Early Expungement of Misappropriation Sentence Granted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted an application for the early expungement from the criminal record of a three-month detention sentence imposed for misappropriation in 1997, as the statutory requirement of a two-year waiting period following the completion of the sentence, coupled with a favorable opinion from the Attorney General and a certificate of good conduct, established that all legal prerequisites under the relevant penal code article were satisfied and the measure was justified by the applicant's subsequent conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cifra, art. 80 cifra 2 CP, art. 324 e segg CPPT; Early Expungement of Misappropriation Sentence Granted: Richiamato il preavviso favorevole 14 febbraio 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 2 febbraio 2005 rilasciato dal Municipio di Gerra Verzasca.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article served as the main legal basis for ordering the expungement from the criminal record.
These procedural articles were cited in conjunction with the substantive law for issuing the decree.
Testo completo
Incarto n. 70.2005.5 BARENCO · Lugano 18 febbraio 2005 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 19 gennaio 2005 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 3 mesi di detenzione (SC 2 anni, revocata 9.12.1999) inflitti con decreto d'accusa 10.3.1997 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 10 marzo 1997 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannato a 3 mesi di detenzione (SC 2 anni,
revocata 9.12.1999) per appropriazione indebita;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato la pena.
Richiamato il preavviso favorevole 14 febbraio 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 2 febbraio 2005 rilasciato dal Municipio di Gerra Verzasca.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E'
ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante
- al PO 1
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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