Appeal Against Refusal to Re-interview Clients Dismissed as Untimely
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a prosecutor's decision not to re-interview nearly all aesthetic center clients previously questioned solely by the police, despite initially agreeing to re-interview some in the appellant's presence. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed past the statutory, non-extendable deadline for challenging the initial decision of August 9th; the prosecutor's subsequent indication that the decision was suspended, and a later confirmation on October 4th reiterating the refusal to conduct further interviews, did not restart or override the original non-extendable appeal period, rendering the appeal untimely and moot as to the substance of the refusal.
Regesto Legislator
UfficialeReclamo contro decisione procuratore pubblico di non voler ripetere in contraddittorio le audizioni delle persone precedentemente interrogate dalla Polizia. Reclamo manifestamente tardivo, privo d'oggetto, improponibile e pertanto irricevibile
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis for ruling the appeal inadmissible (improponibile).
Cited in the legal basis, relevant to the tardiness/inadmissibility finding explained by reference to this article in the considerations.
Cited in the legal basis, relevant to the improrogability of deadlines, which underlies the inadmissibility finding.
Cited as the basis for imposing court costs and fees due to the appellant's failure.
Testo completo
Incarto n. 60.2016.280 · Lugano 12 ottobre 2016/mr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente), Giovan Maria Tattarletti
cancelliera: · Giorgia Peverelli, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 30.9/3.10.2016 presentato da
RE 1 contro
la decisione 9.8.2016 del procuratore pubblico Raffaella Rigamonti nell’ambito dei procedimenti penali di cui agli inc. MP __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
che con scritto 13.5.2016 il procuratore pubblico Raffaella Rigamonti aveva accolto la richiesta del patrocinatore del qui reclamante di risentire in contradditorio tutti i clienti del centro estetico sentiti unicamente dalla polizia;
che, dopo la ripetizione dell’audizione di 7 clienti, alla presenza del reclamante e del patrocinatore, il procuratore pubblico ha deciso, in data 9.8.2016, di non più ripetere le audizione degli altri clienti (circa un centinaio) precedentemente sentiti solo dalla polizia. In calce alla decisione il procuratore pubblico ha indicato il reclamo quale via d’impugnazione della propria decisione;
che, in data 19.8.2016, a richiesta del patrocinatore del reclamante, il procuratore pubblico ha deciso di sospendere la sua decisione 9.8.2016 fino al 30.9.2016, per dare al patrocinatore e al reclamante il tempo di eventualmente indicare obbiettivi e domande per gli interrogatori richiesti;
che, entro il termine di dieci giorni dalla decisione 9.8.2016, non è stato presentato reclamo alcuno;
che, entro il termine del 30.9.2016, non sembra siano state inoltrati scritti al procuratore pubblico indicanti obbiettivi e domande per eventuali ulteriori interrogatori;
che, in data 30.9/3.10.2016RE 1 ha presentato reclamo contro la decisione del 9.8.2016 del procuratore pubblico, chiedendo di ordinare la ripetizione, in contraddittorio, di tutti gli interrogatori dei clienti del centro estetico;
che in data 4.10.2016, questa Corte ha interpellato il reclamante personalmente (con copia al procuratore pubblico), per concedergli la possibilità di esprimersi sulla tempestività o meno del gravame, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale;
che in data 7.10.2016, il reclamante prendeva posizione sulla tempestività. Per un verso sostenendo che, con lo scritto 19.8.2016, il procuratore pubblico avrebbe sospeso non solo gli effetti della sua decisione del 9.8.2016, ma anche il termine di ricorso; per altro verso, indicando che nel frattempo, in data 4.10.2016, il procuratore pubblico avrebbe emanato una nuova formale decisione;
che, come appreso da questa Corte mediante richiamo degli atti il 4.10.2016 il procuratore pubblico ha preso un’altra decisione, indirizzata al patrocinatore del reclamante, confermando che non avrebbe ripetuto altri verbali di clienti già sentiti in polizia. In calce alla decisione, ha indicato che la stessa poteva esser impugnata mediante reclamo;
che il reclamo, in quanto rivolto contro la decisione del 9.8.2016, è manifestamente tardivo. Come indicato nello scritto 4.10.2016 di questa Corte al reclamante, i termini legali, com’è quello dell’art. 396 cpv. 1 CPP, sono improrogabili, giusta l’art. 89 cpv. 1 CPP;
che lo scritto 19.8.2016 del procuratore pubblico poteva sospendere l’efficacia della decisione, ma non certo prorogare un termine legale improrogabile;
che in ogni caso, la successiva decisione del 4.10.2016, rende privo d’oggetto il gravame 30.9/3.10.2016, avendo in sostanza il procuratore pubblico ribadito nuovamente il contenuto della sua precedente decisione del 9.8.2016;
che il gravame è perciò tardivo, privo d’oggetto, improponibile, e come tale irricevibile;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate a RE 1.
Per questi motivi,
visti gli articoli 89 cpv.1, 396 cpv. 1, 394 lit. b CPP, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 25 LTG, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1 __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera