Director Convicted of Aggravated Breach of Trust for Personal Commissions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, in their capacity as a director and general manager of two entities between 1997 and 2001, was charged with repeated aggravated breach of trust for procuring an undue profit by inducing clients to pay them personal commissions of approximately 5% on invoices, without company authorization, thereby causing financial damage to the employers who could have sold products at a higher price. The court approved the abbreviated procedure, as the parties consented and the defendant admitted the facts, resulting in a conviction for the charged offense, a one-year suspended prison sentence conditioned over two years, and a fine, with the penalty adjusted due to the length of time elapsed since the facts and the violation of the principle of expeditiousness, and the civil parties having withdrawn following a settlement agreement.
Regesto Legislator
UfficialeAmministrazione infedele aggravata per avere indotto i clienti delle società di cui era direttore rispettivamente membro del consiglio di amministrazione a farsi pagare indebite provvigioni sulle fatture emesse. Attenuante del lungo tempo trascorso e violazione principio di celerità
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 2 for imposing and suspending the custodial sentence.
Cited in order 3 for determining the fine and the substitution penalty in case of non-payment.
Cited in the initial proposal (and implicitly adopted in the final order 1) as the basis for the conviction for repeated breach of trust aggravated.
Testo completo
Incarto n. 72.2010.147 · Lugano, 18 ottobre 2011/md · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da: giudice Marco Villa, Presidente
Orsetta Bernasconi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nellaprocedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero pubblico
contro AC 1,
patrocinato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 146/2010 del 17 dicembre 2010, di
ripetuta amministrazione infedele aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
per avere,
a Lugano ed in altre località all’estero, nel periodo 1997-2001,
nella sua qualità di dirigente di __________ prima e di direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di __________ poi,
per procacciare a sé un indebito profitto, benché obbligato per negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancato in più occasioni al proprio dovere,
e meglio, per avere,
senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione di __________ e __________, indotto numerosi clienti a pagargli delle provvigioni dell’ordine del 5% sulle fatture emesse da __________ per ciascuna vendita, in difetto di che il prezzo di acquisto dei prodotti sarebbe stato incrementato di un ulteriore 5%, facendosi versare dette provvigioni sul suo conto personale n. __________, cifrato n. __________ presso __________ (nel quale è stato conglobato il conto n. __________ presso __________), rinunciando in tal modo a concludere contratti vantaggiosi per i suoi datori di lavoro, i quali avrebbero potuto vendere i prodotti ad un prezzo superiore perlomeno del 5% (aumento dei prezzi proposto da __________ e al quale AC 1 si sarebbe opposto), permettendo con il suo agire che il patrimonio di __________ prima e di __________ poi venisse concretamente danneggiato e procacciandosi in tal modo un indebito profitto per almeno complessivi CHF 18'721.05 e USD 213'483.84,
ritenuto che in data 29 luglio 2010 le parti hanno concluso un accordo transattivo, a seguito del quale le parti civili __________, __________ e __________ si sono disinteressate al procedimento penale;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall'art.
158 cifra 1 cpv. 3 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1.*AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra.
2. Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena detentiva di 1 (un) anno (art.
40 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 40 e seg. CP).
3. AC 1 è inoltre condannato alla multa di fr. 2'500.00 (duemilacinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (venticinque) - (art. 106 cpv. 2 CP).
4. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:50.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che le sanzioni appaiono adeguate;
richiamati gli art.: 19, 40, 42, 44, 48 lett. e, 48a, 49, 106 cpv. 2 e
158 n. 1 cpv. 3 CP;
82, 358 segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
50 e 61 LOG;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 146/2010 del 17.12.2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato con le seguenti modifiche:
*“1. AC 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto come sopra.*
*2. Di conseguenza, visto il lungo tempo trascorso dai fatti e la violazione del principio di celerità, AC 1 è condannato alla pena detentiva di 1 (un) anno (art. 40 segg. CP) a valere quale pena totalmente aggiuntiva al decreto penale del 17.2.2011 del Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.*
*L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 40 e segg. CP).*
*3. (invariato)*
*4. (invariato)”*
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e i disborsi sono posti a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 2'281.90
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 83.95 fr. 3'065.85