Appeal Against Fine Conversion to Custodial Sentence Dismissed for Procedural Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a decision that converted an unpaid fine of CHF 2,400, originally imposed in a labor inspection matter, into a 24-day custodial sentence, but the appeal was deemed inadmissible because it focused on the merits of the underlying conviction, which had become final, rather than strictly on the legality of the fine substitution as required by procedural rules; consequently, the court dismissed the appeal as non-compliant with the requirements for substantiation, specifically failing to challenge only the sanction replacement, thereby upholding the conversion to the custodial sentence without examining its substance.
Regesto Legislator
UfficialeReclamo contro la decisione del Presidente della Pretura penale con cui ha sostituito una multa con una pena detentiva nel procedimento penale promosso dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro; richiesto emendamento ma non motivato correttamente e tardivo, reclamo irricevibile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements for motivation, as stated in the dispositive order 1.
Cited as a procedural requirement for the submission and motivation of the appeal, which was the basis for declaring it inadmissible.
Cited as a procedural requirement concerning the written form of the appeal, which led to its inadmissibility.
Cited generally regarding the requirements for the motivation of the appeal, leading to its inadmissibility.
Cited in the section detailing the remedy available against this decision (appeal to the Federal Tribunal).
Testo completo
Incarto n. 60.2018.196 · Lugano 30 agosto 2018/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera: · Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 19/23.7.2018 presentato da
RE 1 contro
la decisione 2.7.2018 del Presidente della Pretura penale di sostituzione di una multa con una pena detentiva (inc. __________) nel procedimento penale promosso dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (decreti d’accusa __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che il 22.3.2016 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha emanato un decreto d’accusa a carico del reclamante (inc. __________), cresciuto in giudicato, mediante il quale l’ha condannato al pagamento di una multa di CHF 2'400.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la multa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 24 giorni;
che la multa non ha potuto essere incassata di modo che, con successivo decreto d’accusa del 12.5.2017 (inc. __________), sempre l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha decretato la sostituzione della multa di CHF 2'400.- con una pena detentiva di
24 giorni;
che in data 26/29.5.2017 il reclamante ha interposto opposizione a questo decreto d’accusa;
che, con decisione 30.8.2017, il Presidente della Pretura penale ha stralciato dai ruoli la procedura, avendo interpretato uno scritto di data 7.7.2017 del reclamante quale ritiro dell’opposizione (inc. __________);
che, a seguito del reclamo 18/19.9.2017, con decisione 12.3.2018 questa Corte ha annullato la decisione del presidente della Pretura penale, rinviandogli l’incarto (inc. __________);
che, con decisione 2.7.2018 (inc. __________), il Presidente della Pretura penale ha pronunciato la sostituzione della multa di CHF 2'400.- con una pena detentiva di 24 giorni;
che il reclamo 19/23.7.2018 presentato da RE 1 non adempiva le condizioni previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, in particolare perché nel testo del medesimo il reclamante si soffermava sul merito della condanna, e non sulla sostituzione della sanzione;
che pertanto, con decreto 23.7.2018, il presidente di questa Corte ha invitato il reclamante a emendare il proprio gravame nel termine di 10 giorni, precisando che le contestazioni possibili potevano riguardare unicamente la sostituzione della multa in pena detentiva;
che neppure l'allegato 16/17.8.2018, peraltro tardivo, in evasione della richiesta di emendamento, rispetta i presupposti di cui agli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP, ritenuto che il reclamante si limita nuovamente a prendere posizione sul merito della condanna, e non sulla sostituzione della sanzione;
che il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385 CPP per la motivazione;
che, in particolare, il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 381 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);
che, in concreto e come detto, con il reclamo possono essere sollevati argomenti e/o contestazioni riferiti alla sostituzione della multa con una pena detentiva, ma non è possibile riesaminare il merito del decreto d’accusa, cresciuto in giudicato, che ha determinato la condanna del reclamante;
che, purtroppo, il reclamo non adempie questi requisiti, e pertanto deve essere dichiarato irricevibile giusta l’art. 385 cpv. 2 in fine CPP, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;
che, data la particolare situazione, si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e al recupero delle spese;
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelavano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera