Rejection of Early Criminal Record Expungement Application
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected an application for the early expungement from the criminal record of an individual previously convicted for drug offenses, theft, driving without a license, and drunk driving. The reasoning for the rejection was twofold: first, the applicant could not prove irreproachable conduct as required by law due to a subsequent criminal sanction; and second, the statutory two-year waiting period following the completion of the most recent sentence (September 27, 2003) had not yet fully elapsed as of the application date in October 2004, nor were there any particular, urgent, and serious grounds to justify granting the request prematurely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cfr, Art. 269 cpv. 1 PP, art. 80 cifra 2 CPS, art. 39 TG sulle spese, art. 324 segg. CPPT; Rejection of Early Criminal Record Expungement Application: The reasoning for the rejection was twofold: first, the applicant could not prove irreproachable conduct as required by law due to a subsequent criminal sanction; and second, the statutory two-year waiting period following the completion of the most recent sentence (September 27, 2003) had not yet fully elapsed as of the application date in October 2004, nor were there any particular, urgent, and serious grounds to justify granting the request prematurely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis for the rejection of the request for early expungement.
This provision relates to costs, and the dispositive orders that no fees or costs shall be levied.
This procedural provision was cited in the list preceding the operative part, although no specific order relies on it for the outcome, only for appeal information.
Testo completo
Incarto n. 70.2004.44 Barenco · 3 dicembre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 27 ottobre 2004 presentata da
IS 1 domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
- 5 giorni di arresto inflitti con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico, Lugano;
- 45 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 18.9.2000 del Ministero pubblico, Lugano.
Letti ed esaminati gli atti.
Visto il preavviso negativo 29 novembre 2004 del Procuratore generale.
Preso atto che l'istante è stato condannato:
- con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 5 giorni di arresto per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (commissione reiterata);
- con decreto d'accusa 18.9.2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 45 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa per furto d'uso, conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre, conducenti ebbri e infrazione alle norme della circolazione.
Ritenuto: - che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 5.7.1999, un'altra sanzione penale;
- che, per la condanna 18.8.2000, il termine di due anni dall'espiazione della pena, previsto da suddetta norma per ordinare la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale, non è ancora integralmente trascorso, avendo l'istante terminato di espiare la pena il 27.9.2003;
- che inoltre, IS 1 nemmeno può avvalersi di motivi particolari, impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS;
9,
324 segg. CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
27 ottobre 2004 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
4. Intimazione:
- all'istante
- al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi