Former Accused's Right to Inspect Criminal Records After Dismissal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual requested copies of the investigative records from a previously concluded criminal proceeding concerning fraud and money laundering, which had resulted in an unmotivated dismissal decree due to insufficient evidence, and during which the individual had been arrested and then released. The reviewing court granted the request, reasoning that under the relevant law, the former accused party in a concluded criminal case is presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection and copying of the case files, particularly as the request sought to ascertain the basis for the prior arrest and the initial dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 LRD, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Former Accused's Right to Inspect Criminal Records After Dismissal: The reviewing court granted the request, reasoning that under the relevant law, the former accused party in a concluded criminal case is presumed to have a legitimate legal interest justifying the inspection and copying of the case files, particularly as the request sought to ascertain the basis for the prior arrest and the initial dismissal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for granting the request to transmit the investigation files.
This provision was cited in the reasoning for the decision, leading to the granting of the request.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.86 · Lugano 14 aprile 2015/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza datata 1.03.2015, spedita il 2.03.2015 e ricevuta il 5.03.2015, presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di abbandono (non motivato) 2.04.2002 (ABB __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito dello scritto 18/20.07.2001, mediante il quale l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ha segnalato al Ministero pubblico di __________ di aver ricevuto in data 17.07.2001 una comunicazione di sospetto ai sensi
dell’art. 9 LRD da parte dell’intermediario finanziario "__________" in relazione ad un versamento effettuato da IS 1, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
Il 7.08.2001 IS 1, su ordine del magistrato inquirente, è stato arrestato per le ipotesi di reato di truffa e riciclaggio di denaro (AI 7) e il giorno seguente è stato scarcerato (AI 8).
Il 2.04.2002 l’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha emanato un decreto di abbandono, non motivato, nei confronti di IS 1 per insufficienza di prove ["*(…), ritenuto che l’inchiesta esperita non ha potuto accertare l’origine criminosa del denaro provenuto in data __________ sul conto corrente __________ __________ intestato all’indagato*" (decreto di abbandono non motivato 2.04.2002, ABB __________)].
Il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stata richiesta la motivazione scritta entro il termine di dieci giorni dalla sua intimazione.
2. Con la presente istanza IS 1 chiede, in sostanza, di ottenere la trasmissione degli atti istruttori del summenzionato incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo riguarda personalmente. A sostegno della sua richiesta afferma in particolare che il suo patrocinatore vorrebbe conoscere le motivazioni alla base di quel "*Fermo*", avvenuto nel mese di agosto del 2001 (doc. CRP 1).
3. 3.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che:
"*Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
3.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento penale nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
4. Nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori dell’incarto penale sfociato nel decreto di abbandono (non motivato) 2.04.2002 (ABB __________) emanato a suo carico, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte.
A ciò aggiungasi che il suo legale vorrebbe conoscere i motivi alla base della sua incarcerazione avvenuta nel mese di agosto 2001.
Di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto ABB __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale sfociato nell’ABB __________ (passato in giudicato).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera