Motion for Early Criminal Record Expungement Denied Due to Subsequent Sanction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual petitioned for the early expungement from the criminal record of multiple prior convictions for drunk driving and narcotics offenses, but the court rejected the request because the petitioner could not prove irreproachable conduct since the last conviction, as they had received another sanction later, and there were no compelling or serious grounds justifying the early cancellation under the applicable criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cfr, Art. 269 cpv. 1 PP, art. 80 cifra 2 CPS, art. 39 TG sulle spese; Motion for Early Criminal Record Expungement Denied Due to Subsequent Sanction: Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CPS, avendo egli subito in Svizzera, successivamente all'ultima condanna di cui chiede la cancellazione, un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the substantive legal basis for rejecting the request for early cancellation from the criminal record.
This provision is cited regarding costs, although the operative part exempts the payment of fees and costs.
Testo completo
Incarto n. 70.2004.47 BARENCO · Lugano 28 dicembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 19 ottobre 2004 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
- 6 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata il 27.10.1997) e fr. 400.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 2.11.1995 del Ministero pubblico, Lugano, per circolazione in stato di ebrietà;
- 60 giorni di detenzione (SC 4 anni, revocata il 14.2.2000) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 27.10.1997 del Ministero pubblico, Lugano, per circolazione in stato di ebrietà;
- 90 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 14.2.2000 del Ministero pubblico, Lugano, per circolazione in stato di ebrietà;
- fr. 400.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 29.4.2002 del Ministero pubblico, Lugano, per infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Visto il preavviso negativo 14 dicembre 2004 del Procuratore generale.
Preso atto che l'istante è stato nuovamente
condannato con decreto d'accusa 1. luglio 2002 del Ministero pubblico, Lugano, al pagamento di una multa di fr. 100.--
per contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CPS, avendo egli subito in Svizzera, successivamente all'ultima condanna di cui chiede la cancellazione, un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
segg. CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
19 ottobre 2004 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano né tassa né spese.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
4. Intimazione:
- all'istante
- al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi