Denial of Early Expungement Due to Subsequent Convictions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA request for the early expungement of a suspended 12-month detention sentence, which concluded with ambulatory treatment in 2000, was denied because the applicant had subsequently been convicted in 2003 for simple assault, coercion, and property damage, which precluded the applicant from demonstrating the unimpeachable conduct required by the relevant statute for early judicial record erasure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cfr, Art. 269 cpv. 1 PP, art. 80 cifra 2 CPS, art. 39 TG sulle spese, art. 324 e segg. CPPT, art. 9 CPP; Denial of Early Expungement Due to Subsequent Convictions: Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the substantive ground cited for rejecting the request for early expungement from the judicial record.
This provision was cited regarding the costs applicable to the decision, though the dispositive order exempted fees and costs.
This procedural provision, concerning jurisdiction, was cited in the introduction to the ruling section.
This procedural provision was cited in the introduction to the ruling section.
Testo completo
Incarto n. 70.2005.9 BARENCO · Lugano 25 marzo 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 14 marzo 2005 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 12 mesi di detenzione, pena sospesa per dar luogo al trattamento ambulatoriale ex art. 43/1 CP (fine della misura 24.2.2000) inflitti con sentenza 6.08.1998 del Presidente delle Assise Correzionali di Lugano.
Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 3.4.2003 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 20 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per lesioni semplici, coazione e danneggiamento;
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 6 agosto 1998 un'altra sanzione penale, motivo per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata non può oggi essere accolta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg. CPPT;
CPP e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
14 marzo 2005 di IS 1 è respinta.
2. Non si preleva né tassa né spese.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
4. Intimazione:
- all'istante;
- al procuratore generale PO 1.
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi