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60.2017.107 • TRAP TI 60.2017.107 Generato dall'IA

Prosecutor Conduct Challenge Dismissed as Inadmissible

Numero d'incarto 60.2017.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged the public prosecutor's handling of two ongoing criminal proceedings concerning property offenses, demanding the dismissal of both cases, the invalidation of prior witness interrogations, and specific responses to prior submissions detailing alleged legal and procedural violations. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appeal process under Article 393 of the Criminal Procedure Code is not a mechanism for general supervision over the prosecutor's conduct or for compelling abstract rulings on the overall correctness of proceedings, nor can the court order the prosecutor to issue a decision of dismissal, as that power rests exclusively with the prosecutor's office.

Regesto Legislator

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Art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, Art. 20 cpv. 1 lit. b CPP, Art. 62 cpv. 2 LOG, Art. 393 cpv. 2 lit. a CPP, Art. 393 cpv. 2 lit. b CPP, Art. 393 cpv. 2 lit. c CPP; Prosecutor Conduct Challenge Dismissed as Inadmissible: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appeal process under Article 393 of the Criminal Procedure Code is not a mechanism for general supervision over the prosecutor's conduct or for compelling abstract rulings on the overall correctness of proceedings, nor can the court order the prosecutor to issue a decision of dismissal, as that power rests exclusively with the prosecutor's office.

Parole chiave

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direzione del processo omissione del ministero pubblico reati contro il patrimonio permesso di promuovere un procedimento penale decisione quadro abbandono per lesioni personali Reclamo contro l'operato del procuratore pubblico

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 393 ss. CPP

Cited as the legal basis for the inadmissibility ruling of the appeal, as the appeal concerned issues not open to review under this article.

art. 393 cpv. 1 lit. a CPP

Cited in the reasoning section concerning the grounds for appeal, relevant to the inadmissibility decision.

art. 393 cpv. 2 lit. a CPP

Cited in the reasoning section concerning the grounds for appeal, relevant to the inadmissibility decision.

art. 393 cpv. 2 lit. b CPP

Cited in the reasoning section concerning the grounds for appeal, relevant to the inadmissibility decision.

art. 393 cpv. 2 lit. c CPP

Cited in the reasoning section concerning the grounds for appeal, relevant to the inadmissibility decision.

art. 379 ss. CPP

Cited generally as part of the legal framework applied in pronouncing the final decision.

art. 25 LTG

Cited as part of the legal framework applied in pronouncing the final decision (Law on the Organization of the Authorities).

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section outlining the possible appeal to the Federal Supreme Court against interlocutory decisions.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the section outlining the deadline for appealing to the Federal Supreme Court.

art. 78 LTF

Cited in the section outlining the possibility of appealing to the Federal Supreme Court.

art. 81 LTF

Cited in the section outlining the standing to appeal to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 60.2017.107 · Lugano 15 maggio 2017/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera: · Elena Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 28.4/2.5.2017 presentato da

RE 1, __________, contro

l’operato del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti in relazione ai procedimenti penali di cui agli inc. MP __________ e __________ promossi nei confronti suoi e di terzi per reati contro il patrimonio;

ritenuto che, dato l’esito del reclamo, questa Corte non ha ordinato uno scambio di allegati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

a. A carico del reclamante il Ministero pubblico ha aperto un primo procedimento penale a seguito di un esposto penale del 30.1.2012 (inc. MP __________); successivamente è stato aperto un ulteriore procedimento penale (inc. MP __________), entrambi per reati patrimoniali.

b. Questa Corte ha già prolato diverse decisioni per questi procedimenti, alle quali, se del caso, si rinvierà nella presente sentenza (inc. CRP __________, __________).

c. Con “petizione di diritto” del 14.4.2017 indirizzata al procuratore pubblico, il qui reclamante si è lamentato della conduzione dei due procedimenti a suo carico (inc. MP __________ e __________): nel “petitum” ha chiesto di abbandonare sia il procedimento MP __________, sia il procedimento MP __________, quest’ultimo previo l’annullamento degli interrogatori dei clienti sentiti e la definizione della situazione degli altri clienti non ancora sentiti.

d. Con “petizione – violazione agli articoli di legge e alle norme procedurali” del 18.4.2017 indirizzata al procuratore pubblico il qui reclamante espone, con riferimento ai suoi precedenti scritti, un elenco di norme che sarebbero state violate nei procedimenti penali inc. MP __________ e __________, chiedendo al magistrato inquirente di voler presentare osservazioni e motivazioni, e attendendo un cortese riscontro entro 10 giorni.

e.

Con scritto 19.4.2017 indirizzato al patrocinatore del reclamante, il procuratore pubblico gli ha trasmesso il primo scritto del 14.4.2017 del reclamante, indicando di non voler entrare nel merito delle considerazioni esposte, trattandosi di questioni per le quali avrebbe già dato ampiamente riscontro in precedenti scritti. Il procuratore pubblico indica inoltre l’intenzione di procedere alla chiusura dell’istruzione e di promuovere l’accusa nei confronti di RE 1.

f. Con gravame 28.4/2.5.2017 il qui reclamante lamenta il rifiuto del procuratore pubblico di riscontrare le sue “petizioni” del 14.4.2017 e del 18.4.2017, con riferimento anche allo scritto inviato dal magistrato inquirente al suo patrocinatore in data 19.4.2017.

Il reclamante espone un elenco delle memorie e degli scritti inviati in passato al procuratore pubblico, che sarebbero rimasti inascoltati, nonché richiama il “memoriale parziale” dell’11.4.2017 appena prodotto.

Nel testo del gravame il reclamante richiama le due “petizioni” del 14.4.2017 e del 18.4.2017, entra nel merito dei due procedimenti, sostenendo poi, che prima di ogni ulteriore atto d’inchiesta o di continuazione del procedimento, l’incarto deve essere rispettoso delle disposizioni legali, ribadendo nel merito la propria innocenza.

In conclusione il reclamante chiede di ordinare al procuratore pubblico titolare dei due procedimenti di rispettare le proprie funzioni e le proprie responsabilità, in modo da riconoscergli tutti i diritti legali e costituzionali, di ossequiare la parità di trattamento, d’agire con imparzialità e obbiettività, senza omissioni alcune e pregiudizi, nonché di rispondere con dovute delucidazioni e motivazioni, senza omissioni, alle due petizioni del 14.4.2017 e del 18.4.2017.

in diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, di regola entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con il gravame, da introdurre avanti la giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Presentato il 28.4/2.5.2017, con riferimento allo scritto 19.4.2017 del procuratore pubblico, il reclamo è tempestivo.

1.3.

1.3.1.

Nel gravame il reclamante lamenta ipotetiche e generiche violazioni, a suo dire commesse dal pubblico ministero, nella trattazione dei due procedimenti e nel non riscontro delle sue “petizioni” del 14.4.2017 e del 18.4.2017.

Con la “petizione” del 14.4.2017 chiede in sostanza l’abbandono dei due procedimenti a suo carico.

Nell’altro caso, con la “petizione” 18.4.2017, chiede al magistrato inquirente di voler presentare osservazioni e motivazioni, attendendo un cortese riscontro entro 10 giorni.

1.3.2.

Come già ricordato al reclamante (decisione 14.4.2017,

inc. CRP __________; decisione 20.7.2015, inc. CRP __________), giusta l’art. 393 CPP il reclamo è ammissibile contro

atti procedurali o omissioni che si manifestano all’esterno e toccano direttamente gli interessi giuridicamente protetti delle parti (BSK StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 6).

Il reclamo non è un mezzo per ovviare a un disagio generico avverso il lavoro delle autorità di perseguimento penale (BSK StPO –

P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10).

Non esiste una base legale che consenta alla Corte dei reclami penali d’intervenire d’ufficio sulla conduzione di un procedimento. La giurisdizione di reclamo non è autorità di sorveglianza sui procuratori pubblici e sulle altre autorità inferiori.

Questa Corte non può perciò esaminare in astratto l’intero incarto per determinare se gli atti emanati dal procuratore pubblico nel corso del procedimento aperto a carico dell’imputato siano corretti o meno.

1.3.3.

Come pure ricordato al reclamante (decisione 20.7.2015, inc. CRP __________ questa Corte non può neppure ordinare al pubblico ministero di prolare un decreto di abbandono, questa competenza spettando solo a quest’ultimo (inc. CRP __________, AI 343, 344).

Il CPP assegna infatti al magistrato inquirente (che, in applicazione dell’art. 16 CPP, è responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato e dirige la procedura preliminare, persegue i reati nell’ambito dell’istruzione e, se del caso, promuove e sostiene l’accusa) il compito di decidere, nella procedura di istruzione, se emanare un decreto di non luogo a procedere (art.

310 CPP) o di abbandono (art. 319 ss. CPP) o, ancora, un decreto di accusa (art. 352 ss. CPP) o se sospendere il procedimento (art. 314 CPP) oppure promuovere l’accusa (art. 324 ss. CPP) [BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, op. cit., art. 319 CPP n. 2; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 2. ed., art. 319 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2. ed., *vor* art. 319-327 CPP n. 3; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1175].

Nessun’altra autorità, se si eccettuano la possibilità di reclamo contro il decreto di abbandono (art. 322 cpv. 2 CPP) e l’esame dell’accusa da parte del giudice (art. 329 CPP), può pertanto pronunciarsi in merito all’abbandono del procedimento penale ed alla promozione dell’accusa (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1175; ZK StPO – N. LANDSHUT /

T. BOSSHARD, op. cit., art. 319 CPP n. 5).

1.3.4.

In ragione di quanto indicato al punto 1.3.3, il reclamo è inammissibile per la mancata emanazione di decreti d’abbandono, con riferimento alla “petizione” 14.4.2017.

In ragione di quanto indicato al punto 1.3.2., il reclamo non è neppure proponibile per il mancato riscontro alla “petizione” del 18.4.2017.

Sempre in ragione di quanto indicato al punto 1.3.2, neppure è ricevibile un reclamo mediante il quale si chiede genericamente di ordinare al procuratore pubblico di rispettare le proprie funzioni e responsabilità, di riconoscere al reclamante tutti i suoi diritti legali e costituzionali, di ossequiare la parità di trattamento, l’imparzialità e l’obbiettività, nonché di rispondere con dovute delucidazioni e motivazioni, senza omissioni, alle due petizioni del 14.4.2017 e del 18.4.2017.

2. Il gravame è irricevibile. Data la ripresentazione di medesimi argomenti, si giustifica il carico della tassa di giustizia e delle spese al reclamante, soccombente.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss, 393 ss. CPP e 25 LTG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo 28.4.2017 __________ irricevibile.

2. La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 100.-, per complessivi CHF 600.-- (seicento), sono posti a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

(con in

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera