 2 CP.

Presenti - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 1,;

- l'imputato IM 2, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 2;

- in qualità di interprete per la lingua, IE 1

Espletato il pubblico mercoledì 21 settembre 2011, dalle ore 09:32 alle ore 19:15;

dibattimento giovedì 22 settembre 2011, dalle ore 13:47 alle ore 14:16.

Sentiti - la Procuratrice pubblica PP 1, la quale, a titolo di premessa, osserva che il fenomeno delle truffe commesse a danno di persone anziane, sole o malate (truffe dei falsi nipoti, truffe dei tappeti) desta allarme sociale e rileva che la giurisprudenza svolge una funzione determinante nel contrasto di tale forma di criminalità. Passando al caso concreto, sottolinea che gli imputati non hanno fornito alcuna collaborazione, hanno mentito spudoratamente e che l'inchiesta si è rivelata difficoltosa a causa degli aspetti intercantonali della medesima.

Ritiene che gli imputati si trovassero in __________ unicamente con l'intento di delinquere e passa in rassegna gli elementi a sostegno di tale affermazione. Sottolinea che gli imputati hanno visitato molti Cantoni nonché effettuato molte telefonate. Considera pacifico l'adempimento degli elementi costitutivi dei reati e ciò per tutti i capi d'imputazione di cui all'atto d'accusa. Reputa altresì realizzata l'aggravante del mestiere. Sostiene che i tentativi sono tali e non semplici atti preparatori. Ricorda che l'inganno non riuscito, a mente del Tribunale federale, non necessariamente è privo di carattere astuto.

Nella fattispecie gli imputati disponevano di un piano, di informazioni riguardanti le vittime e si sono dimostrati con il loro atteggiamento molto insistenti con quest'ultime. Soltanto grazie al caso o alla maggiore attenzione prestata dalle potenziali vittime, i tentativi messi in atto dagli imputati non sono andati a buon fine: ma il punto di non ritorno era stato oltrepassato. Quanto alle truffe consumate, la pubblica accusa ribadisce che queste sono state commesse mediante inganno astuto e per mestiere. Passa quindi in rassegna i fatti oggetto dell'atto d'accusa, soffermandosi in particolare su alcuni episodi, elencando i diversi elementi a carico degli imputati.

Afferma di non credere, alla luce di quanto emerso, che gli imputati abbiano mai effettuato una vendita regolare. Chiede pertanto la conferma integrale dell'atto d'accusa. Quanto alla commisurazione della pena, considerati i precedenti specifici degli imputati, vista l'assenza di collaborazione, ritenuta altresì l'attitudine alla menzogna, escluso qualsiasi riconoscimento dell'attenuante del sincero pentimento, postula la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 18 mesi, rimettendosi al giudizio della Corte per un'eventuale sospensione condizionale (sebbene, a mente della pubblica accusa, la prognosi non appaia favorevole), nonché la condanna di IM 2 alla pena detentiva di 21 mesi da espiare integralmente (essendo in tal caso la prognosi certamente negativa).

Chiede infine che le pretese di risarcimento avanzate dagli accusatori privati siano accolte, che gli imputati siano tenuti in solido a tale risarcimento e che sia confiscato tutto quanto posto in sequestro, segnatamente l'autovettura Mercedes (quantomeno a fini risarcitori);

- l’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale tiene innanzitutto a precisare che le truffe dei falsi nipoti, evocate dalla pubblica accusa, non c'entrano nulla con le truffe dei tappeti e che soltanto in 17 dei 41 episodi oggetto dell'atto d'accusa le asserite vittime avevano superato l'età di 65 anni. Ricorda che pure un commissario di polizia è stato contattato quale potenziale cliente dagli imputati, a riprova dell'assenza di un piano astuto e organizzato, di un disegno precostituito di sfruttamento di persone deboli, anziane o facilmente influenzabili.

Al contrario: a mente della difesa, si è in presenza di un'acritica ricezione, da parte degli imputati, di una lista di nominativi allestita da terzi. Contesta inoltre che agli imputati possa essere rimproverata un'insistenza nella conduzione delle trattative. Ammette tuttavia che tre truffe (ai danni della signora ACPR 1, del signor ACPR 4 e del signor ACPR 2) sono state effettivamente commesse, rispettivamente tentate. Ritiene che debbano cadere le imputazioni di cui ai punti 1.2 e 1.13 (a causa del mancato riconoscimento degli autori da parte della vittima e della presenza di terzi ignoti quali possibili autori), 1.3 (scarso danno patrimoniale), 1.4 (l'asserita vittima non è neppure stata individuata), 1.8 (la lista dei nominativi non era in possesso unicamente degli imputati e non si vede il senso, per quest'ultimi, di negare l'episodio in questione), 1.11 (per le stesse ragioni indicate per il punto 1.8) e 1.32 (la vittima era un appassionato di tappeti orientali ed è possibile che quel giorno sia stato ingannato da altre persone, ma certamente non da IM 1).

Considera inoltre che gli episodi del 2010 non possano essere ricondotti al suo assistito e che tutte le telefonate, imputate nell'atto d'accusa quali tentativi, non possano costituire reato: la soglia di punibilità non è stata raggiunta e, tutt'al più, potrebbero configurare semplici atti preparatori (non punibili). Sostiene che gli "Aktennotizen" allestiti dalle varie polizie cantonali e versati all'incarto non siano sufficienti a sorreggere, da soli, le accuse. Quanto al caso relativo ai signori __________, rileva che gli stessi non si sono costituiti accusatori privati e ritiene che il contratto di compravendita debba essere considerato valido sotto il profilo civile.

Inoltre, nella trattativa il prezzo inizialmente offerto dai venditori è stato considerevolmente ridotto nel corso della trattativa, ciò che avrebbe dovuto destare qualche sospetto. Riconosce che il suo assistito è stato reticente nell'inchiesta, ma di fronte alla Corte non ha detto bugie e ha pienamente collaborato. Riconosce che le vittime dei tre casi di truffa ammessi debbano ricevere un pieno indennizzo (per un importo complessivo di CHF 23'000.-), mentre contesta di dover risarcire i signori __________ con la somma di CHF 30'000.-. Afferma che il denaro contante posto sotto sequestro appartiene al suo assistito e che, dedotto l'importo di CHF 23'000.- di cui sopra, il saldo deve essere dissequestrato in favore di quest'ultimo.

Acconsente tuttavia alla trattenuta del denaro per la copertura dei costi del procedimento e sottolinea come tale disponibilità debba essere considerata nella commisurazione della pena. Per contro, si oppone alla confisca dell'autovettura Mercedes. Chiede una riduzione della pena richiesta dalla pubblica accusa, nonché la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Quanto alle spese, non si oppone a una ripartizione ex aequo et bono oppure a metà delle medesime tra i due coimputati;

- l’avv. DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale mette in evidenza il numero esiguo di accusatori privati come pure il fatto che nell'ultimo rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria siano indicate unicamente sei vittime. Richiamandosi alla decisione del GPC del 22 luglio 2011, afferma che l'atto d'accusa (prima che fosse precisato) era troppo generico, che non vi è alcun parallelismo con le truffe dei falsi nipoti, che deve essere analizzato ogni caso concreto e che è necessaria una distinzione tra il tentativo e la commissione del reato, considerato che una telefonata non costituisce necessariamente un tentativo, ma potrebbe esser configurare unicamente un atto preparatorio.

Rileva che per valutare la vulnerabilità delle asserite vittime non è sufficiente considerare la loro età e che non è stata specificata la modalità con la quale le presunte vittime sarebbero state indotte all'atto pregiudizievole per il loro patrimonio e in cosa consisterebbe il raggiro. Insomma, a mente del difensore, la pubblica accusa si è basata sull'assunto, semplice ma errato, secondo cui ogni telefonata sarebbe un tentativo di truffa e ogni vendita una truffa consumata. Ripercorre le fasi dell'inchiesta rilevando le lacune della stessa (mancanza di verbali d'interrogatorio delle asserite vittime, assenza di certificati medici e di sistematiche perizie sul valore dei tappeti).

Afferma che la lista dei nominativi è semplicemente una lista di clienti che hanno acquistato tappeti in __________ e non un elenco di vittime predestinate. Il suo assistito ha ammesso tre truffe, le medesime ammesse da IM 1. I tentativi imputati nell'atto d'accusa sono semplici telefonate e potrebbero costituire tutt'al più atti preparatori non punibili. Inoltre non vi è stato alcun inganno astuto: gli imputati si sono limitati a mercanteggiare. Contesta nel dettaglio le imputazioni relative ai casi __________, ACPR 4 (punto 1.32 dell'atto d'accusa), ACPR 3, __________, __________ e ACPR 5.

Ricorda che il carcere preventivo sofferto dal suo patrocinato è stato pesante, vista la sua età e considerato il suo stato di salute. Pur riconoscendo il lungo elenco dei precedenti penali, descrive il suo assistito come una persona ormai dimessa, stanca, sulla soglia dell'età pensionale e chiede una massiccia riduzione della pena, che a mente della difesa non dovrebbe superare i 14 mesi di detenzione, di cui la metà (7 mesi) da espiare, il resto da porsi al beneficio di una sospensione condizionale (quindi parziale) vista l'assenza di una prognosi sfavorevole e considerata l'impossibilità di escludere un ravvedimento.

Infine non si oppone alla richiesta di dissequestro formulata dal difensore del coimputato IM 1;

- il Procuratore pubblico in replica, dopo avere ribadito che le menzogne proferite dagli imputati formano un castello di bugie costitutivo di un inganno astuto, si oppone alla richiesta di sospensione condizionale parziale avanzata dal difensore di IM 2; quest'ultimo, ricorda la pubblica accusa, non ha scontato neppure la pena di dieci mesi inflittagli in contumacia nel 1999 dalle autorità giudiziarie del __________. Chiede pertanto la conferma dell'atto d'accusa e della proposta di pena. Quanto al coimputato IM 1, precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dal suo difensore, il denaro sequestrato non appartiene a IM 1, bensì alle vittime;

- l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, in duplica, dopo avere rammentato che il suo assistito mai ha prestato la cauzione, afferma che i soldi spettano

certo alle vittime, ma in realtà si riferiva soltanto al caso __________ sul piano civile;

- l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, in duplica, si riconferma nella sua richiesta di sospensione condizionale parziale della pena.

*Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;*

visti gli artt. 12, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 146 CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore colpevole di:

ripetuta truffa aggravata (consumata e tentata), siccome commessa per mestiere, per avere, in correità con IM 2, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (realizzato nella misura di almeno CHF 45'000.-):

1.1 a __________ nel periodo marzo-aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia __________, al fine di indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.2 a __________, il 4 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 2, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.3 a __________, il 5 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 2, al fine di indurlo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.4 a __________ il 6 aprile 2011, ingannato con astuzia __________ e __________, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.5 a __________, l'8 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.6 a __________, il 12 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 1, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

1.7 a __________ il 12 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 1, al fine di indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel relativo complemento del 2 agosto 2011 (e precisato nei considerandi).

2. IM 2 è autore colpevole di:

ripetuta truffa aggravata (consumata e tentata), siccome commessa per mestiere, per avere, in correità con IM 1, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (realizzato nella misura di almeno CHF 45'000.-):

2.1 a __________ nel periodo marzo-aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia __________, al fine di indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.2 a __________ il 4 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 2 __________, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.3 a __________ il 5 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 2, al fine di indurlo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.4 a __________, il 6 aprile 2011, ingannato con astuzia __________ e __________, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.5 a __________, l'8 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 4, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.6 a __________, il 12 aprile 2011, ingannato con astuzia ACPR 1, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

2.7 a __________, il 12 aprile 2011, tentato di ingannare con astuzia ACPR 1, al fine di indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nel relativo complemento del 2 agosto 2011 (e precisato nei considerandi).

3. IM 1 è prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37,

1.38 e 1.39 dell'atto d'accusa.

4. IM 2 è prosciolto dalle imputazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 2.1 e 2.2 dell'atto d'accusa.

5. Di conseguenza,

5.1 IM 1

è condannato:

5.1.1 alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

5.1.2 L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

5.2 IM 2

è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

6. Il condannato IM 2 è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura d’appello (art. 231 cvp. 1 CPP).

§ Il mantenimento in carcerazione di sicurezza è impugnabile alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 222, 393 cpv. 1 lett. b CPP).

§§ Il dispositivo nr. 1 della decisione 3 agosto 2011 del Presidente della Corte delle assise correzionali, relativo alla scarcerazione di IM 2 previo deposito di una cauzione di CHF 50'000.-, è caduco.

7. Il condannato IM 1 è liberato.

§ Il pubblico ministero può proporre a questo Tribunale, all’attenzione di chi dirige il procedimento in sede di appello, di prorogare la carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 2 CPP).

8. IM 1 e IM

2 sono inoltre condannati in solido a versare:

8.1 all'accusatrice privata ACPR 1 l'importo di CHF 8'000.- (ottomila) a titolo di risarcimento danni;

8.2 all'accusatore privato ACPR 2 l'importo di CHF 3'500.- (tremilacinquecento) a titolo di risarcimento danni;

8.3 all'accusatore privato ACPR 4 l'importo di CHF 11'500.- a titolo di risarcimento danni.

9. È ordinata la confisca di:

9.1 un telefono cellulare Samsung di colore nero 9.2 una carta SIM della compagnia telefonica Lebara 9.3 un telefono cellulare Nokia 1616-2 di colore nero 9.4 una carta SIM della compagnia telefonica Sunrise 9.5 una carta SIM della compagnia telefonica Ay Yildiz 9.6 un telefono cellulare Nokia 6130i con carta SIM della compagnia telefonica Ay Yildiz

9.7 una penna USB blu e bianca Kingston;

9.8 un cd platinum con scritte di colore nero;

9.9 documentazione cartacea varia;

9.10 15 tappeti (reperti da nr. 0985952 a nr. 0985959; da nr. 0985981 a nr. 0985985; nr. 0985990; nr. 248922);

9.11 una banconota da EUR 20;

9.12 moneta per EUR 1.36.

10. È ordinata altresì la confisca:

10.1 dell'importo di CHF 23'000.-, con assegnazione agli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR

4 secondo quanto indicato al punto 8 del presente dispositivo;

10.2 dell'importo di CHF 22'000.-.

11. È ordinato il dissequestro dell'autovettura Mercedes targato __________, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza.

12. Le spese per le difese d’ufficio, a carico degli imputati, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. Le retribuzioni dei difensori saranno stabilite con decisione separata.

13. La tassa di giustizia di CHF 1'500.- e i disborsi, per complessivi CHF 7'000.- (tassa di giustizia e disborsi), sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno. Il rimanente è posto a carico dello Stato.

14. È ordinato, a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi di cui al punto 13 del presente dispositivo, il sequestro conservativo sull'importo di CHF 7'288.70.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta preliminare fr. 12'637.50

Perizia fr. 1'130.--

Traduzioni fr. 500.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 230.65

fr. 15'998.15

Distinta spese come da dispositivo:

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Disborsi fr. 5'500.--

fr. 7'000.--

A carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 750.--

Disborsi fr. 2'750.--

fr. 3'500.--

A carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 750.--

Disborsi fr. 2'750.--

fr. 3'500.--

Il rimanente è a carico dello Stato.

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il vicecancelliere