Application for Early Expungement Denied Due to Subsequent Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected an application for the early expungement from the criminal record of a prior conviction for thirty days of detention because the applicant had subsequently received another criminal sanction, failing to prove the irreproachable conduct required by law, and presented no compelling grounds justifying the exception to the rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cfr, Art. 269 cpv. 1 PP, art. 80 cifra 2 CPS, art. 324 e segg CPPT, art. 39 TG sulle spese; Application for Early Expungement Denied Due to Subsequent Conviction: Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 14 maggio 1998 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the substantive requirements for the early erasure from the criminal record, which the court applied to reject the request.
These articles govern the competence for the procedure before the Cantonal Penal Tribunal, cited as the basis for the decision.
This article governs costs, cited as the basis for the decision regarding costs (even though no costs were levied).
Testo completo
Incarto n. 70.2004.28 BARENCO · Lugano 14 ottobre 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 21 giugno 2004 presentata da
IS 1 domiciliata a (rappr. dall'avv. S__________ P__________, Mendrisio)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 30 giorni di detenzione (SC 2 anni, revocata) inflitti con decreto d'accusa 14.5.1998 del Ministero pubblico, Lugano.
Preso atto che l'istante è stata nuovamente condannata con decreto d'accusa 9 ottobre 2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per 2 anni, e fr. 500.-- di multa, oltre all'espulsione dal territorio svizzero per 2 anni, per ingiuria, minaccia, pornografia ed infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, condanna questa già cancellata d'ufficio dal preposto al casellario giudiziale.
Ritenuto che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo ella subito in Svizzera, successivamente alla condanna 14 maggio 1998 un'altra sanzione penale, e nemmeno può avvalersi di quei motivi impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza, per cui, tutto ben ponderato, la richiesta di cancellazione anticipata dal casellario giudiziale presentata deve essere respinta.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS e sulla competenza l'art. 324 e segg CPPT;
CPPT e 39 TG sulle spese
decreta: 1. L'istanza
21 giugno 2004 di IS 1 è respinta.
2. Non si prelevano né tassa né spese.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.
4. Intimazione:
- all'istante tramite il rappr. avv. S__________ P__________, __________, __________
- al PO 1
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi