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60.2018.357 • TRAP TI 60.2018.357 Generato dall'IA

Prosecutor's Notice of Intent to Indict Not Appealable Decision

Numero d'incarto 60.2018.357
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party subject to a criminal proceeding appealed a prosecutor's written notification that expressed the intent to issue an indictment for misappropriation and order the release of seized assets upon conviction, arguing the notification was a decision subject to appeal and requesting a suspensive effect. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the writing was merely a communication of the prosecutor's future intentions, using future tense verbs and analogous to the non-appealable communication regarding the closure of the investigation, thus not constituting an immediately enforceable "decision or procedural act" required for a valid appeal under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo contro lo scritto del PP con cui comunica l'intenzione di emanare un decreto d'accusa e alcuni dissequestri: non è una decisione bensì è paragonabile alla comunicazione della chiusura dell'istruzione ex art. 318 CPP, che non è impugnabile; reclamo irricevibile

Parole chiave

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decreto di rinvio a giudizio notificazione della decisione dolo penale decisione esecutiva decisioni incidentali principio di opportunità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 25 LTG

This provision was cited for imposing court fees and costs.

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Testo completo

Incarto n. 60.2018.357 · Lugano 27 dicembre 2018 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera: · Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 18/19.12.2018 presentato da

RI 1 patr. da: PR 1 contro

lo scritto 13.12.2018 del procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto e in diritto

che presso il Ministero pubblico è pendente un procedimento penale inc. MP __________;

che, con scritto 13.12.2018 denominato “decisione”, il procuratore pubblico Andrea Gianini ha comunicato alle parti l’intenzione di emanare un decreto d’accusa a carico di RI 1 (per titolo di appropriazione indebita), nonché l’intenzione di disporre, nella decisione di condanna, dei dissequestri (a favore di RI 1 e della successione fu __________;

che con reclamo 18/19.12.2018 RI 1 chiede di annullare il “dispositivo” relativo al prospettato decreto d’accusa a suo carico, e il “dispositivo” relativo al prospettato dissequestro a favore della successione, postulando la concessione dell’effetto sospensivo;

che lo scritto impugnato, pur essendo denominato “decisione” e pur utilizzando il termine “decide” prima dei punti da 1 a 4 e ”decisione” nell’indicazione dei mezzi di impugnazione (p. 2), non è una decisione, ma una semplice comunicazione o prospettazione alle parti delle intenzioni del procuratore pubblico circa l’esito dell’istruzione pendente;

che giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP sono impugnabili con reclamo le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del ministero pubblico e delle autorità penali delle contravvenzioni;

che, in particolare, per l’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro decisioni, atti procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno, diretti allo svolgimento del procedimento e che toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; N. SCHMID / D. JOSITSCH – StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 393 CPP n. 2).

che ciò non è il caso per meri scritti che confermano precedenti provvedimenti (senza creare nuovi obblighi e oneri per la parte interessata) oppure che prospettano future decisioni del procuratore pubblico, come nel caso presente;

che in effetti lo scritto impugnato, malgrado l’intestazione e l’uso dei termini “decide” o “decisione”, in concreto non decide, come si deduce dall’uso di verbi al futuro, e, più in generale, dal contenuto stesso dello scritto medesimo;

che lo scritto impugnato, in quanto prospetta le intenzioni del procuratore pubblico al termine all’istruzione del procedimento, è sostanzialmente paragonabile alla comunicazione della chiusura dell’istruzione prevista dall’art. 318 cpv. 1 CPP, nella quale va indicata l’intenzione di abbandonare o di promuovere l’accusa;

che, in quanto nel caso concreto si prospetti l’emanazione di un decreto d’accusa, la comunicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP non sarebbe necessaria;

che, in ogni caso, la comunicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP non è impugnabile, come indicato all’art. 318 cpv. 3 CPP;

che, per i motivi surriferiti, il ricorso è irricevibile, ciò che consente di non doversi esprimere sulla concessione o meno dell’effetto sospensivo e sul merito;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate a RI 1.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, per la tassa di giustizia e le spese l’art. 25 LTG, nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RI 1 .

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera