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60.2021.373 • TRAP TI 60.2021.373 Generato dall'IA

Complainant's Appeal of Non-Binding Prosecutorial Warning Regarding Cultural Heritage Contact Deemed Inadmissible

Numero d'incarto 60.2021.373
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The complainant appealed a public prosecutor's order that forbade them from directly contacting the Italian cultural heritage superintendency regarding documents seized in an ongoing investigation into alleged defamation, slander, and false reporting related to media coverage of the seizure; the appellate court declared the appeal inadmissible because the prosecutor's order was merely an advisory warning without binding legal effect, as confirmed by the prosecutor's subsequent acknowledgment that the complainant remained free to ignore the advice, thus finding no appealable decision under the relevant procedural code, though the court generally advised the prosecutor to conclude the investigation promptly, noting that establishing the cultural interest of the seized items falls to the accused to prove in honor-related offenses and that the criminal court should not resolve civil disputes over ownership.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo dell'accusatore privato contro uno scritto del procuratore pubblico con cui veniva diffidato di non prendere contatti con terzi. impugnabilità

Parole chiave

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consulenza legale infrazioni contro i beni culturali sequestro di documenti decisioni incidentali diffamazione omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 393 ss. CPP

Cited in the closing remarks as the applicable law governing the appeal procedure which was declared inadmissible.

art. 393 cpv. 1 lit. a CPP

Used by the court to determine that the appeal was inadmissible because the contested act (the warning) was not a decision under Art. 80 cpv. 1 CPP.

art. 25 LTG

Cited as applicable law in the final pronouncement section.

art. 1 ss. LTG

Cited as applicable law in the final pronouncement section.

art. 90 a 93 LTF

Cited to describe the types of decisions against which an appeal to the Federal Supreme Court is possible, relevant for the remedies section.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court, relevant for the remedies section.

art. 78 LTF

Cited as the basis for appeal in criminal matters to the Federal Supreme Court, relevant for the remedies section.

art. 81 LTF

Cited to refer to the rules governing the legitimacy to appeal to the Federal Supreme Court, relevant for the remedies section.

art. 379 ss. CPP

Cited as applicable law in the final pronouncement section concerning the appeal procedure.

art. 80 cpv. 1 CPP

Cited by the court to define what constitutes a contestable decision, which the contested act was found not to be.

art. 95 a 98 LTF

Cited as the grounds for appeal to the Federal Supreme Court, relevant for the remedies section.

art. 66 LTF

The decision explicitly imposes court costs on the appellant (Art. 2, 'Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante'). Although the article itself is not explicitly cited in the dispositive section (points 1-4), the imposition of costs is dictated by procedural rules. Since no specific cost article is cited in the operative part, I must check if any cost/legal aid articles *are* explicitly cited there. Upon review of the final orders (1-4), only references to LTF and CPP are present. I will check if the general citation 'richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile' covers cost articles. It does not explicitly list a cost article like Art. 66 LTF, nor is Art. 64 LTF cited. Therefore, based *strictly* on explicit citation in the dispositive orders (1-4), no cost/legal aid provision is listed. However, since the costs are imposed in order 2, and the decision cites 'ogni altra disposizione applicabile' immediately before the pronouncement, which governs the outcome, I must adhere strictly to the rule: include only provisions *explicitly cited* in the dispositive orders (1, 2, 3, 4). Orders 1, 2, 3, 4 do not explicitly list Art. 66 LTF or Art. 64 LTF. I will thus rely only on the procedural/substantive ones cited in the context of the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 60.2021.373 · Lugano 1 aprile 2022/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Nicola Respini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 10/13.12.2021 presentato da

RE 1, , patr. da: avv. PR 1, , contro

lo scritto 1.12.2021 del procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto presentato il 10.7.2020 nei confronti di ignoti, identificati segnatamente in __________ ed in __________, per titolo di diffamazione, calunnia e denuncia mendace (inc. MP 2020.5508);

richiamate le osservazioni 15.12.2021 e 21.12.2021 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e 17/20.12.2021 (replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. Il 31.3./1.4.2020 RE 1 – che si è descritto archivista a vita e proprietario degli “__________” (__________), composti segnatamente da lettere, fotografie,

diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione

indebita e/o truffa e falsità in documenti, rimproverandole di essersi indebitamente impossessata degli __________.

Nel contesto del procedimento (inc. MP 2020.2730) il 24.4.2020 il pubblico ministero ha disposto il sequestro degli __________. Essi sono stati sequestrati a __________ il 27.4.2020.

b. Il 10.7.2020 (AI 1) RE 1 ha denunciato/querelato ignoti, identificati segnatamente in __________ ed in __________, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace in merito al contenuto dell’articolo intitolato “*Gli archivi del __________ sotto sequestro in Ticino*” pubblicato il __________ sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch), in cui veniva riportato quanto sarebbe stato rivelato dalla giornalista __________ e dal criminologo __________, autori del libro-inchiesta “__________”.

Nell’articolo in questione veniva esposto, in particolare, che i predetti avrebbero addotto che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “*volati*” all’estero. Tutti questi fatti, secondo il denunciante/querelante, non sarebbero stati veritieri.

RE

1 si è costituito accusatore privato.

Il suddetto esposto è stato registrato come inc. MP 2020.5508.

c. Con scritto 17.9.2021 (AI 40), nel procedimento penale inc. MP 2020.5508, il procuratore pubblico ha interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, IT – Roma.

Il magistrato inquirente ha ricordato che era titolare di un procedimento per appropriazione indebita nel cui contesto aveva disposto il sequestro degli __________ e, inoltre, di un procedimento per reati contro l’onore per esternazioni formulate da __________ e da __________ nei confronti di RE 1. Ha indicato che secondo i querelati esistevano documenti attestanti l’interesse dello Stato italiano agli __________. RE 1, da parte sua, aveva prodotto uno scritto 3.6.2019 dell’allora soprintendente del citato Ministero, secondo cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, essendo composti da testimonianze sporadiche dell’artista e da altra documentazione definita “*letteratura grigia*”.

Il pubblico ministero ha aggiunto che, per stabilire se determinate esternazioni configurassero, o meno, i reati di diffamazione o di calunnia, doveva appurare quale fosse, per lo Stato italiano, l’importanza che rivestiva il materiale di cui agli __________.

Ha specificato che aveva già domandato precisazioni in merito alla Procura di IT – Roma, senza nondimeno ricevere risposta.

Il procuratore pubblico ha quindi chiesto al soprintendente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di indicare se lo Stato italiano fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare, eventualmente quale “*bene culturale privato*” – i cimeli di cui agli __________ rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza privata.

Ha infine evidenziato che una risposta diretta ed inequivocabile avrebbe permesso di definire non solo la fattispecie penale di sua competenza, ma anche l’aspetto civilistico che comprendeva la facoltà di alienare liberamente, in tutto od in parte, detti cimeli, informazione che avrebbe avuto un interesse nel caso principale (ossia nel procedimento per titolo di appropriazione indebita).

d. Il 12.10.2021 (AI 44) è pervenuta al pubblico ministero la presa di posizione del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, IT – Roma, in cui esso ha indicato che, come già espresso nello scritto 3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si poteva escludere che il *corpus* documentale, sequestrato dal Ministero pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato inquirente.

Ha chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale *corpus* o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della documentazione sequestrata.

e. Con scritto 12.10.2021 (AI 45) il procuratore pubblico ha inviato a RE 1 copia del citato scritto del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio. Ha invitato l’accusatore privato, in ossequio al

diritto di essere sentito, a determinarsi in merito alla richiesta della Soprintendenza, domandandogli se si opponesse all’invio del catalogo degli oggetti allestito da __________, archivista di __________, trasmesso da __________ (nell’inc. MP 2020.2730).

f. Con scritto 30.11./1.12.2021 (AI 49), dopo sollecito (AI 48), RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente che avrebbe valutato senz’altro di mettersi in contatto direttamente con l’autorità amministrativa italiana per fornirle, all’occasione, collaborazione e quindi pure le informazioni che essa, attraverso il procuratore pubblico, chiedeva in merito agli __________.

g. Il pubblico ministero, con scritto 1.12.2021 a RE 1 (AI 50), ha evidenziato che nel procedimento penale quest’ultimo è parte, per cui riteneva non soltanto poco opportuno, ma anche irrituale e dunque da evitare assolutamente, che si rivolgesse direttamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio, passo che aveva già intrapreso il magistrato inquirente. Ha segnalato che la trasmissione del catalogo allestito da __________ era l’unica soluzione possibile in vista di determinare l’interesse oggettivo dello Stato italiano rispetto agli oggetti di cui agli __________. Pertanto, per un celere chiarimento della fattispecie, che presupponeva l’acquisizione della posizione ufficiale della Soprintendenza, ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio. Ha invitato a pronunciarsi sulla richiesta di quest’ultima.

h. Il 2.12.2021 (AI 53), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno di RE

1 (AI 52), il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che, al fine del procedimento penale, era necessario acquisire una risposta del competente ufficio che non fosse mediata da una delle parti. Ha addotto che, per poter acquisire prove non opinabili, aveva ritenuto di dover diffidare RE 1, facendo leva sulla buona fede (era stata omessa qualsiasi sanzione, compreso il richiamo giusta l’art. 292 CP), dall’intraprendere un passo che qualsiasi controparte avrebbe avuto (agevole) modo non solo di interpretare negativamente, ma anche di strumentalizzare, dilatando ulteriormente i tempi.

Il pubblico ministero ha affermato che, viste le opposte posizioni delle parti al procedimento, gli sembrava pacifico che soltanto una risposta diretta della Soprintendenza avrebbe potuto chiarire se gli oggetti sequestrati non fossero oggettivamente di interesse per lo Stato italiano, nel qual caso ci sarebbero stati i presupposti per procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati e, parimenti, per addivenire ad una definizione del procedimento penale.

i. Con gravame 10/13.12.2021 RE 1 postula che la pronuncia 1.12.2021 sia annullata e che al magistrato inquirente sia ordinato di procedere oltre e senza ritardo nell’istruzione disponendo l’interrogatorio di __________ e di __________.

Il reclamante, ricordati segnatamente il procedimento penale inc. MP 2020.2730, il suo esposto 10.7.2020, i seguenti atti istruttori e lo scambio di corrispondenza tra il procuratore pubblico ed il suo legale, rileva che l’eventuale interesse futuro dello Stato italiano ed ogni altra futura dichiarazione dello Stato italiano circa lo statuto di “*bene culturale”*

– a quel momento non dato – degli __________*,* sarebbero circostanze del tutto anodine ed irrilevanti per il procedimento penale. Le affermazioni ritenute lesive del suo onore rispettivamente fondanti il reato di denuncia mendace dovrebbero infatti essere valutate alla luce delle circostanze (di fatto e di diritto), e quindi anche dello statuto degli __________, nel marzo 2015, momento in cui essi, per decisione e cura del proprietario, sarebbero stati importati in Svizzera, ovvero al più tardi nel luglio 2020, momento in cui le affermazioni sarebbero state fatte e propagate dai media. Le asserzioni lesive dell’onore nulla avrebbero comunque a che vedere con l’interesse (attuale oppure futuro) dello Stato italiano sugli __________.

La diffida di cui allo scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente sarebbe inadeguata, arbitraria ed illegittima (siccome senza base legale).

j. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

1. 1.1.

In applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1 CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame, inoltrato il 10.12.2021 dal reclamante contro lo scritto 1.12.2021 del procuratore pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP).

1.3.

1.3.1.

Ai sensi dell’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n. 2).

Le decisioni giusta la predetta norma sono disposizioni concrete ed individuali di, segnatamente, un procuratore pubblico, che fondano – sulla base del CPP – effetti giuridici vincolanti per il destinatario (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

393 CPP n. 10).

Non sono decisioni in tal senso garanzie, informazioni e raccomandazioni dell’autorità, che non creano conseguenze giuridiche vincolanti (ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10).

1.3.2.

Il reclamante impugna lo scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente, con cui ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio.

Ora, è manifesto che una tale diffida non abbia alcuna portata giuridica: si tratta unicamente di un invito del procuratore pubblico all’accusatore privato di non agire presso tale autorità italiana.

La diffida in questione non si fonda in effetti su alcuna base legale, che difatti il pubblico ministero non esplicita nel suo scritto.

L’art. 73 cpv. 2 CPP (secondo cui, se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’art. 292 CP, obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte; tale obbligo va limitato nel tempo), a prescindere dal fatto che in concreto non si tratta di serbare segreti, non è peraltro base legale per imporre un divieto di contattare (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 73 CPP n. 9; BSK StPO –

U. SAXER / S. THURNHEER, op. cit., art. 73 CPP n. 16).

Il fatto che la diffida non sia vincolante per RE 1 è del resto riconosciuto dallo stesso procuratore pubblico, che il 2.12.2021 (AI 53), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno dell’accusatore privato (AI 52), ha indicato

– all’indirizzo del suo legale – che “*Ovviamente lei è libero di consigliare al meglio il suo cliente sulla strategia procedurale che intende adottare e di promuovere i reclami che riterrà meglio adeguati alla stessa, così come il signor RE 1 preferisce rivolgersi direttamente alla Soprintendenza, eludendo l’intervento di chi dirige il procedimento*.”

1.3.3.

Si deve quindi concludere che la diffida di cui allo scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente non sia una decisione giusta l’art. 80 cpv. 1 CPP (BSK StPO – N. STOHNER, op. cit., art. 80 CPP n. 1 ss.), per cui non è impugnabile ai sensi dell’art.

393 cpv. 1 lit. a CPP.

1.4.

In difetto di una decisione contestabile, il gravame è irricevibile.

2. Si possono nondimeno esporre alcune considerazioni.

Il procedimento a carico di ignoti, identificati segnatamente in __________ ed in __________, è pendente per i reati di diffamazione, calunnia e denuncia mendace in relazione al contenuto dell’articolo intitolato “*Gli archivi del __________ sotto sequestro in Ticino*” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino.

Il magistrato inquirente, in applicazione dell’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione, deve dunque accertare i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare. Deve perciò, in altre parole, stabilire se quanto riportato nel suddetto articolo adempia i reati ipotizzati.

Si ricorda al proposito, per quanto concerne i reati contro l’onore, che la prova liberatoria – che implica che il reato sia stato commesso dal profilo oggettivo/soggettivo e che non ci siano motivi di giustificazione [che prevalgono sulla prova liberatoria (decisione TF 6B_584/2016 del 6.2.2017 consid. 3.1.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., art. 173 CP n. 12)] – spetta, come si evince dal tenore dell’art. 173 cifra 2 CP, al *colpevole* (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 13/21; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL, 4. ed., art. 173 CP n. 14).

L’onere della prova non compete quindi al procuratore pubblico.

Non spetta inoltre al pubblico ministero, e più in generale alle autorità penali, risolvere vertenze di carattere civile, da definire – per l’appunto – con i mezzi messi a disposizione dal diritto civile.

Ciò detto, si invita il magistrato inquirente a portare a termine senza indugio il procedimento e ad emanare le relative decisioni.

3. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera