Criminal Defendant Access to Archived Records for Foreign Sentence Recognition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual who was a defendant in a criminal proceeding that resulted in a conviction and was subsequently archived requested authorization to view the hearing records, asserting the documents were necessary for a recognition of sentence procedure before foreign appellate authorities. The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant statute, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest sufficient to outweigh the privacy rights of others involved, especially when the documents are needed for ongoing legal proceedings concerning that party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Criminal Defendant Access to Archived Records for Foreign Sentence Recognition: The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant statute, a former party to a concluded criminal proceeding is presumed to have a legitimate legal interest sufficient to outweigh the privacy rights of others involved, especially when the documents are needed for ongoing legal proceedings concerning that party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used as the basis for accepting the request to inspect the files.
This provision was cited in the preamble to the ruling alongside other applicable norms.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.61 · Lugano 9 marzo 2015/asp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/18.02.2015 – emendata con scritto datato 3.03.2015 (spedito il 5.03.2015 e pervenuto a questa Corte il 6.03.2015) – presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare i "verbali di udienza" di un procedimento penale nel frattempo archiviato che lo riguarda personalmente (inc. TPC __________);
premesso che la richiesta priva di data e firma è stata inviata, via fax, al Tribunale penale cantonale l’1.02.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18.02.2015, unitamente alla sentenza 14.03.2014 e i relativi verbali (inc. TPC __________);
ritenuto che con scritto 23.02.2015 questa Corte ha invitato IS 1 ad emendare la sua richiesta;
preso atto che con scritto datato 3.03.2015, debitamente firmato, spedito il 5.03.2015 e ricevuto da questa Corte il 6.03.2015, IS 1 espone i motivi alla base della sua richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 14.03.2014 la Corte delle assise criminali di __________ ha emanato una sentenza di condanna a carico, tra l’altro, di IS 1 (inc. TPC __________);
che la summenzionata decisione è passata in giudicato il medesimo giorno, non essendo stata impugnata (cfr. art. 437 cpv. 1 e 2 CPP);
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale cantonale a questa Corte il 18.02.2015 ed emendata con scritto datato 3.03.2015
– IS 1 chiede di essere autorizzato a visionare i verbali di udienza del procedimento penale in questione "*(…) trattandosi di atti e documenti necessari per la mia difesa, nel procedimento di riconoscimento della sentenza elvetica, promosso dalla Procura della Repubblica, presso la Corte d’Appello di __________. Essendo imminente l’udienza per la decisione di merito. (…)*" (scritto datato 3.03.2015, doc. CRP 3);
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento penale sfociato nella sentenza di condanna 14.03.2014 (inc. TPC __________), passata in giudicato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza 14.03.2014 (inc. TPC __________) e dei relativi verbali, considerato che il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte e ritenuto inoltre che egli necessiterebbe della citata documentazione dinanzi alle autorità penali __________;
che di conseguenza il verbale del dibattimento datato 14.01.2014, il verbale del dibattimento datato 7.03.2014, il verbale d’interrogatorio degli imputati (allegato 1 al verbale del dibattimento) datato 7.03.2014, il dispositivo della sentenza (allegato 2 al verbale del dibattimento) datato 14.03.2014 e infine la sentenza 14.03.2014 dell’incarto TPC __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera