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60.2017.253 • TRAP TI 60.2017.253 Generato dall'IA

Public Prosecutor's Inadmissible Appeal Against Denial of Pre-Trial Detention Extension

Numero d'incarto 60.2017.253
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed a public prosecutor's urgent appeal against a judge's decision not to extend the security detention of an individual awaiting trial, following the issuance of an indictment. The court reasoned that once the indictment is filed, the power to direct the criminal proceedings and, consequently, the authority to appeal decisions regarding security detention transfers from the public prosecutor to the presiding judge of the court of first instance, as the prosecutor loses their supervisory role and becomes merely a party to the proceedings. Therefore, finding the public prosecutor lacked the requisite standing to challenge the order, the court declared the appeal inadmissible and ordered the immediate release of the detained individual.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo del procuratore pubblico contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi che non ha accolto l'istanza di proroga della carcerazione presentata dal presidente della Corte delle assise criminali. legittimazione del procuratore pubblico

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva ammissione del pubblico ministero legittimazione a ricorrere decreto di rinvio a giudizio principio di opportunità diritto di essere arrestato

Disposizioni normative citate

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Art. 388 lit. b CPP
che nel reclamo il procuratore pubblico chiede l’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 388 lit. b CPP, in particolare di mantenere la carcerazione di sicurezza, e nel merito chiede di prorogare detta carcerazione fino al 17.11.2017 (data del dibattimento);
Art. 61 lit. c CPP
Allo stato attuale del procedimento, la direzione del medesimo compete al presidente del collegio nel tribunale di primo grado (presidente della Corte delle assise criminali) giusta l’art. 61 lit. c CPP.
Art. 61 lit. a CPP
Dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, il procuratore pubblico perde la direzione del procedimento (art. 61 lit. a CPP) e diventa parte (art.
Art. 104 cpv. 1 lit. c CPP
a CPP) e diventa parte (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP).
Art. 229 cpv. 2 CPP
Se i motivi di carcerazione emergono solo dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, è chi dirige il procedimento penale nel tribunale di primo grado (e non il procuratore pubblico) che può avviare la procedura di carcerazione di sicurezza (art. 229 cpv. 2 CPP).
Art. 7 CPP
Più in generale, l’obbligo di procedere dell’art. 7 CPP (in virtù del quale occorre avviare e attuare un procedimento penale se a conoscenza di reati penali o indizi di reato) compete alle autorità penali, ma nell’ambito delle loro competenze (art.
Art. 7 cpv. 1 CPP
7 CPP (in virtù del quale occorre avviare e attuare un procedimento penale se a conoscenza di reati penali o indizi di reato) compete alle autorità penali, ma nell’ambito delle loro competenze (art. 7 cpv. 1 CPP).
Art. 222 CPP
La possibilità di ricorrere per le autorità penali contro una decisione di non carcerazione o di mancata proroga (della carcerazione preventiva o di sicurezza) non è prevista dalla legge all’art. 222 CPP (che menziona solo l’imputato), ma dalla giurisprudenza del TF.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 226 cpv. 5 CPP

Cited in the dispositive to order the immediate release of the accused.

art. 81 LTF

Mentioned in the reasoning section detailing the remedy (appeal to the Federal Tribunal), which is relevant to the procedure established in order 3.

art. 90 a 93 LTF

Cited as the basis for the type of appeal possible against the decision before the Federal Tribunal.

art. 78 LTF

Cited as the general basis for the appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2017.253 · Lugano 17 ottobre 2017/mr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera: · Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 16.10.2017 presentato da

procuratore pubblico RE 1, sede, contro

la decisione 16.10.2017 delle ore 11.48 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi (inc. GPC 52.2017.04) mediante la quale non ha ordinato la proroga della carcerazione di sicurezza di PI 1 (patr. da: PR 1, __________) nel procedimento penale sfociato nell’atto d’accusa ACC 2017.101 del 27.6.2017;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

che PI 1 è stato posto in carcerazione preventiva con decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi del 25.2.2017 (inc. GPC 52.2017.01);

che la carcerazione preventiva è stata protratta ulteriormente con decisione 27.3.2017 (inc. GPC 52.2017.02);

che in data 6.4.2017 PI 1 è stato posto in anticipata esecuzione della pena;

che in data 27.6.2017 il procuratore pubblico ha emanato l’atto di accusa, con cui ha rinviato avanti la Corte delle assise criminali PI 1 e un coimputato (ACC 2017.101);

che in data 31.8.2017 PI 1 ha fatto domanda di scarcerazione al presidente della Corte delle assise criminali, giudice Amos Pagnamenta, che l’ha preavvisata negativamente in data 1.9.2017;

che in data 12.9.2017 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la domanda di scarcerazione ed ha ordinato la carcerazione di sicurezza di PI 1 fino al 13.10.2017 (inc. GPC 52.2017.03), data inizialmente prevista per il dibattimento di merito presso il tribunale di prima istanza;

che, a seguito di una posticipazione del dibattimento (al 17.11.2017), il 9.10.2017 il presidente della Corte delle assise criminali ha chiesto una proroga della carcerazione di sicurezza di PI 1 fino a quella data;

che, con decisione 16.10.2017, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto la proroga della carcerazione di sicurezza (inc. GPC 52.2017.04);

che la giurisprudenza del Tribunale federale, in simili situazioni, prevede la possibilità di presentare reclamo (DTF 137 IV 22) mediante un immediato annuncio (decisione TF 1B_158/2015 del 26.5.2015), seguito dall’inoltro del testo scritto del gravame sufficientemente motivato e documentato entro tre ore (DTF 138 IV 92), in vista della successiva adozione da parte della direzione del procedimento (ovvero del presidente della giurisdizione di reclamo) di una decisione supercautelare, *“inaudita altera pars”*;

che il presente gravame è stato immediatamente annunciato (alle ore 11.56) e tempestivamente presentato dal procuratore pubblico alle ore 14.22 (del 16.10.2017), unitamente all’invio dell’incarto, e quindi può essere considerato tempestivo;

che nel reclamo il procuratore pubblico chiede l’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 388 lit. b CPP, in particolare di mantenere la carcerazione di sicurezza, e nel merito chiede di prorogare detta carcerazione fino al 17.11.2017 (data del dibattimento);

che, in ragione dello stadio in cui si trova il procedimento, ovvero dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e in attesa del dibattimento (fissato per il 17.11.2017), va prioritariamente esaminata la legittimazione del procuratore pubblico ad impugnare la decisione, che è negata per diverse ragioni.

Nell’indicazione dei mezzi di ricorso, la decisione impugnata menziona unicamente il presidente della Corte delle assise criminali, e non il procuratore pubblico.

L’istanza di protrazione della carcerazione di sicurezza è stata presentata dal presidente della Corte delle assise criminali, non dal procuratore pubblico. Egli non è istante nella procedura di proroga.

Allo stato attuale del procedimento, la direzione del medesimo compete al presidente del collegio nel tribunale di primo grado (presidente della Corte delle assise criminali) giusta l’art. 61 lit. c CPP.

Dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, il procuratore pubblico perde la direzione del procedimento (art. 61 lit. a CPP) e diventa parte (art. 104 cpv. 1 lit. c CPP).

Cambiano anche le sue prerogative in materia di carcerazione. Non può chiedere la protrazione della carcerazione di sicurezza. Se i motivi di carcerazione emergono solo dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, è chi dirige il procedimento penale nel tribunale di primo grado (e non il procuratore pubblico) che può avviare la procedura di carcerazione di sicurezza (art. 229 cpv. 2 CPP). Il procuratore pubblico neppure può disporre la scarcerazione dell’imputato, ma questa dovrebbe esser richiesta a chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado, come indicato all’art.

230 cpv. 1 e 2 CPP.

Più in generale, l’obbligo di procedere dell’art. 7 CPP (in virtù del quale occorre avviare e attuare un procedimento penale se a conoscenza di reati penali o indizi di reato) compete alle autorità penali, ma nell’ambito delle loro competenze (art. 7 cpv. 1 CPP). Questo compito, a carico del procuratore pubblico nella procedura preliminare, in quella dibattimentale (con l’emanazione dell’atto d’accusa) passa a chi dirige il procedimento presso il tribunale di primo grado.

La possibilità di ricorrere per le autorità penali contro una decisione di non carcerazione o di mancata proroga (della carcerazione preventiva o di sicurezza) non è prevista dalla legge all’art. 222 CPP (che menziona solo l’imputato), ma dalla giurisprudenza del TF.

Il diritto di ricorrere è stato riconosciuto in via giurisprudenziale al procuratore pubblico, oltre che con riferimento all’art. 81 cpv. 1 lit. a e b LTF, per l’interesse pubblico a una giustizia penale funzionante (in quanto necessario per tutelare le finalità del procedimento penale, per non pregiudicarlo o per non renderlo eccessivamente difficile da perseguire), ritenuto che il procuratore pubblico è responsabile dell’inizio e della conduzione dei procedimenti penali, spettandogli inoltre la direzione del procedimento fino all’eventuale emanazione di un decreto d’abbandono o di un atto d’accusa (decisione TF 1B_7/2013 del 14.3.2013, con riferimento alle decisioni DTF 137 IV 22 e 137 IV 230).

Dopo l’emanazione dell’atto d’accusa, e come visto, queste prerogative passano a chi dirige il procedimento penale nel tribunale di primo grado, che solo può pertanto impugnare la decisione di mancata proroga della carcerazione di sicurezza.

Il fatto di essere parte al procedimento, come addotto nel reclamo, non è di per sé sufficiente per legittimare il procuratore pubblico ad impugnare una decisione in materia di carcerazione. Anche l’accusatore privato è parte al procedimento penale (art.

104 cpv. 1 lit. b CPP): non per questo il Tribunale federale gli ha riconosciuto la legittimazione a impugnare una decisione di mancata carcerazione (decisione TF 1B_7/2013 del 14.3.2013).

La legittimazione riconosciuta alla direzione del procedimento penale nel tribunale di primo grado (ad impugnare la decisione di mancata proroga della carcerazione di sicurezza) garantisce peraltro l’impugnabilità della decisione censurata, sia presso questa Corte cantonale, sia presso il Tribunale federale, giusta l’art. 81 cpv. 1 LTF.

Le direttive emanate da questa Corte (e allegate alla decisione impugnata) fanno ovviamente riferimento al caso usuale in cui legittimato è il procuratore pubblico: al caso attuale, sono applicabili solo per analogia;

che conseguentemente non è possibile adottare la misura cautelare richiesta con il gravame, difettando al procuratore pubblico la legittimazione ad impugnare la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi;

che l’istanza di misure cautelari va respinta in quanto irricevibile, così come il gravame in quanto tale;

che pertanto risulta inutile prendere in considerazione ed intimare le osservazioni spontanee presentate dal patrocinatore di PI 1 in data 16.10.2017, peraltro riferite al merito della decisione impugnata;

che, data la particolarità del caso, si prescinde dalla tassa di giustizia e dal recupero delle spese vive.

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è irricevibile.

1.1. Non è ordinata, in via supercautelare, la carcerazione di sicurezza di PI 1.

1.2. Il presente decreto è anticipato via fax, unitamente alla copia del reclamo, all’imputato (per il tramite del proprio patrocinatore), al giudice dei provvedimenti coercitivi, al presidente della Corte delle assise criminali e alla direzione del Penitenziario cantonale.

1.3. La direzione del Penitenziario cantonale procederà a rilasciare l’imputato senza indugio (art. 226 cpv. 5 CPP).

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale

al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera