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72.2009.4 • TPC TI 72.2009.4 Generato dall'IA

Acquittal of Fraud, Conviction of Document Forgery Regarding Pension Fund Benefits

Numero d'incarto 72.2009.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The accused was charged with fraud for deceiving a pension fund into releasing CHF 113,743.25 by falsely forging his wife's signature on a free passage benefit application, and with document forgery for creating and using this false document to secure the funds for personal use. The court acquitted the accused of fraud, reasoning that the element of cunning deception required for fraud was not fully met, particularly in light of the pension fund's lack of proper controls, but found the accused guilty of document forgery, sentencing him to a conditionally suspended fine of CHF 600 based on 60 daily rates of CHF 10, and referred civil claims for damages to the competent civil court.

Regesto Legislator

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Art. 146 cpv. 1 CP, Art. 251 cifra, Art. 260 cpv. 4 CPP, art. 251 cfr. 1 CP, art. 42, art. 43; Acquittal of Fraud, Conviction of Document Forgery Regarding Pension Fund Benefits: The court acquitted the accused of fraud, reasoning that the element of cunning deception required for fraud was not fully met, particularly in light of the pension fund's lack of proper controls, but found the accused guilty of document forgery, sentencing him to a conditionally suspended fine of CHF 600 based on 60 daily rates of CHF 10, and referred civil claims for damages to the competent civil court.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni titoli falsificati commisurazione della pena fondo pensionistico truffa abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 146 cpv. 1 CP
Provision under which the accused was acquitted of the crime of fraud in order 2 of the dispositive.
Art. 251 cifra
1 CP, art. 251 cifra 1 CP;
Art. 260 cpv. 4 CPP
*Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.*
art. 251 cfr. 1 CP
Provision under which the accused was declared guilty of forgery of documents in order 1.1 of the dispositive.
art. 42
Used as a basis for sentencing the accused in order 3, relating to the criminal penalty.
art. 43
Used as a basis for sentencing the accused in order 3, relating to the penalty units.
art. 44
Used as a basis for sentencing the accused in order 3, relating to the daily rate.
art. 47
Used as a basis for conditionally suspending the execution of the pecuniary penalty in order 4.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 251 cfr. 1 CP

Provision under which the accused was declared guilty of forgery of documents in order 1.1 of the dispositive.

art. 146 cpv. 1 CP

Provision under which the accused was acquitted of the crime of fraud in order 2 of the dispositive.

art. 42

Used as a basis for sentencing the accused in order 3, relating to the criminal penalty.

art. 43

Used as a basis for sentencing the accused in order 3, relating to the penalty units.

art. 44

Used as a basis for sentencing the accused in order 3, relating to the daily rate.

art. 47

Used as a basis for conditionally suspending the execution of the pecuniary penalty in order 4.

art. 49

Used as a basis for sentencing the accused in order 3, relating to the general sentencing principles.

art. 39 TG sulle spese

Cited as the basis for imposing court fees and procedural costs on the condemned party in order 6.

art. 260 CPP

Procedural article cited in relation to the waiver of written grounds for the sentence.

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Testo completo

Incarto n. 72.2009.4 · Lugano, 23 aprile 2009/nk · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Bellinzona

Presidente: · giudice Marco Villa

Segretario: · Saverio Pedraglio, dott. iur.

Sedente nell’aula penale di questo , senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare · AC 1

prevenuto colpevole di:

1. truffa

per avere,

a __________, __________, __________ ed __________, nel periodo 6.12.2007 – 24.12.2007,

per procacciare a sé un indebito profitto, ingannato con astuzia dipendenti della PC 1 CASSA PENSIONE,

affermando cose false, o dissimulando cose vere, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio per un importo pari a fr. 113'743.25,

di cui la metà, di spettanza della moglie,

e meglio per avere,

inoltrato alla PC 1 CASSA PENSIONE la richiesta di prestazione di libero passaggio, falsificando sul modulo la firma della moglie, al fine di attestare, contrariamente al vero, il necessario consenso del coniuge,

ottenendo in tal modo il versamento da parte della PC 1 CASSA PENSIONE della somma di fr. 113'743.25, corrispondente alla prestazione d’uscita al 20.12.2007,

somma incassata sul conto a lui intestato presso Banca __________ ed interamente utilizzata a fini personali;

2. falsità in documenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate sub. 1,

al fine di procacciare a sé un indebito profitto, formato un documento falso, nonché attestato in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica e fatto uso, a scopo di inganno di tale documento,

e meglio per avere,

apposto sulla domanda di prestazione di libero passaggio la firma della moglie falsificandola, attestando in tal modo, contrariamente al vero, l’accordo necessario del coniuge al ritiro della prestazione di libero passaggio, nonché trasmesso tale documento alla PC 1 CASSA PENSIONE al fine di ottenere la prestazione di libero passaggio, come meglio descritto sub. 1.

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art.

146 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 4/2009 del 19.1.2009, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti · § Il procuratore pubblico § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio DUF 1 § La PC 1 Cassa Pensione rappresentata RC 1

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 11.47.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la requisitoria nella quale ripercorre i fatti, ricorda la non contestazione della falsificazione della firma, la sussistenza dell’inganno astuto nel richiedere l’autentica e quindi l’esistenza della truffa. Chiede la conferma dei capi d’accusa, ritiene la colpa dell’accusato grave perché ha sottratto un importante sostegno per la vecchiaia alla moglie e alla famiglia e perché non è stata provata la circostanza dell’impiego della somma per la copertura dei debiti dell’attività. In considerazione anche dell’incensuratezza dell’accusato conclude chiedendo una condanna a 240 aliquote lasciando al prudente apprezzamento del giudice la quantificazione dell’aliquota e alla multa di 1'000.- chf ai sensi dell’art. 42 cpv 4 e al risarcimento del danno cagionato a PC 1 Cassa pensione.

§ RC 1, rappresentante della PC 1 Cassa Pensione, il quale ritiene provati i fatti, considera trascurabile la destinazione della prestazione di libero passaggio, si allinea alle posizioni del PP e chiede il risarcimento in favore della PC 1 Cassa pensione di chf 119'152.90 come da odierna richiesta.

§ Il Difensore, per la sua arringa con la quale conferma la sussistenza della falsificazione ma contesta quella della truffa. Sottolinea la carenza di controlli da parte di PC 1, una negligenza grave che configura un grave errore che non merita di essere tutelata penalmente. Oltre alla carenza di un elemento oggettivo sottolinea la carenza anche dell’elemento soggettivo in capo all’accusato. Sostiene che l’accusato non aveva nessuna intenzione di truffare la moglie perché era convinto, nel richiedere la prestazione di libero passaggio, di disporre di propri beni e che la sua posizione si è aggravata per una serie di coincidenze sfortunate. Conclude chiedendo il proscioglimento dal capo d’accusa di truffa e una condanna attenuata per il reato di falsificazione di documenti.

§ Il Procuratore pubblico, in replica, conferma le proprie posizioni e respinge l’affermazione inerente la negligenza in cui sarebbe incappata PC 1.

§ Il rappresentante di Parte civile contesta la ricostruzione adoperata dalla difesa e contesta che nel diritto penale sussista l’istituto della concolpa di matrice civilistica.

§ Il difensore, in duplica, ribadisce le proprie conclusioni, meglio argomentando la sussistenza di un grave errore in capo a PC 1.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC

1. E’ autore colpevole di:

1.1. truffa

a __________, __________, __________ e __________, nel periodo 6/24.12.2007, a danno della PC 1 Pensionskasse, per un importo di fr. 113'743,25

1.2. falsità in documenti

a __________ e __________, nel periodo 6/24.12.2007, abusato della firma della moglie su un formulario di domanda di prestazione di libero passaggio, facendone uso

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale?

3. Deve un risarcimento alle PC e se sì in che misura?

*Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.*

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti, meno che ai quesiti 1.1 e 3;

visti gli art. 12, 34, 42, 43, 44, 47, 49, 146 cpv. 1 e 251 cfr. 1 CP;

9 e segg., 260, 264 CPP

39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è autore colpevole di:

1.1. falsità in documenti

per avere a __________ e __________, nel periodo 6/24.12.2007, abusato della firma della moglie su un formulario di domanda di prestazione di libero passaggio facendone uso

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2. AC 1 è prosciolto dal reato di truffa di cui al punto 1. dell’atto di accusa.

3. Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondenti a 60 (sessanta) . aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci) cadauna.

4. L’esecuzione della pena pecuniaria è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

5. Le PC sono rinviate al competente foro civile

6. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato in ragione di 1/2, la rimanenza è a carico dello Stato.

Intimazione a:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il segretario

Distinta spese (1/2):

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Testi fr. 29.60

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.-- fr. 254.60

Il rimanente è a carico dello Stato.