Early Expungement Denial for Narcotics Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA convicted individual, sentenced to 12 months of suspended detention for aggravated narcotics offenses and conditionally released in May 2001, sought early expungement of their criminal record prior to the statutory five-year minimum period ending in May 2006. The court denied the request because the legally mandated five-year waiting period following the execution of the sentence had not yet fully elapsed, and while the applicant's subsequent conduct was noted, it did not demonstrate the exceptional merit required by the relevant penal code article for early erasure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 CPS, Art. 80 cifra, Art. 80 cfr, art. 80 cifra 2 CPS, art. 324 e segg CPPT, art. 39 TG sulle spese; Early Expungement Denial for Narcotics Conviction: The court denied the request because the legally mandated five-year waiting period following the execution of the sentence had not yet fully elapsed, and while the applicant's subsequent conduct was noted, it did not demonstrate the exceptional merit required by the relevant penal code article for early erasure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the condition (time elapsed and conduct) for ordering the cancellation of a conviction from the criminal record, which is the subject of the decision.
This procedural provision governs the competence for deciding on the request for cancellation.
This provision governs the allocation of legal costs, cited in relation to order 2.
Testo completo
Incarto n. 70.2004.38 · Lugano 25 ottobre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 15 settembre 2004 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 12 mesi di detenzione (pena sospesa per permettere il collocamento ex art. 44 CPS) inflitti con sentenza 12.9.2000 del Presidente delle Assise Correzionali di Locarno.
Ritenuto: - che con sentenza 12 settembre 2000 del Presidente delle Assise Correzionali di Locarno l'istante è stato condannato alla pena di 12 mesi di detenzione (pena sospesa ex art. 44 CPS per permettere il collocamento in uno stabilimento per tossicodipendenti) per infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;
- che il 18 maggio 2001 IS 1 è stato liberato condizionalmente;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non prima del termine di 5 (cinque) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto del preavviso del Procuratore generale.
Ritenuto che il termine stabilito dall'art. 80 cfr. 2 per ordinare la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale non è ancora integralmente trascorso (lo sarà a partire dal 18.5.2006) e che la condotta di IS 1, ancorché degna di considerazione, non riveste quella particolare meritorietà prevista dalla norma testè citata, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
segg. CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
15 settembre 2004 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione:
- all'istante
- al PO 1a
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi