Appeal Regarding Notification of 2012 Judgment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted and fined for repeated trespass and threats, and whose monetary penalty was converted to substitute detention for non-payment, appealed the method of notification of the original 2012 judgment, which had been published in the official gazette due to the appellant's unknown residence, but was later provided to the appellant upon request in late 2014. The court ruled the appeal inadmissible because the ten-day appeal period, commencing no later than late November 2014 upon receipt of the copy from the collection office, expired in December 2014, rendering the filing in January 2015 untimely, despite the court's adherence to due process by inquiring about the intent to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 396 cpv. 1 CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Regarding Notification of 2012 Judgment: The court ruled the appeal inadmissible because the ten-day appeal period, commencing no later than late November 2014 upon receipt of the copy from the collection office, expired in December 2014, rendering the filing in January 2015 untimely, despite the court's adherence to due process by inquiring about the intent to appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough not explicitly cited in the ruling section 1, this provision defines the deadline for filing the appeal, which is the basis for declaring the appeal inadmissible (tardivo) in the reasoning leading to order 1.
Cited implicitly by applying the rule on costs for the losing party in order 2, based on the relevant procedural rule concerning court fees.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.74 · Lugano 17 marzo 2015/asp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 18/19.2.2015 presentato da
RE 1 contro
la modalità di intimazione della sentenza 26.7.2012 emanata dalla Pretura penale (inc. __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
che, a seguito di opposizione al decreto d’accusa del 26.10.2010 (DA __________), e dopo un dibattimento a cui il reclamante non si è presentato, con decisione 26.7.2012 il giudice della Pretura penale ha condannato RE 1 (per violazione di domicilio ripetuta e minaccia ripetuta) alla pena pecuniaria di sessanta aliquote di CHF 30.-- cadauna, per complessivi CHF 1'800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 600.--, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________), notificando la decisione mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale, essendo d’ignota dimora (n. __________ del __________, p. __________);
che, con decisione 8.10.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha commutato la pena della sentenza 26.7.2012 in venti giorni di pena detentiva sostitutiva per mancato pagamento della multa di CHF 600.--; l’esecuzione della pena era iniziata il 7.10.2014 e sarebbe terminata il 27.10.2014 (inc. GPC __________);
che in data 17.11.2014 il reclamante ha chiesto all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (di seguito UIPA) la decisione 26.7.2012 che lo aveva condannato;
che con scritto 24.11.2014 l’UIPA ha inviato al reclamante copia di detta sentenza;
che con scritto 19.1.2015 il reclamante conferma di aver ricevuto la sentenza 26.7.2012, censurando il fatto che non gli fosse stata mai notificata, e ponendo alcune domande al riguardo;
che con scritto 6.2.2015 il giudice della Pretura penale (cui era stata trasmessa, per evasione, la missiva) ha fissato un termine al reclamante per indicare se il suo scritto 19.1.2015 dovesse essere trattato quale reclamo;
che con scritto 18.2.2015 il reclamante ha comunicato che la missiva 19.1.2015 doveva essere trattata quale reclamo, di modo che la medesima è stata trasmessa, per competenza, a questa Corte;
che giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP il procuratore pubblico e le parti possono, entro dieci giorni dalla ricezione della decisione impugnata, presentare alla Corte dei reclami penali un reclamo nei casi previsti dagli art. 393 e 20 CPP;
che la decisione impugnata, datata 26.7.2012, oltre ad essere stata pubblicata sul Foglio ufficiale in data __________ (FU n. __________, p. __________), è stata in ogni caso ancora trasmessa dall’UIPA il 24.11.2014 al reclamante, che l’ha ricevuta, come si evince dal suo successivo scritto 19.1.2015;
che il termine di dieci giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere al più tardi alla fine del mese di novembre del 2014 (anche tenendo conto del periodo di giacenza di una raccomandata) ed è venuto a scadere nel corso del mese di dicembre 2014;
che l’invio del reclamo, datato 19.1.2015, e qualificato come tale con lo scritto 18.2.2015, è certamente avvenuto dopo la scadenza del termine per presentare il gravame;
che pertanto con decreto 25.2.2015 questa Corte ha invitato il reclamante ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa, in ossequio al diritto di essere sentito e al divieto di formalismo eccessivo;
che lo scritto 5/6.3.2015 del reclamante, inviato nel termine assegnato, non prende posizione sulla tempestività;
che di conseguenza il gravame è irricevibile in quanto tardivo, con tassa di giustizia, contenuta al minimo, e spese a carico del reclamante, soccombente.
Per questi motivi,
richiamate le norme applicabili,
pronuncia
1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1 __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera