State v. Owner of Hemp Shop (Aggravated Narcotics Violation)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty in a summary proceeding of aggravated violation of the narcotics law for operating as a manager and owner of a hemp shop, repeatedly purchasing, possessing, packaging, and selling approximately 25.68 kg of marijuana between March 2002 and May 2003, generating significant profit, and also of a minor violation for personal consumption of marijuana during a specified period. The court approved the indictment and the associated proposals because the procedure was deemed legal and expedient, resulting in a sentence of ten months' detention, partially cumulative with a prior penalty, with the execution conditionally suspended for a three-year probationary period, and the extension of the probation for a three-month prior suspended sentence by one year, while ordering the confiscation of residual marijuana and related documentation.
Regesto Legislator
UfficialeStupefacenti - infrazione aggravata (acquistato, venduto, detenuto kg 25.68 canapa) - contravvenzione (consumato vari spinelli) - procedura abbreviata
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 4 to justify the extension of the probationary period for the suspended sentence.
Cited as the legal basis for the procedure which led to the decision, although not directly in the dispositive orders, it supports the nature of the judgment.
Cited as the legal basis for the costs imposed in order 2.
The imposition of the 'tassa di giustizia' (judicial fee) in order 2 falls under cost provisions.
Testo completo
Incarto n. 72.2005.118 · Lugano, 10 marzo 2006/ep · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio
Presidente: · giudice Claudio Zali
Segretaria: · Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare · AC 1 e domiciliato a
prevenuta colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole e meglio per avere, senza essere autorizzata,
a __________, nel periodo marzo 2002 – maggio 2003,
ripetutamente acquistato, detenuto, confezionato e venduto, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),
agendo in qualità di gerente e proprietaria del negozio di canapaio “__________” di __________ a __________,
e meglio per avere,
ripetutamente venduto, al dettaglio, ad un numero imprecisato di persone, un quantitativo valutato in almeno 25,68 kg. di marijuana, di produzione outdoor e greenhouse, confezionata in “sacchetti odorosi”, del peso di 4, 5 e 10 grammi l’uno, al prezzo variante tra fr. 20.- e fr. 50.- l’uno, che sapeva destinata al consumo quale prodotto stupefacente,
sostanza previamente acquistata da __________ e da altri fornitori non identificati, al prezzo variante tra fr. 2,5 e fr. 3,5 il grammo, realizzando in tal modo una cifra d’affari complessiva valutata in circa fr. 120'000.-;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzata, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo 16 gennaio 2003 – agosto 2003, consumato un numero imprecisato di “spinelli”;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 116/2005 del 12.09.2005, emanato dal PP 1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18,36,41,58, 63, 66 e68 CP, le seguenti
proposte 1. AC
1 è dichiarata autrice colpevole dei reati ascrittigli come sopra.
2.Di conseguenza AC 1, è condannata alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittale il 10.02.2003 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
3.L’esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
4.Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, di cui al decreto di accusa del 10.02.2003 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (DA 446/2003), ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova (art.
41 cifra 3 cpv. 2 CP).
5.Ordina la confisca di:
- 12,6 grammi di marijuana (c/o Polizia cantonale SAD, 6900 Lugano),
- documentazione cartacea (allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria – AI 1).
Presenti · ▪ Il 1 PP 1. ▪ L'accusata AC 1, assistita dal difensore di fiducia DF 1 ▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 9.45.
Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
sentita l'accusata e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente
quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
*Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,*
il presidente risponde affermativamente al quesito;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
pronuncia · 1. · L'atto d'accusa aa 116/2005 del 12.09.2005 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico della condannata.
3. Questo giudizio è definitivo.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 450.--