Early Cancellation of Prior Drunk Driving Convictions Granted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought the early cancellation of two prior convictions—one for drunk driving and traffic violations resulting in 10 days of detention and a fine, and another for drunk driving resulting in 45 days of detention and a fine—arguing that the statutory conditions for such relief were met, namely the completion of the sentences and a waiting period of at least two years following the execution of the penalty for detention sentences under three months, which was supported by a favorable opinion from the public prosecutor and a certificate of good conduct. The court granted the request, decreeing the erasure of the convictions from the criminal record because all legal requirements under the relevant penal code article had been satisfied, subject to the assessment of the applicant's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cifra, art. 80 cifra 2 CPS, art. 324 e segg CPPT; Early Cancellation of Prior Drunk Driving Convictions Granted: The court granted the request, decreeing the erasure of the convictions from the criminal record because all legal requirements under the relevant penal code article had been satisfied, subject to the assessment of the applicant's conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governed the basis for ordering the cancellation from the criminal record.
These articles governed the procedural framework for the decision made.
Testo completo
Incarto n. 70.2003.42 BARENCO · Lugano 4 dicembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 24 novembre 2003 presentata da
__________,
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:
- 10 giorni di detenzione (SC 3 anni, revocata il 16.8.1995) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 26.04.1994 Ministero pubblico, Lugano
- 45 giorni di detenzione (SC 4 anni, revocata 14.5.1996) e fr. 1'000.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 16.08.1995 Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 26.04.1994 del Ministero pubblico l'istante veniva condannata a 10 giorni di detenzione, SC 3 anni (revocata il 16.8.1995), e fr. 1'000.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione;
- che con decreto d'accusa 16.08.1995 la stessa veniva condannata a 45 gironi di detenzione, SC 4 anni (revocata il 14.5.1996), e fr. 1'000.-- di multa per circolazione in stato di ebrietà;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato le pene ed ha pagato le multe..
Richiamato il preavviso favorevole 28 novembre 2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta
28 ottobre 2003 rilasciato dal Municipio di __________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale delle condanne inflitte all'istante ed indicate nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante
- al procuratore generale ___________
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
═══════