Anticipatory Expungement Granted for 1986 Fraud and Theft Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted an application for the anticipatory expungement from the criminal record of a conviction for repeated aggravated misappropriation, forgery, document theft, and fraud, resulting in a sentence of two years and ten months imprisonment imposed in 1986, because all legal requirements were met, specifically noting that the applicant had served the sentence, was released on parole in 1986, and a certificate of good conduct was provided, satisfying the ten-year post-sentence requirement for such erasure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cifra, art. 80 cifra 2 CP, art. 324 e segg CPPT; Anticipatory Expungement Granted for 1986 Fraud and Theft Conviction: Richiamato il preavviso 27 febbraio 2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 25 novembre 2002 rilasciato dal Municipio di __________.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision serves as the legal basis for ordering the cancellation from the judicial register.
These provisions govern the procedural aspects applied in the decree regarding the handling of the request.
Testo completo
Incarto n. 70.2003.4 Barenco · Lugano 14 marzo 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La presidente del Tribunale penale cantonale Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 4 febbraio 2003 presentata da
__________, (rappr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 2 anni e
10 mesi di reclusione inflitti con sentenza 3.12.1986 della Corte delle Assise Criminali.
Ritenuto: - che con sentenza 3.12.1986 della Corte delle Assise Criminali in Lugano l’istante veniva condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per ripetuta appropriazione indebita aggravata, ripetuta falsità in documenti, ripetuta e continuata sottrazione di documenti e truffa;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della reclusione non prima del termine di 10 (dieci) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed è stato liberato condizionalmente il 12.08.1986.
Richiamato il preavviso 27 febbraio 2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 25 novembre 2002 rilasciato dal Municipio di __________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E’ ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta a __________ ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante tramite il rappr. avv. _____________
- al procuratore generale ___________
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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