Legislator Giurisprudenza & Legislazione
60.2015.99 • TRAP TI 60.2015.99 Generato dall'IA

Student Access to Archived Criminal Sentences for Historical Research

Numero d'incarto 60.2015.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Two students requested the transmission of court sentences from an archived criminal proceeding to support their contemporary Swiss history research concerning a past scandal that significantly impacted the banking/financial sector. The Court granted the request, reasoning that the students' research, having both scientific and public interest regarding a historically and currently relevant topic, demonstrated a legitimate legal interest under the relevant statute that outweighed the personal rights of the individuals involved in the proceeding, which had concluded over thirty years prior, with the caveat that the documents could only be used for the research purpose while omitting the names of the implicated parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP; Student Access to Archived Criminal Sentences for Historical Research: The Court granted the request, reasoning that the students' research, having both scientific and public interest regarding a historically and currently relevant topic, demonstrated a legitimate legal interest under the relevant statute that outweighed the personal rights of the individuals involved in the proceeding, which had concluded over thirty years prior, with the caveat that the documents could only be used for the research purpose while omitting the names of the implicated parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
accesso ai documenti commisurazione della pena storia del diritto ricerca scientifica atti penali infrazioni contro i beni culturali Istanza di ispezione degli atti. studenti universitari quali istanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the main legal basis cited in the operative part (order 1) for granting the request to transmit court documents.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the preamble to the operative part, justifying the decision to grant the request.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 60.2015.99 · Lugano 1 aprile 2015/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/19.02.2015 – completata il 12/13.03.2015 – presentata da

IS 1 IS 2

tendente ad ottenere la trasmissione delle sentenze emanate nell’ambito di un procedimento penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta 17.02.2015 è stata inviata, via e-mail, alla Divisione della giustizia, che il medesimo giorno l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 17/19.02.2015, senza formulare osservazioni in merito;

richiamati gli scritti 23.02.2015 di questa Corte e 12/13.03.2015 dei qui istanti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con la presente istanza, completata il 12/13.03.2015, IS 1 e IS 2, due studenti presso l’Università di __________, chiedono, in sintesi, la trasmissione delle sentenze del caso __________.

A sostegno della loro richiesta affermano di svolgere una ricerca di storia contemporanea svizzera riguardo allo "__________" nell’ambito di un seminario di master denominato "__________", sotto la sorveglianza del Prof. __________. Sarebbero, tra l’altro, intenzionati a ricostruire la genesi dello scandalo, partendo dalle parti coinvolte con l’approfondimento di certi aspetti rimasti oscuri.

2. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

3. Nella fattispecie in esame – visti in particolare i motivi che stanno alla base della presente richiesta, il contenuto delle sentenze di cui gli studenti istanti postulano la trasmissione e la finalità perseguita – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali delle persone coinvolte nel procedimento

penale archiviato oltre trent’anni fa. In effetti, lo "__________", risalente agli anni sessanta/settanta, ha avuto delle ripercussioni

sull’intero settore bancario/finanziario anche a livello internazionale. Dallo stesso trae (tra l’altro) le sue origini la __________. La ricerca di cui si occupano i qui istanti ha indubbiamente un interesse sia scientifico, sia pubblico, trattandosi di un tema di grande attualità.

In siffatte circostanze, la sentenza __________ della Corte delle assise criminali (in re __________), la sentenza __________ della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________) e infine la sentenza __________ del Tribunale federale (inc. Str. __________) vengono trasmesse, in copia, agli istanti unitamente alla presente decisione.

Va da sé che le citate sentenze potranno essere utilizzate da IS 1 e da IS 2 (entrambi evidentemente tenuti al segreto d’ufficio/professionale) unicamente per il lavoro di ricerca in questione e in particolare nel rispetto degli interessi privati/della sfera personale delle persone coinvolte, omettendo perciò di indicare i nomi degli imputati.

4. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera