Request for Early Criminal Record Erasure Denied Due to Subsequent Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought the early erasure of a criminal record stemming from a 1998 conviction for which a suspended sentence had been imposed, but the request was denied because the individual subsequently incurred a second conviction in 1999 for drunk driving and serious traffic violations, which the General Prosecutor argued indicated a lack of meritorious conduct justifying early cancellation under the relevant penal code article. The court reasoned that since the applicant could not prove irreproachable conduct subsequent to the first conviction due to the second offense, and the justifications provided were not sufficiently extraordinary or grave, the request for early erasure from the judicial record had to be rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cfr, Art. 269 cpv. 1 PP, art. 80 cifra 2 CPS, art. 324 e segg CPPT, art. 9 segg. CPPT, art. 39 TG sulle spese; Request for Early Criminal Record Erasure Denied Due to Subsequent Conviction: The court reasoned that since the applicant could not prove irreproachable conduct subsequent to the first conviction due to the second offense, and the justifications provided were not sufficiently extraordinary or grave, the request for early erasure from the judicial record had to be rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision established the legal basis for judging the request for early expungement from the criminal register, which was rejected.
This provision governs the competence for the decision regarding the request.
This provision governs the legal basis for assessing costs.
This provision governs the assessment of costs, resulting in no fees or expenses being levied.
Testo completo
Incarto n. 70.2004.39 BARENCO · Lugano 19 ottobre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 22 settembre 2004 presentata da
IS 1 e domiciliato a (rappr. da lic.iur. P__________ F__________, studio legale __________, L__________)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 20 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata il 6.9.1999) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 10 agosto 1998 del Ministero pubblico, Lugano.
Preso atto: - che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 6 settembre 1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 75 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, ed alla multa di fr. 1'300.-- per circolazione in stato di ebrietà e grave infrazione alle norme della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale;
- che il Procuratore generale, nel suo preavviso 18 ottobre 2004, ha osservato che *"Una cancellazione anticipata non sembrerebbe giustificata da una condotta particolarmente meritoria a fronte della seconda condanna."*.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 10 agosto 1998 un'altra sanzione penale, e che i motivi e le giustificazioni sollevate, ancorché degni di attenzione, non rivestono quel carattere straordinario e grave e comunque tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
segg. CPPT e 39 TG sulle spese,
decreta: 1. L'istanza
22 settembre 2004 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisone. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
4. Intimazione:
- all'istante tramite il rappr. lic.iur. P__________ F__________, Studio legale __________, __________
- al PO 1, Ministero pubblico, Sede
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi