Former Defendant's Right to Inspect Concluded Criminal File
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously an accused party in a criminal proceeding concerning repeated disobedience to authority, which resulted in a final judgment, sought authorization to inspect the related case file, even though the initial proceedings regarding other charges, like fraudulent bankruptcy, had been abandoned. The court granted the request, reasoning that under the relevant law concerning post-conclusion inspection of case files, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest sufficient to override the privacy rights of others involved, especially given the possibility that the documents might be needed for subsequent civil proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, ogni altra norma applicabile, Art. 66; Former Defendant's Right to Inspect Concluded Criminal File: The court granted the request, reasoning that under the relevant law concerning post-conclusion inspection of case files, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest sufficient to override the privacy rights of others involved, especially given the possibility that the documents might be needed for subsequent civil proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governs the court's authority to grant inspection of case files after the conclusion of criminal proceedings, forming the basis for accepting the request in order 1.
Cited generally as applicable law alongside Art. 62 cpv. 4 LOG in the decision to grant the request.
Although the text says 'si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese', the explicit citation in the final orders section is missing. However, the text explicitly mentions waiving costs and expenses, which typically fall under procedural rules like Art. 66 LTF/BGG, but since the text cites 'si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese' and order 2 states 'Non si prelevano tassa di giustizia e spese' without explicitly citing a specific cost article like Art. 66, I must strictly follow the rule: include only explicitly cited provisions in the dispositive. Since no cost article is explicitly cited in order 2, I will omit it based on strict interpretation.
Testo completo
Incarto n. 60.2016.10 · Lugano 22 gennaio 2016/mr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/13.1.2016 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare l’incarto penale MP __________ sfociato nell’ABB __________ rispettivamente nel DA __________, entrambi passati in giudicato;
premesso che la richiesta datata 7.1.2016 è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il
tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 13.1.2016, unitamente all’incarto MP __________, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che a seguito della denuncia/querela sporta il 15.1.2010 da __________ nei confronti di suo marito IS 1 per le ipotesi di reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento
e disobbedienza a decisioni dell’autorità, completata il 9.6.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) sfociato, da un lato, nel decreto di accusa 2.2.2015 [mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatrice privata al competente foro civile per far valere le sue pretese, e meglio come descritto nel DA __________], e dall’altro lato nel decreto di abbandono 2.2.2015 per i reati di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e trascuranza degli obblighi di mantenimento (ABB __________);
che entrambi i decreti sono regolarmente passati in giudicato, non essendo stati impugnati;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di poter visionare l’incarto penale MP __________ "*(…) ed ogni altra documentazione che sia in qualche modo collegata ad esso o relativa ad altri procedimenti precedenti o successivi di cui non sono a conoscenza*" (istanza 7/13.1.2015, doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice privata nel procedimento penale di cui sopra, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità d’imputato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità d’imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, art. 8, p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________ rispettivamente nell’ABB __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò va aggiunto che egli potrebbe avere bisogno di alcuni atti istruttori in sede civile;
che di conseguenza questa Corte autorizza IS 1 ad esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ sfociato nel DA __________ e nell’ABB __________, concordando i tempi e le modalità di accesso con il procuratore pubblico Marisa Alfier, compatibilmente con i suoi impegni;
che egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti istruttori utili per le sue incombenze;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al suddetto procedimento penale, nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera