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72.2010.81 • TPC TI 72.2010.81 Generato dall'IA

Fraud, Forgery, and Suspended Sentence for Credit Card Cloning

Numero d'incarto 72.2010.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant was convicted in a summary proceeding for repeated fraud, attempted fraud, and document forgery, stemming from transactions between late 2000 and mid-2001 where they used cloned credit cards to obtain goods, services, and cash payouts from merchants, leading to significant losses for credit card issuers and resulting in the defendant profiting around CHF 50,000. The court reasoned that the charges were legally sound and agreed upon by the parties, finding the defendant guilty and sentencing them to 14 months of imprisonment, partially cumulative with prior suspended sentences, with the execution of the immediate custodial sentence suspended for a two-year probationary period, while referring civil claims to the civil forum.

Regesto Legislator

Ufficiale

Truffa utilizzando mediante strisciata nell’apposito lettore computerizzato o meccanico carte di credito di illecita provenienza (clonate), ingannato gli organi e i funzionari delle società di emissione, inducendoli a credere che fossero usate dai legittimi titolari (250 occasioni per 198'906.-)

Parole chiave

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falsità in documenti accusa di truffa sospensione condizionale della pena reato d'evento usurpazione d'identità esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 146 cpv. 1 CP

The provision defines the crime of fraud, for which the accused was convicted in order 1.

art. 251 cifra 1 CP

The provision defines the crime of forgery of documents, for which the accused was convicted in order 1.

art. 358 e segg. CPP

This refers to the abbreviated procedure used for judging the case, which is referenced in the context of approving the indictment in order 1.

art. 362 CPP

This procedural article is cited as relevant to the abbreviated procedure mentioned in the decree section.

art. 426 cpv. 1 CPP

This procedural article is cited as relevant to the abbreviated procedure mentioned in the decree section.

22 TG sulle spese

This article regarding costs is cited in the context of the ruling concerning costs in order 5.

art. 135 cpv. 4 CPP

This procedural article concerning the reservation regarding defense costs is cited in the context of order 5.

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Testo completo

Incarto n. 72.2010.81 · Lugano, 9 novembre 2011/da · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da: · giudice Claudio Zali, Presidente Marco Masoni, vicecancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare nellaprocedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico

e in qualità di accusatori privati:

PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, contro · AC 1 rappresentato dall’avv. DUF 1, in carcere preventivo dal 30 maggio 2010 al 31 maggio 2010 (2 giorni) imputato a norma dell'atto d'accusa nr. 78/2010 del 25 giugno 2010, di

1. truffa ripetuta, consumata e tentata

per avere,

nel periodo dal 18 novembre 2000 al 23 giugno 2001, in diversi negozi del Canton _____ tra cui il negozio __________ ed il negozio __________,

agendo parzialmente, a dipendenza della circostanza, in correità con __________, __________, __________ e __________, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, in più occasioni,

astutamente ingannato rispettivamente tentato d’ingannare gli organi ed i funzionari di società di emissione di carte di credito, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio delle stesse società, e in particolare

utilizzando mediante strisciata nell’apposito lettore computerizzato o meccanico, carte di credito di illecita provenienza (siccome clonate e quindi strumenti di acquisizione illecita di dati), ingannato gli organi ed i funzionari delle società di emissione di carte di credito __________, __________, __________, __________ ed __________, inducendoli a credere, contrariamente al vero, che le carte di credito fossero utilizzate dai legittimi titolari, mentre in realtà trattavasi di carte di credito di illecita provenienza (clonate), ottenendo in tal modo in 250 occasioni il versamento da parte delle società di emissione delle carte di complessivi circa frs. 198'906.00, denaro utilizzato in parte per il pagamento di acquisti di merce, di servizi e in parte per ottenere dal negoziante, correo (__________), il versamento del 50% dell’importo addebitato alla carta di credito, rispettivamente compiendo in 77 circostanze tutti gli atti necessari per ottenere il versamento da parte delle società di emissione delle carte di complessivi circa frs. 112'161.-, conseguendo un illecito profitto asserito di ca. CHF 50’000;

reato previsto: dall' art. 146 cpv. 1 CP;

2. falsità in documenti

per avere,

agendo parzialmente, a dipendenza della circostanza, in correità con __________, __________, __________ e __________, in diverse località del Canton _______, tra cui e, in più occasioni dal 18 novembre 2000 al 23 giugno 2001, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, formato documenti falsi rispettivamente fatto uso di documenti falsi,

in particolare sottoscrivendo con falsa firma i vouchers dipendenti dall'utilizzo delle carte di credito di illecita provenienza di cui al punto 1 che precede, sapendo che, in caso di contestazione, tali vouchers sarebbero stati trasmessi dal negoziante alle società di emissione delle carte di credito;

reato previsto: dall'art. 251 cifra 1 CP;

Atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1.*AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra.

2. Di conseguenza AC 1 è condannato:

alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto;

pena parzialmente aggiuntiva a quella di 8 (otto) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 31 maggio 2001, e pena aggiuntiva a quella di 2 (due) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, inflitta da questo Ministero Pubblico il 22 aprile 2002.

L’esecuzione della pena detentiva viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3*. Per ogni pretesa creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.

4. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato AC 1 assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:45.

- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;

- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;

- considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;

- considerato che la sanzione appare adeguata;

richiamati gli art.: 12, 19, 40, 42, 47, 146, 251 CP;

50, 61 LOG;

135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;

22 TG sulle spese;

decreta: 1. L’atto di accusa n. 78/2010 del 25 giugno 2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

2. Di conseguenza AC 1 è condannato:

alla pena di 14 (quattordici) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto; pena parzialmente aggiuntiva a quella di 8 (otto) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, inflitta dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano il 31 maggio 2001, e pena aggiuntiva a quella di 2 (due) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, inflitta da questo Ministero Pubblico il 22 aprile 2002.

3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

4. Per ogni pretesa creditoria le parti civili sono rinviate al foro civile.

5. La tassa di giustizia di fr. 200.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.

Le spese per la difesa d’ufficio, a carico dell’imputato, sono sostenute dallo Stato; resta riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata.

6. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.

Intimazione a: -

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente Il vicecancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 111.40 fr. 511.40