Denial of Expungement Due to Subsequent Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court denied a request for the anticipated expungement from the criminal record of a 1997 conviction for detention and a fine, because the applicant subsequently incurred another criminal penalty in 1999 for drunk driving and traffic violations, which precluded establishing the required irreproachable conduct and failed to present urgent or grave reasons justifying early expungement under the relevant penal code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cfr, Art. 269 cpv. 1 PP, art. 80 cifra 2 CPS, art. 39 TG sulle spese, art. 324 e segg CPPT, art. 9 CPPT; Denial of Expungement Due to Subsequent Conviction: Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 8 settembre 1997 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request for early expungement from the criminal record.
This article pertains to costs, and the dispositive orders regarding costs reference the relevant legislation, although no costs were levied in this specific instance.
Cited regarding jurisdiction, which underlies the decision-making competence for the ruling.
Cited regarding jurisdiction, which underlies the decision-making competence for the ruling.
Testo completo
Incarto n. 70.2004.33 Barenco · Lugano 14 ottobre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 22 luglio 2004 presentata da
IS 1 , domiciliato a (rappr. da avv. M__________ B__________, __________)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 45 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata) e fr. 1'500.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 8.9.1997 del Ministero pubblico, Lugano.
Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 29 marzo 1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 90 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 4 anni, per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 8 settembre 1997 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
22 luglio 2004 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano né tassa né spese.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
4. Intimazione:
- all'istante tramite il rappr. avv. M__________ B________
- al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi