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60.2015.44 • TRAP TI 60.2015.44 Generato dall'IA

Transmission of Archived Criminal Files for Use in Related Civil Suit

Numero d'incarto 60.2015.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court reviewed a request from a civil court to transmit archived criminal case files for use in an ongoing civil suit concerning claims arising from the same facts that led to the criminal proceedings, which involved a finding of simple bodily harm against one party after initial acquittal and subsequent appeals. The court granted the request, reasoning that the parties in the civil and criminal matters are the same, the civil suit directly stems from the criminal matter where the private prosecutor was referred to the competent forum for civil claims, and therefore, the evidence in the criminal files is clearly relevant and serves a legitimate legal interest under the relevant statute, provided the files are returned after the civil proceedings conclude.

Regesto Legislator

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Art. 453 CPP, Art. 93 LTF, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 25 LTG; Transmission of Archived Criminal Files for Use in Related Civil Suit: The court granted the request, reasoning that the parties in the civil and criminal matters are the same, the civil suit directly stems from the criminal matter where the private prosecutor was referred to the competent forum for civil claims, and therefore, the evidence in the criminal files is clearly relevant and serves a legitimate legal interest under the relevant statute, provided the files are returned after the civil proceedings conclude.

Parole chiave

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atti penali violazione del diritto d'autore procedure connesse lesioni personali trasmissione degli atti revisione in materia civile Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG

This article was the basis for granting the request to inspect and transmit the criminal case files for use in the civil action.

Art. 25 LTG

Cited in the final pronouncement alongside the provision that determined the outcome of the request.

Art. 62 cpv. 4 LOG

Cited in the final pronouncement to support the acceptance of the request.

Art. 25 LTG

Cited in the procedural order for determining the justice fee and costs.

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Testo completo

Incarto n. 60.2015.44 · Lugano 18 marzo 2015/asp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente

per statuire sull’istanza datata 12.01.2015, spedita il 2.02.2015 e ricevuta da questa Corte il 3.02.2015, presentata

dalla

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti penali __________ e __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviati, ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con decreto di accusa 21.09.2009, l’allora sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha ritenuto __________ autore colpevole di lesioni semplici "*per avere, a __________, il 01 febbraio 2007, intenzionalmente colpito con pugni al volto e al __________* " provocandogli le lesioni attestate da due certificati medici ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dodici aliquote giornaliere di CHF 50.-- ciascuna, per complessivi CHF 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di CHF 450.--, rinviando la parte civile (ai sensi del CPP TI) al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________).

Interposta opposizione al decreto d'accusa, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il dibattimento. Con giudizio 11.10.2010, il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha prosciolto __________ dall'imputazione prospettata (AI 20 – inc. __________).

Adita dal Ministero pubblico e da __________, con sentenza 14.02.2011 la Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP), sedente giusta l'art. 453 CPP quale Corte di cassazione e di revisione penale, ha accolto i relativi ricorsi. In riforma del giudizio di primo grado, ha riconosciuto l'imputato autore colpevole di lesioni semplici per avere intenzionalmente colpito __________ con pugni al

volto, provocandogli una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un

ematoma con tumefazione a livello frontale. La Corte cantonale ha contestualmente rinviato gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale per la commisurazione della pena e decisione sulle richieste della parte civile (inc. CARP __________).

Con sentenza __________ del 20.06.2011 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale presentato da __________ contro la decisione della CARP, siccome non erano riunite le condizioni poste dall'art.

93 LTF per impugnarla direttamente nella sede federale.

Dando seguito al rinvio della causa pronunciato dalla CARP, con giudizio 13.10.2011, il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha commisurato la pena di __________, condannandolo alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di CHF 30.-- ciascuna, per complessivi CHF 300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di CHF 100.--. L’imputato è stato inoltre condannato a rifondere CHF 3'686.90, a titolo di risarcimento per le spese legali, all'accusatore privato __________, che è stato rinviato al competente foro per le sue ulteriori pretese civili (inc. __________).

Adita dal condannato, con sentenza 21.05.2012, la CARP ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il relativo appello (inc. CARP __________).

Avverso le sentenze emanate il 14.02.2011 e il 21.05.2012 dalla CARP, __________ ha interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale, che lo ha respinto con decisione __________ del 24.10.2012.

2. Con la presente istanza la IS 1 domanda la trasmissione degli incarti __________ e __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviati, essendo stato ammesso il loro richiamo dal pretore con ordinanza sulle prove 8.01.2015 ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa in data 1.07.2014 da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), contro __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), mediante la quale la parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dell’importo di almeno CHF 29'086.90, oltre interessi. Le richieste sono state integralmente avversate dalla parte convenuta.

A mente del pretore i presupposti di legge nonché i principi giurisprudenziali di questa Corte riguardo a istanze di ispezione degli atti da parte di autorità giudiziarie sarebbero realizzati. A sostegno della presente richiesta sono stati allegati due scritti [il primo datato 29.01.2015 dell’avv. __________ (doc. CRP 1.a) e il secondo datato 14.01.2015 dell’avv. __________ (doc. CRP 1.b)], nonché il verbale di udienza 8.01.2015 dell’incarto __________ (doc. CRP 1.c).

3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

(i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

(ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

(ii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

4. Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta (cfr., al proposito, doc. CRP 1.a e 1b., alla cui lettura si rimanda per brevità), il contenuto e l’esito degli incarti penali richiamati, nonché l’oggetto della vertenza civile – appare certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e i procedimenti penali di cui si è detto sopra, nel frattempo archiviati.

Le parti coinvolte nei procedimenti in questione sono anzitutto le stesse: __________, attore nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto dapprima la veste di parte civile ai sensi del previgente CPP TI e poi la veste di accusatore privato in ambito penale, mentre __________, convenuto nell’ambito del procedimento civile, aveva assunto dapprima la veste di accusato ai sensi del previgente CPP TI e poi di imputato in sede penale. Inoltre alla base di tutti e tre i procedimenti vi è la medesima fattispecie, ovverossia i fatti accaduti il __________, a __________, ai danni di __________. In effetti, il procedimento civile trae le sue origini da quelli penali, essendo l’accusatore privato stato rinviato al competente foro per far valere le sue ulteriori pretese di natura civile.

In siffatte circostanze gli atti istruttori degli incarti penali richiamati potrebbero essere indubbiamente utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile volto all’ottenimento, da parte dell’attore, del risarcimento in relazione a quanto accaduto quel giorno. È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

Di conseguenza gli incarti penali richiamati [l’incarto __________ e l’incarto __________ (due cartellette bianche) della Pretura penale] vengono trasmessi, in originale, alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente alla Pretura penale, al più tardi, a procedimento civile concluso.

5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera