Violation of Expulsion Order and Recidivism
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of violating a lifetime expulsion order by illegally entering Swiss territory via a green border crossing in Chiasso on February 28, 2005, of which the accused was aware due to a prior 1996 conviction. The court, accepting the agreement of the parties who waived a written justification, confirmed the charges of violating the ban and recidivism, resulting in a sentence of 5 months of detention, inclusive of time already served, and ordered the accused to pay court fees, while denying the request for a suspended sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 291 CP, Art. 260 cpv. 4 CPP, art. 69 CPP, art. 39 TG sulle spese, art. 67 CP, art. 18 CP; Violation of Expulsion Order and Recidivism: The court, accepting the agreement of the parties who waived a written justification, confirmed the charges of violating the ban and recidivism, resulting in a sentence of 5 months of detention, inclusive of time already served, and ordered the accused to pay court fees, while denying the request for a suspended sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime for which the accused was declared guilty in order 1.1.
This procedural article was cited in the context of the court's decision-making powers before the dispositive section.
This article concerning costs was cited in the context of the court's decision-making powers before the dispositive section and relates to the costs imposed in order 2.2.
This article concerning recidivism was cited, and the finding of recidivism is the basis for the sentence imposed in order 2.
This article concerning culpability was cited in the context of the court's decision-making powers before the dispositive section.
This article concerning the penalty was cited in the context of the court's decision-making powers before the dispositive section, relating to the sentence in order 2.1.
This article concerning the consequences of the penalty was cited in the context of the court's decision-making powers before the dispositive section.
This procedural rule relates to the waiver of written reasoning, which is noted before the dispositive orders.
This procedural article was cited in the context of the court's decision-making powers before the dispositive section.
This article concerning the suspension of sentence was cited, and the court ruled negatively on granting suspension in relation to question 3.
Testo completo
Incarto n. 72.2005.76 · Lugano, 12 luglio 2005/eg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio
Presidente: · giudice Claudio Zali
Segretaria: · Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare · AC 1 e domiciliato a detenuto dal 28 febbraio 2005;
prevenuto colpevole di:
1.*violazione del bando
per avere il 28 febbraio 2005,
entrando su territorio svizzero passando dalla frontiera verde in zona di Chiasso,
contravvenuto al decreto di espulsione dal territorio della Confederazione pronunciato a vita con sentenza 01 febbraio 1996 dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano, di cui era a conoscenza;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: art. 291 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 73/2005 del 7 giugno 2005, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti · § Il SP 1. § L'accusato AC 1assistito dal difensore d'ufficio (GP) DUF 1 § L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.00 alle ore 10.00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede che l'accusato venga condannato a 5 mesi di detenzione;
§ Il Difensore, il quale, non contesta la proposta di pena della pubblica accusa;
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1. È autore colpevole di:
1.1 violazione del bando
per avere, senza essere autorizzato, il 28 febbraio 2005, entrando su territorio svizzero passando dalla frontiera verde in zona di Chiasso, contravvenuto al decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione pronunciato a vita con sentenza 1 febbraio 1996 dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano?
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.È egli recidivo ?
3.Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
*Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.*
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 3;
Visti gli art. 18, 36, 41, 63, 67, 69, 291 CP;
9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di:
1.1. violazione del bando
per avere, senza essere autorizzato, il 28 febbraio 2005, entrando su territorio svizzero passando dalla frontiera verde in zona di Chiasso, contravvenuto al decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione pronunciato a vita con sentenza 1 febbraio 1996 dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano;
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, AC 1, essendo recidivo, è condannato:
2.1. alla pena di
5 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese processuali;
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati · IE 1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 350.--