Expulsion Recipient Granted Limited Temporary Entry for Court Access
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously sentenced to a fifteen-year expulsion from Swiss territory, applied for a temporary travel permit (salvacondotto) for two specific days to access court files in a civil case in Lugano. The court considered that exceptions to an expulsion order, such as granting a temporary entry permit, are permissible only for serious, urgent, and important reasons and must be strictly limited to the stated purpose; consequently, while the Public Prosecutor General assented to a single-day permit, the court partially granted the request, authorizing entry solely for the first requested day, Monday, March 1, 2004, between 9:00 and 16:00, for the specific purpose of reviewing the file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAExpulsion Recipient Granted Limited Temporary Entry for Court Access: The court considered that exceptions to an expulsion order, such as granting a temporary entry permit, are permissible only for serious, urgent, and important reasons and must be strictly limited to the stated purpose; consequently, while the Public Prosecutor General assented to a single-day permit, the court partially granted the request, authorizing entry solely for the first requested day, Monday, March 1, 2004, between 9:00 and 16:00, for the specific purpose of reviewing the file.
Parole chiave
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Generato dall'IAThis provision dictates that the costs (judicial fee and expenses) for the decision are borne by the applicant.
Testo completo
Incarto n. 70.2004.5 BARENCO · Lugano 9 febbraio 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza
26 gennaio 2004 presentata da
__________,
tendente ad ottenere il salvacondotto per entrare in Svizzera i giorni di lunedì 1. e martedì 2 marzo 2004, per recarsi presso gli uffici della Pretura di Lugano, Sezione 1, alfine di poter visionare l'incarto nella causa civile che la vede opposta al ___________.
Considerato:
-
che con sentenza 4 ottobre 1996 della Corte delle Assise Criminali in Lugano l'istante è stata condannata tra l'altro alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 15 (quindici) anni effettivi;
- che con attestazione 23 gennaio 2004 della Pretura di Lugano, Sezione 1, __________ è stata autorizzata a visionare l'incarto nella causa civile che la riguarda il giorno di lunedì 1. marzo 2004;
- che con scritto 3 febbraio 2004 il Procuratore generale ha comunicato che nulla osta alla concessione all'istante di un salvacondotto per entrare in Svizzera con validità per un giorno;
- che una deroga della pena accessoria d'espulsione pronunciata con sentenza penale - mediante il rilascio di salvacondotti - può essere concessa solo per motivi gravi, impellenti ed importanti e comunque per una durata strettamente limitata allo scopo per il quale è stata richiesta;
- che pertanto i motivi addotti con l'istanza giustificano l'accoglimento solo parziale della stessa, nel senso che a __________ è concesso un salvacondotto solo per il giorno di lunedì 1. marzo 2004.
Per questi motivi,
decreta 1. A __________ è concesso un salvacondotto per il giorno di lunedì 1. marzo 2004, dalle ore 09.00 alle ore 16.00. §Di conseguenza __________ è autorizzata ad entrare in Svizzera, con passaporto valido, alla data ed ora suindicata attraverso il valico doganale di Chiasso o di Stabio-Gaggiolo e di recarsi, per la via più breve, presso gli uffici della Pretura di Lugano, Sezione 1, per visionare l'incarto nella causa civile che la riguarda.
2. La titolare del presente salvacondotto dovrà annunciarsi al Posto delle guardie di confine di Chiasso o di Stabio-Gaggiolo al momento della sua entrata in Svizzera; tale documento le varrà quale legittimazione nei confronti dell'Autorità svizzera e dovrà essere portato seco.
3. Entro la scadenza del presente salvacondotto (lunedì 1. marzo 2004, ore 16.00) __________ dovrà lasciare il territorio svizzero attraverso il valico doganale di Chiasso o Stabio-Gaggiolo presso il quale consegnerà spontaneamente questo documento, che sarà ritornato al Tribunale penale cantonale a Lugano.
4. La deroga penale non svincola l'interessata, qualora ciò fosse necessario, dal richiedere e ottenere parimenti un salvacondotto amministrativo prima di entrare in Svizzera.
5. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.-- sono a carico dell'istante e sono da versare al Tribunale penale cantonale (ccp 69-4928-3, rif. __________) tramite l'Autorità doganale al momento dell'entrata in Svizzera.
6. Intimazione:
- a __________,
- alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona
- al Comando della polizia cantonale, Bellinzona
- alla Direzione di circondario delle Dogane svizzere, Comando delle guardie di confine, Lugano (per esecuzione)
- al Procuratore generale ____________, Ministero pubblico, Sede
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 40.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 50.--