Rejection of Early Criminal Record Erasure Due to Subsequent Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA motion for the early erasure from the criminal record of a 15-day detention sentence imposed in 1998 was rejected because the applicant could not prove irreproachable conduct, having received a subsequent criminal sanction in 2000, and failed to present urgent or grave reasons justifying the early erasure according to the relevant code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cfr, Art. 269 cpv. 1 PP, art. 80 cifra 2 CPS, art. 324 e segg CPPT, art. 39 TG sulle spese; Rejection of Early Criminal Record Erasure Due to Subsequent Conviction: Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 28 settembre 1998 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article establishes the substantive ground for rejecting the request for early expungement from the criminal record, as the applicant failed to prove irreproachable conduct.
This procedural provision likely establishes the court's jurisdiction or the procedure for handling this type of application, as it is cited before the decree.
This provision governs the costs, although the court ultimately decided not to levy any fees or costs in order no. 2.
This article is cited in order no. 3 to define the grounds for appealing the decision to the Federal Tribunal (violation of federal law).
Testo completo
Incarto n. 70.2004.29 BARENCO · Lugano 14 ottobre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 21 giugno 2004 presentata da
IS 1 e domiciliato a (rappr. da avv. S__________ P__________, __________)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 15 giorni di detenzione (SC 2 anni, revocata) inflitti con decreto d'accusa 28.09.1998 del Ministero pubblico Lugano.
Preso atto che l'istante è stato nuovamente condannato con decreto d'accusa 9 ottobre 2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, per minaccia ed infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 28 settembre 1998 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
21 giugno 2004 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano né tassa né spese.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
4. Intimazione:
all'istante tramite il rappr. avv. S__________ P__________, __________, __________
- al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi