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72.2005.116 • TPC TI 72.2005.116 Generato dall'IA

Fraud, Forgery, and Unlicensed Trading Resulting in Suspended Sentence and Expulsion

Numero d'incarto 72.2005.116
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The defendant was found guilty of repeated fraud for systematically deceiving an elderly, vulnerable victim between January and April 2005 through elaborate lies, including impersonation of a police agent, to obtain approximately CHF 174,743, and was also convicted of document forgery for signing a debt acknowledgment related to the fraud, and for unlicensed itinerant trade conducted since 2003. The court acquitted the defendant of misappropriation concerning rented property items but sentenced the defendant to 13 months imprisonment, with the custodial sentence suspended conditionally for a three-year probation period, and ordered a five-year expulsion from the territory, alongside a civil judgment requiring restitution to the victim's estate for the defrauded amount.

Regesto Legislator

Ufficiale

ripetuta truffa di anziano per complessivi fr. 55'470.- e Euro 77'000.-, conosciuto vendendo tovaglie porta a porta, sfruttando la sua condizione di senilità e solitudine e facendogli credere di volerlo sposare, di avere debiti sulla casa in Croazia e di dover pagare una multa per lavoro in nero

Parole chiave

Generato dall'IA
falsità in documenti perseguimento penale per truffa sospensione condizionale della pena restituzione della proprietà reato economico sentenza civile

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 146 CP

Used to establish the guilt for repeated fraud (truffa ripetuta).

Art. 251 cifra 1 CP

Used to establish the guilt for forgery of documents (falsità in documenti).

Art. 14 LFCamb

Used to establish the guilt for violation of the Federal Law on itinerant trade (infrazione alla LF sul commercio ambulante).

Art. 138 cifra 1 CP

Although cited in the indictment, the final order (No. 2) acquitted the accused for this charge, thus it is not a ground for the final ruling.

Art. 18, 36, 41, 55, 63, 68, 69 CP

These articles of the Penal Code were applied in the sentencing (Art. 36 CP covers the conviction, while the others cover elements like intent, capacity, etc., related to the penalty framework).

Art. 9 segg., 260, 264 CPP

These articles of the Code of Criminal Procedure govern procedural aspects, including the waiver of written reasoning (Art. 260 CPP) and likely sentencing procedures.

Art. 39 TG sulle spese

Cited to determine the imposition of court fees and procedural costs.

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Testo completo

Incarto n. 72.2005.116 · Lugano, 14 ottobre 2005/nh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della Corte delle assise correzionali di Blenio

Presidente: · giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria: · Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare · AC 1 detenuta dal 3 maggio 2005;

prevenuta colpevole di:

1. truffa ripetuta

per avere a Olivone,

fra il 28 gennaio 2005 e 14 aprile 2005, in correità con il marito __________,

agendo alfine di procacciare a se e ad altri un indebito profitto,

ripetutamente ingannato con astuzia PC 1, affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli al suo patrimonio per un importo di complessivi fr. 55'470.-- e di € 77'000.--;

e meglio per avere,

sfruttando le a lei note condizioni di solitudine, anzianità, malattia e di senile debilitazione della vittima, carpendo altresì la sua fiducia dimostrandosi affabile nei suoi confronti, orchestrando chiamate telefoniche alla vittima di sollecito per la consegna del denaro e di rassicurazione per la restituzione dell’importo, effettuate verosimilmente dal marito __________, organizzando un incontro con un presunto agente di polizia ticinese, che in realtà altri non era che il marito __________, tacendo la sua vera identità, affermando contrariamente al vero che l’abitazione in Croazia di cui era proprietaria con i genitori è stata posta sottosequestro a fronte dell’impossibilità di pagare il mutuo ipotecario, di dover far fronte ad una multa emessa nei suoi confronti dalla polizia degli stranieri del canton Ticino per una infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri (“lavoro in nero”), e ancora, e sempre in modo falso,

affermando di essere nubile, senza prole e pronta a sposarlo,

contando sul fatto che la vittima non poteva verificare le sue affermazioni, con la promessa di restituire le somme al più

presto e per il tramite di un conto nr. __________ presso la Polizia di Chiasso e a tal proposito pure sottoscrivendo

il 15 febbraio 2005 il documento “riconoscimento di debito” ben sapendo che non avrebbe mai proceduto a restituire il denaro, ingannato con astuzia PC 1, inducendolo in tal modo a consegnargli a più riprese somme di denaro, e più precisamente:

• in data 31 gennaio 2005 o giorni immediatamente successivi, a Olivone, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 10'000 che la vittima aveva teste acquistato presso la Banca Raiffeisen di Olivone (in seguito BR) pagandoli con un importo di corrispondenti fr. 15'700.--, denaro prelevato dallo stesso PC 1 sul suo conto risparmio seniori presso la BR di Olivone in data

31 gennaio 2005;

• in data 8 febbraio 2005, a Biasca,

presso il Buffet della stazione,

indotto PC 1 a consegnare a __________, presentatosi come agente di polizia ticinese, la somma di fr. 25'000.--; denaro prelevato dallo stesso

PC 1 sul suo conto risparmio seniori presso

la BR di Olivone, con

3 distinte operazioni,

in data 7 febbraio 2005;

• in data 14 febbraio 2005 o giorni immediatamente successivi, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 12'000 che la vittima aveva testé acquistato presso la BR di Olivone pagandoli fr. 18'774.--; denaro prelevato dallo stesso PC

1 sul suo conto risparmio seniori presso la BR di Olivone in data 14 febbraio 2005;

• in data 23 febbraio 2005 o giorni immediatamente successivi, indotto PC 1 a versarle la somma di euro 20'000, denaro che lo stesso PC 1 aveva ottenuto in data 23 febbraio 2005 presentando all’incasso alla BR di Olivone gli assegni circolari n. __________ e __________ di euro 10'000 cadauno emessi in data 15 febbraio 2005 dalla Banca Popolare di Intra, sede di __________;

• in data 28 febbraio 2005 o giorni immediatamente successivi, indotto PC 1 a consegnarle fr. 30'470.-- , denaro ottenuto da PC 1 a seguito dell’incasso degli assegni n. __________ e __________ di euro 10'000 cadauno, emessi dalla Banca Popolare di Intra, sede di __________ il giorno 15 febbraio 2005 e relativo cambio effettuato presso la BR;

• in data 28 febbraio 2005 o giorni immediatamente successivi, indotto PC 1 a consegnarle la somma di euro 10'000, denaro ottenuto da PC 1 a seguito dell’incasso dell’assegno n. 52-01875487, emesso dalla Banca Popolare di Intra, sede di __________, il giorno 15 febbraio 2005;

• in data 12 marzo 2005 o giorni immediatamente seguenti, indotto PC 1 a consegnatale la somma di euro 25'000, denaro ottenuto da PC 1 il giorno 12 marzo 2005 a seguito della vendita da parte di PC 1 stesso della sua parte di comproprietà di un immobile sito in __________ (I) alla nipote __________;

reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP;

2. falsità in documenti

per avere, ad Olivone, il 15 febbraio 2005, allo scopo di procacciare a sé un indebito vantaggio e di nuocere al patrimonio altrui, formato falsi documenti, e meglio per avere

in tali circostanze sottoscritto con nome e cognome di __________ il documento riconoscimento di debito che la vittima

PC 1 gli aveva sottoposto a tutela del denaro che nelle circostanze descritte al pto 1 del presente atto di accusa, le aveva consegnato;

reato previsto dall’art. 251 cifra 1 CP;

3. appropriazione indebita

per essersi

fra il 5 e il 15 febbraio 2005, a Ronco sopra Ascona,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto

indebitamente appropriata di varie lenzuola, cuscini e altri oggetti del valore complessivo denunciato di fr. 1'325.-- a lei affidati avendo locato la casa di vacanza “__________” ammobiliata, per il periodo 28 gennaio – 15 febbraio 2005;

reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

4. infrazione alla Legge federale sul commercio ambulante per avere,

in diverse località del cantone Ticino, almeno dall’estate 2003 al gennaio 2005, in correità con __________,

senza aver richiesto e ottenuto il necessario permesso,

visitando economie domestiche private senza essere stata chiamata e offrendo e vendendo in forma ambulante in particolare tovaglie e centrini,

ripetutamente esercitato in modo illegale il commercio ambulante;

reato previsto dall’art. 14 LFCamb;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 115/2005 del 12 settembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti · § Il. § L'accusata AC 1assistita dal difensore d'ufficio avv. DUF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

È pervenuta alla Corte:

- istanza di risarcimento del 13.10.2005 della dott. iur. RC 1, in cui

la PC Comunione ereditaria fu PC 1 chiede complessivamente l'importo di fr. 176'873.50 oltre interessi (doc. TPC 4).

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale esamina nel dettaglio i fatti descritti nell'atto d'accusa e gli elementi costitutivi dei relativi reati, in particolare quello di truffa ai sensi dell'art. 146 CP. Confermato integralmente in fatto e in diritto l'atto d'accusa, conclude chiedendo la condanna dell'accusata:

- alla pena di 13 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di anni 3 e

- alla pena accessoria dell'espulsione per anni 5 effettivi, non avendo la donna nessun legame con il nostro paese.

§ Il Difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita dal reato di truffa perché nel concreto caso fa difetto il requisito dell'astuzia, dal reato di falsità in documenti e dal reato d'appropriazione indebita perché non è provato che l'accusata abbia partecipato alla sottrazione di lenzuola e altri oggetti dai vani locati. Per l'infrazione alla LF sul commercio ambulante, che non contesta, chiede l'inflizione di una pena esigua da porre al beneficio della sospensione condizionale. Non si pronuncia sull'espulsione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC

1. è autrice colpevole di:

1.1. ripetuta truffa

in danno di PC 1

per un importo di fr. 55'470.- e di Euro 77'000.-,

a Olivone, Biasca e in altre località,

nel periodo tra il 28 gennaio 2005 e il 14 aprile 2005?

1.2. falsità in documenti

commessa a Olivone il 15 febbraio 2005?

1.3. appropriazione indebita

commessa a Ronco sopra Ascona,

fra il 5 e il 15 febbraio 2005?

1.4. infrazione alla LF sul commercio ambulante

commessa in diverse località del Canton Ticino,

dall'estate 2003 al gennaio 2005,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa della libertà?

2.2. accessoria dell’espulsione?

3. Deve essere condannata a risarcire:

3.1. la PC Comunione ereditaria fu PC 1 rappresentata dalla dott. iur. RC 1?

3.2. la PC PC 2 rappresentata da RC 2?

*Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.*

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.3., 2.2, venendo a cadere il quesito 3.2;

visti gli art. 18, 36, 41, 55, 63, 68, 69, 138, 146, 251 CP;

LF sul commercio ambulante;

9 segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. AC 1 è autrice colpevole di:

1.1. ripetuta truffa

per avere,

agendo a scopo d'indebito profitto, in ripetute occasioni,

fraudolentemente indotto PC 1

a consegnarle somme di denaro per un importo complessivo di fr. 55'470.- e di Euro 77'000.- (pari a fr. 119'273.-), ovvero per un importo complessivo di fr. 174'743.-,

a Olivone, Biasca e in altre località,

nel periodo tra il 28 gennaio 2005 e il 14 aprile 2005;

1.2. falsità in documenti

per avere,

nel contesto del reato di truffa descritto al considerando che precede, apposto su un riconoscimento di debito la firma

falsa di __________,

a Olivone il 15 febbraio 2005;

1.3. infrazione alla LF sul commercio ambulante

per avere, senza essere autorizzata,

ripetutamente esercitato il commercio ambulante,

in varie località del Canton Ticino,

nel periodo tra l'estate 2003 e il gennaio 2005,

e meglio come descritto nell’atto d'accusa.

2. AC 1 è prosciolta dall'imputazione di appropriazione indebita descritta al punto 3. dell'atto d'accusa.

3. Di conseguenza, AC 1 è condannata:

3.1. alla pena di mesi 13 (tredici) di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2. all’espulsione dal territorio svizzero per anni 5 (cinque),

3.3. a versare fr. 176'873.50 alla PC Comunione ereditaria fu PC 1 rappresentata dalla dr. iur. RC 1;

3.4. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali.

4. La pretesa della PC PC 2, stante il proscioglimento dell'accusata, viene a cadere.

5. L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di tre anni.

Intimazione a:

terzi implicati · 1. PC 1 2. PC 2

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 1'151.90

Perizia fr. 500.65

Interpreti fr. 180.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 2'382.55