Appeal Against Taxation of Appointed Counsel Fees for Prior File Review
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA defense attorney, appointed *ex officio* in a complex criminal case involving embezzlement and breach of trust, filed an appeal against the intermediate taxation of their professional fees, arguing that the prosecutor erroneously reduced the hours claimed for reviewing the case file, specifically 38 prior witness interrogations, which the attorney asserted were essential for effective representation despite occurring before their appointment. The appellate court found that the prior reduction of hours for file review in an earlier fee assessment was insufficient for the current representation, and therefore partially granted the appeal, recognizing a total of 10 hours for the contested file review, thereby increasing the total approved professional fees to CHF 3,996.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 138 CP, Art. 158 cifra, Art. 138 cifra, Art. 146 cpv. 1 CP, Art. 251 cifra, Art. 25 CP; Appeal Against Taxation of Appointed Counsel Fees for Prior File Review: The appellate court found that the prior reduction of hours for file review in an earlier fee assessment was insufficient for the current representation, and therefore partially granted the appeal, recognizing a total of 10 hours for the contested file review, thereby increasing the total approved professional fees to CHF 3,996.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as the basis for the defender's right to appeal the public prosecutor's fee assessment.
Cited in the preamble, establishing the scope of review for the appeal (reviewing violations of law, including excessive discretion).
Cited in the preamble, concerning the deadline and form for submitting the appeal.
Cited in the preamble, concerning the requirement for a reasoned appeal.
Cited in the preamble, concerning the formal requirements for stating the grounds of appeal.
Cited in the preamble when explaining the duty of the appellate court to apply the law ex officio.
Cited in the preamble as the basis for the competence of the Criminal Appeals Court.
Cited in the preamble, confirming the admissibility of the appeal against the fee assessment decree.
Cited in the preamble, confirming the standing (legitimation) of the defender to file the appeal.
Cited in the preamble regarding the applicable remuneration basis for the appointed defender.
Cited in the preamble as the guiding principle for calculating the defender's fees based on case complexity and time spent.
Cited in the preamble regarding the defender's right to reimbursement of necessary expenses.
Cited in the preamble regarding the lump-sum reimbursement for minor office expenses.
Cited in the preamble regarding the specific allowance for office expenses.
Cited in the pronouncement section (Per questi motivi) as part of the applicable legal provisions governing the appeal procedure.
Cited in the pronouncement section (Per questi motivi) as part of the applicable legal provisions governing the appeal procedure.
Cited in the pronouncement section as part of the applicable legal provisions.
Cited in the pronouncement section as part of the applicable legal provisions.
Cited in the pronouncement section as the regulation governing defender fees, which was used for the decision.
Cited in the notification section to specify the types of decisions appealable to the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the notification section to specify the grounds for an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the general possibility of an appeal in criminal matters to the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the standing (legitimation) to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2017.23 · Lugano 17 maggio 2017/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera: · Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 24/25.1.2017 presentato da
RE 1 contro
il decreto di tassazione intermedia della nota professionale emanato il 17.1.2017 dal procuratore pubblico Francesca Lanz, nell’ambito del procedimento penale nei confronti – tra gli altri – di PI 1, __________, per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele aggravata, sub. amministrazione infedele aggravata (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 8.2.2017 e 22.2.2017 (duplica) del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
vista la replica 20.2.2017 dell’avv. RE 1, con cui si riconferma nelle proprie allegazioni;
considerato che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A seguito dell’esposto 22.12.2015 presentato da __________ (AI 1), è stata aperta l’istruzione penale nei confronti di __________ (AI 3) e di __________ (AI 4), per titolo di appropriazione indebita (art. 138 CP), amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 2 CP), sub amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP) [inc. MP __________].
b. Nell’ambito di tale procedimento penale, in data 24.6.2016 è stato interrogato, in veste di persona informata sui fatti, PI 1 (AI 432).
Durante tale atto istruttorio, la posizione processuale di PI 1 è mutata da persona informata sui fatti ad imputato. In medesima data è stata dunque aperta l’istruzione nei suoi confronti per i reati di complicità in appropriazione indebita aggravata (art.
138 cifra 2 CP), sub appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 1 CP), amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 2 CP), sub amministrazione infedele aggravata (art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), tutti i reati in combinazione con l’art. 25 CP, nonché per il reato di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) [AI 433].
c. Con decreto 4.7.2016 il magistrato inquirente ha nominato l’avv. RE 1 quale difensore d’ufficio di PI 1 nel contesto del succitato procedimento penale, con effetto a partire dal 24.6.2016 (AI 462).
d. Con scritto 1/5.9.2016 l’avv. RE 1 ha inviato al procuratore pubblico la nota professionale intermedia, relativa al periodo dal 24.6.2016 al 31.8.2016, per complessivi CHF 7'597.50 (onorario, spese e IVA) [AI 517].
e. Con decreto 16.9.2016 il procuratore pubblico ha tassato tale nota professionale intermedia, approvandola per complessivi CHF 6'722.70 (AI 532).
f. Con scritto 2/3.1.2017 l’avv. RE 1 ha inviato al procuratore pubblico un’ulteriore nota professionale intermedia, relativa al periodo dal 1°.9.2016 al 31.12.2016, per complessivi CHF 6'085.80 (onorario, spese e IVA) [AI 567].
g. Con decreto 17.1.2017 il magistrato inquirente ha approvato la suddetta nota professionale per complessivi CHF 1'871.10 (onorario, spese e IVA).
Il procuratore pubblico ha ritenuto “*eccessivi i 1245 (h 10.75) complessivi di riesame incarto effettuati il 19/20/21/24/25 ottobre 2016, che vengono ridotti quindi a 60 minuti totali poiché non comprovata l’utilità in quel momento*” (decreto di tassazione intermedia nota professionale 17.1.2017, p. 1, AI 571).
h. Con gravame 24/25.1.2017 l’avv. RE 1 impugna il suddetto decreto chiedendone l’annullamento.
Il reclamante, precisa avantutto di essere stato chiamato a patrocinare PI 1, a far tempo dal 24.6.2016, mentre l’inchiesta in questione ha preso avvio il 22.12.2015. Nel corso dei primi sette mesi d’inchiesta, sarebbero stati esperiti numerosi atti istruttori, tra cui 38 verbali di interrogatorio, che il reclamante avrebbe potuto esaminare unicamente tra il 19 ed il 25 ottobre 2016, “*operazione certamente necessaria per aver un quadro il più ampio e dettagliato possibile rispetto ai
fatti oggetto d’inchiesta*” (reclamo 24/25.1.2017, p. 3).
Nella fattispecie in esame non si può ritenere che la lettura dei suddetti verbali di interrogatorio, esperiti precedentemente all’intervento dell’avv. RE 1, sarebbe stata inutile, contrariamente a quanto ritenuto dal magistrato inquirente. Non si può infatti pretendere che il reclamante “*procedesse nella difesa senza conoscere il contenuto preciso delle dichiarazioni rese dalle parti e dagli altri partecipanti al procedimento dall’inizio dell’istruzione sino all’assunzione del mandato di patrocinio*” (reclamo 24/25.1.2017, p. 4).
In contrasto con l’assunto del procuratore pubblico, l’avv. RE 1 ritiene che - alla luce della mole della documentazione in questione - “*il dispendio orario indicato per la lettura dei 38 verbali di interrogatorio, vale a dire 20 ore e 45 minuti, sia del tutto adeguato e per nulla eccessivo*” (reclamo 24/25.1.2017, p. 4).
i. Delle ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni/duplica del magistrato inquirente, si dirà – se necessario – nei considerandi successivi.
in diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, in materia di retribuzione il difensore d'ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenza TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.).
1.2.
Il gravame, inoltrato il 24/25.1.2017 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG e relativo alla retribuzione del difensore d’ufficio, è tempestivo e, di principio, proponibile giusta l’art. 135 cpv. 2 CPP, in quanto censura il decreto 17.1.2017 che stabilisce l’importo della retribuzione.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
L’avv. RE 1, difensore d’ufficio destinatario del decreto di tassazione della propria nota professionale intermedia del 2.1.2017, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio, che ha ridotto la suddetta nota.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone – con i quali esiste, dopo la sua nomina, un particolare rapporto giuridico, sulla base del quale il legale ha un credito di diritto pubblico (sentenza TF 6B_730/2014 del 2.3.2015 consid. 3.1.) – in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
2.2.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO I –
N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, 2. ed., art. 135 CPP n. 3/6; StPO PK – N. SCHMID, 2. ed., art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP –
M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO I – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’uffi-cio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’im-portanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
3. 3.1.
Come visto, il procuratore pubblico ha approvato la nota professionale intermedia 2.1.2017 dell'avv. RE 1, di complessivi CHF 6'085.80 (onorario, spese e IVA), per l'importo di CHF 1'871.10, ritenendo eccessivi i 1245 minuti (20 ore e 45 minuti), relativi al “*riesame incarto*” effettuati il 19/20/21/24 e 25 ottobre 2016 e riconoscendo unicamente 60 minuti per tale prestazione.
Il reclamante ha contestato tali conclusioni affermando che, per una difesa efficace di PI 1, sarebbe stato indispensabile esaminare gli atti istruttori esperiti prima della sua nomina a difensore d’ufficio dello stesso, in particolare 38 verbali di interrogatorio.
3.2.
In sede di osservazioni al gravame il procuratore pubblico ha rilevato che “*vi era già stata una prima tassazione intermedia il 16 settembre 2016, successiva al cambio di posizione processuale la quale già comprendeva ore di visione ed esame atti come esposto nella nota prodotta (cfr. AI 532)*” [osservazioni 8.2.2017].
3.3.
Ora, dagli atti dell’incarto penale, come esposto in fatto, risulta che una prima nota professionale intermedia, è stata tassata dal procuratore pubblico con decreto 16.9.2016 (AI 532).
Dalla suddetta nota e dal relativo decreto di tassazione si evince tuttavia, come rettamente affermato dal reclamante in sede di replica 20.2.2017, che le poste indicate in relazione al “*riesame incarto*” per complessive 6 ore (il 7.7.2016 per 4 ore e 30 minuti ed il 30.8.2016 per 1 ora e 30 minuti), “*sono state dimezzate dal Magistrato inquirente e sono state ammesse unicamente in misura di 3 ore (...) da suddividersi tra il 7 luglio 2016 (...) e il 30 agosto 2017* (recte: 2016)” (replica 20.2.2017, p. 1-2).
3.4.
Ora, alla luce di quanto sopra e delle motivazioni addotte nel gravame che qui ci occupa e nell’allegato di replica, questa Corte ritiene adeguato riconoscere all’avv. RE 1 complessive 10 ore relative alle prestazioni indicate come “*riesame incarto*” effettuate il 19/20/21/24 e 25 ottobre 2016 di cui alla nota professionale in esame, in luogo delle 20 ore e 45 minuti richieste.
Le tre ore di onorario riconosciute nell’ambito della tassazione della prima nota professionale intermedia (cfr. AI 532) non appaiono sufficienti per prendere visione e valutare l’intero incarto, in particolare i 38 verbali di interrogatorio esperiti (per un totale di quasi
400 pagine oltre i relativi allegati) prima della nomina del qui reclamante a difensore d’ufficio.
4. Di conseguenza, all’avv. RE 1 è riconosciuto un onorario pari a 17 h e 45 minuti, per un totale di CHF 3’195.--. Ad esso vanno aggiunte le spese per complessivi CHF 505.-- e l’IVA di CHF 296.--.
La nota professionale 2.1.2017 dell’avv. RE 1 è approvata per complessivi CHF 3'996.--.
5. Il gravame è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza: sono accollate per una metà al reclamante e per l'altra metà allo Stato, che rifonderà all’avv. RE
1 CHF 450.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG, Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il reclamo è parzialmente accolto.
§ La nota professionale 2.1.2017 emessa dall’avv. RE 1 è approvata per complessivi CHF 3'996.--.
2. La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 900.-- (novecento), sono poste per un mezzo a carico dell’avv. RE 1, __________, e sono compensate con l’importo di CHF 450.-- riconosciutogli a titolo di ripetibili.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera