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60.2015.369 • TRAP TI 60.2015.369 Generato dall'IA

Request for Inspection of Archived Criminal Case File by Former Civil Party

Numero d'incarto 60.2015.369
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court addressed a request from the counsel for an injured party, who had been a civil party in a previously concluded criminal proceeding concerning an industrial accident resulting in serious injury, to inspect the archived case file. The court reasoned that under the relevant procedural law, inspection of case files after the conclusion of proceedings is permitted if a legitimate legal interest outweighs the privacy rights of the implicated persons, and for former parties to the proceedings, such a legitimate legal interest is presumed. Given that the requesting counsel represented the injured person who was directly involved in the case, the court granted authorization to examine and copy all case documents, noting that the documents might be necessary for protecting the client's interests in other related proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 229 cpv. 1 CP, Art. 125 CP, Art. 229 cpv. 2 CP, Art. 125 cpv. 2 CP, Art. 27 CPP; Request for Inspection of Archived Criminal Case File by Former Civil Party: The court reasoned that under the relevant procedural law, inspection of case files after the conclusion of proceedings is permitted if a legitimate legal interest outweighs the privacy rights of the implicated persons, and for former parties to the proceedings, such a legitimate legal interest is presumed. Given that the requesting counsel represented the injured person who was directly involved in the case, the court granted authorization to examine and copy all case documents, noting that the documents might be necessary for protecting the client's interests in other related proceedings.

Parole chiave

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atti penali diritto a un difensore diritto di controllo procedure connesse dissigillamento di atti accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision is the legal basis cited in the pronouncement for granting the request to inspect the case files.

art. 62 cpv. 4 LOG

This procedural rule was cited in the preamble to the judgment for the decision made in order 1.

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Testo completo

Incarto n. 60.2015.369 · Lugano 11 novembre 2015/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8.10/5.11.2015 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare un incarto penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;

premesso che la richiesta datata 8.10.2015 è stata spedita al Ministero pubblico, cui è giunta il 9.10.2015, che l’ha trasmessa alla Pretura penale il 12/13.10.2015, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 4/5.11.2015, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito dell’infortunio occorso il __________, a __________, ai danni dell’__________ IS 1 (__________), il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa __________ mediante il quale il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di violazione delle regole dell’arte edilizia giusta l’art. 229 cpv. 1 CP "*per avere, nella sua veste di direttore della ditta __________ di __________, intenzionalmente trascurato di far rispettare le regole riconosciute dall’arte, in particolare di far montare dei parapetti di protezione sul tetto dello stabile sul quale stavano lavorando gli operai da lui diretti, mettendo così in pericolo la vita e l’integrità di quest’ultimi, come infatti avvenne con la caduta da ca. 6,5 metri di uno di loro*", così come di lesioni colpose gravi giusta l’art. 125 CP "*per avere negligentemente cagionato al suo operaio IS 1, le gravi lesioni corporali documentate nel certificato medico __________ della Clinica __________ di __________, a seguito della sua caduta dall’altezza di 6,5 metri dove si trovava a lavorare su un cantiere da lui diretto, e ciò a causa della volontaria scelta di omettere il montaggio dei prescritti parapetti di protezione*", ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote da CHF 180.-- cadauna, per complessivi CHF 16’200.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

Con sentenza (motivata) __________ (statuendo sull’opposizione interposta il 21/22.10.2008 dall’accusato, per il tramite del suo patrocinatore) il giudice della Pretura penale Giovanni Celio ha dichiarato __________ autore colpevole di violazione per negligenza delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 cpv. 2 CP e di lesioni colpose gravi ex art. 125 cpv. 2 CP e l’ha parimenti prosciolto dall’accusa di violazione intenzionale delle regole dell’arte edilizia (art. 229 cpv. 1 CP). L’ha quindi condannato alla pena pecuniaria (ridotta) di sessanta aliquote da CHF 180.-- ciascuna, per un ammontare complessivo di CHF 10’800.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1’000.-- (mancante nel decreto di accusa) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________).

L’11.06.2010 l’accusato ha inoltrato dichiarazione di ricorso avverso la predetta sentenza. La sentenza motivata è stata intimata alle parti il 24.06.2010. Entro il termine di venti giorni dalla sua intimazione, non è stata però presentata la motivazione del ricorso. Con decreto 31.08.2010 il giudice della Pretura penale ha quindi dichiarato definitiva la sentenza __________ (inc. __________). L’incarto penale è pertanto stato archiviato.

Giova rilevare che nell’ambito del summenzionato procedimento penale il 25/26.05.2009 l’avv. PR 1 ha comunicato alla Pretura penale di aver assunto il patrocinio di IS 1, mentre il 25/28.05.2009 quest’ultimo si è costituito parte civile (ai sensi del previgente CPP TI).

2. Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Corte – l’avv. PR 1, richiamando il procedimento penale di cui sopra nell’ambito del quale ha patrocinato IS 1 in qualità di vittima/parte civile (ai sensi del previgente CPP TI), postula l’autorizzazione a visionare tutti gli atti dell’incarto, senza però indicare i motivi che stanno alla base della sua richiesta.

Come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito.

Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti nel procedimento penale di cui all’incarto __________ della Pretura penale, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di parte civile ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo.

3. 3.1.

L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

3.2.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di parte civile ai sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art.

8 p. 10).

Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

4. Nella fattispecie in esame – nonostante l’avv. PR 1 abbia omesso di precisare i motivi alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 e, di riflesso, del suo patrocinatore, in applicazione dell’art.

62 cpv. 4 LOG, ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare l’incarto __________, nel frattempo archiviato, poiché il procedimento penale l’ha interessato personalmente in veste di parte.

Va inoltre rilevato che dalla copia della procura datata 22.05.2009, prodotta agli atti in sede di Pretura penale, risulta che IS 1 aveva conferito procura all’avv. PR 1 riguardo all’infortunio sul lavoro occorsogli il __________, a __________, allo scopo di rappresentarlo in sede penale, ma anche in sede amministrativa, assicurativo sociale e di responsabilità civile (AI 8 – inc. __________). Non è dunque escluso che il legale necessiti di eventuale documentazione del procedimento penale in questione per tutelare gli interessi di IS 1 in altra sede.

In siffatte circostanze l’avv. PR 1 è autorizzato – per motivi di economia e di praticità (avendo il suo studio legale sede a __________) – presso questa Corte, ad esaminare tutti gli atti istruttori dell’incarto __________ della Pretura penale, concordando i tempi e le modalità di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

Egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti utili per le sue incombenze.

5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto __________, nel frattempo archiviato.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera