Request for Early Expungement of 1989 Conviction Denied
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought the early expungement of a 1989 conviction for a two-year, four-month prison sentence and a five-year exclusion from Swiss territory, despite the Prosecutor General's objection that the absence of new charges was insufficient justification for early erasure as the statutory time for official expungement was approaching. The court rejected the request for early expungement because the applicant's submitted justifications did not meet the extraordinary, compelling, and serious threshold required by law for premature deletion under the relevant penal code provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 CPS, Art. 80 cifra, Art. 324 CPPT, Art. 269 cpv. 1 PP, art. 80 cifra 2 CPS, art. 9 segg. CPPT; Request for Early Expungement of 1989 Conviction Denied: The court rejected the request for early expungement because the applicant's submitted justifications did not meet the extraordinary, compelling, and serious threshold required by law for premature deletion under the relevant penal code provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the substantive basis for rejecting the request for early cancellation from the criminal record registry.
This article concerning jurisdiction was cited as the basis for issuing the decision.
These procedural articles concerning costs were cited in relation to the financial aspects of the decision.
This article concerning costs was cited as the basis for the allocation of costs.
Testo completo
Incarto n. 70.2004.36 BARENCO · Lugano 14 ottobre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 26 settembre 2004 presentata da
IS 1 e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 2 anni e
4 mesi di detenzione e 5 anni di espulsione dal territorio svizzero inflitti con sentenza 15.12.1989 delle Assise Correzionali di Lugano.
Preso atto del preavviso negativo 1. settembre 2004 del Procuratore generale, a conferma di quello 12 aprile 2001, che ha postulato la reiezione dell'istanza sostanzialmente poiché: *" Vero che non risultano nuovi incarti aperti nei confronti dell'istante ma tale constatazione non è sufficiente per giustificare una cancellazione anticipata. Peraltro i termini della cancellazione d'ufficio giusta la cifra 1 dell'art. 80 CPS non sono comunque lontani."*.
Ritenuto che i motivi e le giustificazioni sollevate da IS 1, ancorchè degni di attenzione, non rivestono quel carattere straordinario, impellente e grave e comunque tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, in assenza dei requisiti necessari previsti dall'art. 80 cifra 2 CPS, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Per questi motivi,
visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 CPPT;
segg. CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
26 agosto 2004 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
4 Intimazione:
- all'istante
- al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi