Petitioner v. State: Early Expungement of Fraud Conviction Granted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA petitioner sought the early expungement of a criminal conviction from October 13, 1999, which related to repeated fraud and resulted in no penalty because it was deemed entirely cumulative to a prior conviction (for fraud, forgery, embezzlement, and data processing abuse) that had already resulted in a three-month suspended sentence. The court reasoned that since the prosecutor, had all offenses been adjudicated together, would have imposed the same three-month suspended sentence, the requirements for cancellation under the relevant statute were met, thereby ordering the expungement of the second conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 cfr, Art. 41 cfr, art. 41 cfr. 4 CP, art. 80 cfr. 2 CPS, art. 324 e segg CPPT, fr. 90.--; Petitioner v. State: Early Expungement of Fraud Conviction Granted: The court reasoned that since the prosecutor, had all offenses been adjudicated together, would have imposed the same three-month suspended sentence, the requirements for cancellation under the relevant statute were met, thereby ordering the expungement of the second conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the substantive legal basis for ordering the cancellation from the judicial register (casellario giudiziale) in order number 1.
This provision was cited alongside art. 41 CP, suggesting its procedural or substantive relevance to the decision to cancel the record, though the primary ground used in order 1 is art. 41 CP.
These procedural articles are cited as the legal basis for the court's general jurisdiction and procedure in issuing the decree.
The amount of the judicial fee imposed on the applicant in order number 2.
Testo completo
Incarto n. 70.2005.8 BARENCO · Lugano 25 aprile 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 10 marzo 2005 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- decreto d'accusa 13.10.1999 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 22 luglio 1999 del Ministero pubblico, Lugano, l'istante è stato condannato alla pena di 3 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per 2 anni, siccome riconosciuto autore colpevole di truffa, falsità in documenti, appropriazione indebita e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (condanna già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale);
- che successivamente il Procuratore pubblico, con decreto d'accusa 13 ottobre 1999, ha nuovamente condannato l'istante per ripetuta truffa, mandandolo comunque esente da ogni pena trattandosi di condanna totalmente aggiuntiva a quella pronunciata il 22 luglio 1999 dal Procuratore pubblico (art. 68 cfr. 2 CP);
- che in tali condizioni occorre ritenere che il Procuratore pubblico, fossero stati compresi tutti i diversi reati in un unico giudizio, avrebbe determinato e pronunciato comunque una pena di 3 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per 2 anni, per cui anche la condanna di cui al decreto d'accusa 13 ottobre 1999 ha da essere cancellata ex art. 41 cfr. 4 CP.
Richiamato inoltre il preavviso favorevole
18 marzo 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 1. marzo 2005 rilasciato dal Municipio di Chiasso.
Ritenuti soddisfatti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 41 cfr. 4, 80 cfr. 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E'
ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante con decreto d'accusa 13 ottobre 1999 dal Ministero
pubblico, Lugano.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante
- al PO 1
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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