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60.2015.46 • TRAP TI 60.2015.46 Generato dall'IA

Appeal Court Allows Inspection of Archived Criminal Case Records Based on Presumed Interest

Numero d'incarto 60.2015.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A private complainant from a previously archived criminal proceeding, which involved charges of damage and repeated trespass resulting in a conviction that was later partially overturned on appeal, sought the transmission of the record of the hearing from the first-instance court. The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a criminal case is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case files after the proceedings have concluded, thereby satisfying the requirement to allow inspection and copying of the hearing minutes.

Regesto Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP; Appeal Court Allows Inspection of Archived Criminal Case Records Based on Presumed Interest: The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that under the relevant procedural law, a former party to a criminal case is presumed to have a legitimate legal interest in inspecting the case files after the proceedings have concluded, thereby satisfying the requirement to allow inspection and copying of the hearing minutes.

Parole chiave

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atti penali sopralluogo audizione delle parti principio di pubblicità dissigillamento di atti interesse ad agire Istanza di ispezione degli atti. già accusatrice privata quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited as the legal basis for granting the request to transmit copies of the trial record.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited in the preamble to the orders as the applicable rule concerning the decision.

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Testo completo

Incarto n. 60.2015.46 · Lugano 9 febbraio 2015/dr · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.01./6.02.2015 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento 17.05.2013 del procedimento penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 26.01.2015 è giunta alla Pretura penale il 27.01.2015, che l’ha trasmessa, per competenza ex art.

62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 5/6.02.2015, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto d’accusa 11.04.2011, emanato in esito al procedimento penale avviato su querele 20.09.2006 di IS 1, 6.03.2007 di __________ e 13.04.2010 di entrambe queste società, il procuratore pubblico ha ritenuto PI 3 autore colpevole di danneggiamento e violazione di domicilio (ripetuta) e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'800.-- (corrispondente a venti aliquote giornaliere da CHF 140.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 600.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;

che il 17.05.2013 il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione interposta dall’imputato, ha confermato le imputazioni contenute nel decreto d’accusa e ha condannato PI 3 alla pena pecuniaria di CHF 2'100.-- (riducendo le aliquote giornaliere), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- (riducendo di CHF 100.-- quella proposta dal procuratore pubblico) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (cfr., nel dettaglio, inc. __________);

che il 16.10.2014 la Corte di appello e di revisione penale, in parziale accoglimento dell’appello presentato dall’imputato, lo ha dichiarato autore colpevole di danneggiamento e violazione di domicilio, lo ha nondimeno prosciolto dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti di cui al punto 2.1. del decreto d’accusa 11.04.2011 e lo ha condannato alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di CHF 140.-- cadauna, per un totale di CHF 700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (cfr., nel dettaglio, inc. __________);

che la predetta decisione è regolarmente passata in giudicato, non essendo stata impugnata presso l’Alta Corte;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1, la trasmissione, in copia e anticipato via fax, del verbale del dibattimento 17.05.2013 (inc. __________), richiamando la sentenza con motivazione 17.05.2013 emanata dalla Pretura penale (doc. CRP 1.a);

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1 (rispettivamente del suo patrocinatore avv. PR 1) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del verbale del dibattimento 17.05.2013 (AI 21 – inc. __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che di conseguenza il verbale di dibattimento richiesto viene trasmesso (anticipato via fax), in copia, al patrocinatore della qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera