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60.2015.350 • TRAP TI 60.2015.350 Generato dall'IA

Guardian Denied Access to Ward's Criminal Records Without Specific Legal Justification

Numero d'incarto 60.2015.350
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appointed guardian sought copies of all past criminal decrees against the ward, arguing their role in managing the ward's affairs, but the court rejected the request because the guardian failed to specify a legitimate legal interest justifying the intrusion into the ward's private sphere, as required by law, and the provided documentation only authorized the guardian to manage assets and personal care, not access criminal records. The court reasoned that accessing sealed or final criminal decisions constitutes an interference with the ward's personal rights which must be protected unless a compelling interest, directly related to the guardianship duties specified by the protecting authority, is demonstrated.

Regesto Legislator

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Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP, Art. 398 cpv. 1 CC, Art. 398 cpv. 2 CC, Art. 398 cpv. 3 CC, Art. 398 CC; Guardian Denied Access to Ward's Criminal Records Without Specific Legal Justification: The court reasoned that accessing sealed or final criminal decisions constitutes an interference with the ward's personal rights which must be protected unless a compelling interest, directly related to the guardianship duties specified by the protecting authority, is demonstrated.

Parole chiave

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autorità tutoria diritto di visita tutore casellario giudiziale dovere di diligenza sequestro di documenti Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This article establishes the court's authority to grant inspection of case files based on a legitimate legal interest, and it was cited as the basis for rejecting the motion in order 1.

art. 398 CC

Cited in the preamble as part of the applicable law, although not explicitly in the operative orders, the substantive ruling is based on the interpretation of the curator's mandate established under this article.

art. 90 a 93 LTF

Cited to define the scope of final decisions against which an appeal to the Federal Tribunal may be filed, as detailed in order 3.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in order 3 to specify the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in order 3 to specify the grounds for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 78 LTF

Cited in order 3 to specify the applicable procedure for appeals to the Federal Tribunal.

art. 81 LTF

Cited in order 3 to detail the legitimacy for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 60.2015.350 · Lugano 5 novembre 2015/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/13.10.2015 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere (per quanto interessa la competenza di questa Corte) la trasmissione, in copia, di tutti i decreti, passati in giudicato, a carico di una curatelata;

premesso che la richiesta datata 9.10.2015 è giunta al

Ministero pubblico il 12.10.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza in applicazione

dell’art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 13.10.2015, postulandone la reiezione;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con scritto datato 9.10.2015 (spedito al Ministero pubblico e trasmesso, per competenza, a questa Corte il 13.10.2015 a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG) il IS 1, per il tramite della curatrice __________, chiede la trasmissione, in copia, di tutti i decreti emanati a carico della sua curatelata PI 2 e degli atti dei procedimenti penali pendenti e conclusi a suo carico.

A sostegno della sua richiesta ha allegato copia di un documento datato 25.01.2013, denominato "*CREDENZIALE*", di cui si dirà in seguito.

2. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico postula la reiezione dell’istanza. A suo giudizio la lettera di credenziali non indicherebbe in nessun punto la facoltà di accedere agli atti di procedimenti penali pendenti o conclusi riguardanti la persona di PI 2.

3. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

4. 4.1.

I curatori del IS 1 (IS 1) assumono mandati dalle Autorità regionali di protezione quando le stesse istituiscono misure di protezione per le persone in difficoltà. Si prendono a carico persone con una situazione particolare e si occupano di problematiche personali e amministrative (gestione del patrimonio). L’obiettivo è di instaurare un rapporto di fiducia con l’interessato e di integrarlo, a medio termine, nella rete sociale attivando contatti professionali e sociali per riacquisire una certa autonomia (cfr. __________).

In particolare è istituita una curatela generale se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 398 cpv. 1 CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (art. 398 cpv. 2 CC). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (art. 398 cpv. 3 CC).

4.2.

Va anzitutto rilevato che la curatrice chiede di ottenere – per quanto concerne la competenza di questa Corte – la trasmissione, in copia, di tutti i decreti emanati in ambito penale a carico della sua curatelata (con i relativi incarti), senza però precisare i motivi alla base della sua richiesta, come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

A ciò aggiungasi che la sua istanza sembra, prima facie, esulare dalle mansioni attribuitele dall’ARP __________, sede di __________ (di seguito ARP __________).

Dalla copia del documento datato

25.01.2013, intitolato "*CREDENZIALE*", prodotto in questa sede si evince che la citata autorità, richiamando una risoluzione del

12.10./2.11.2010 dell’allora CTR __________, ha confermato la nomina di __________ del IS 1 di __________, quale curatrice generale di PI 2, in applicazione dell’art. 398 CC.

L’ARP __________ ha altresì precisato che "*(…). Compito della curatrice generale è quello di amministrare e conservare i beni della curatelata, nonché occuparsi, nella misura richiesta dalle circostanze, delle cure personali. Per quanto riguarda la gestione amministrativa la curatrice ha facoltà di raccogliere tutte le informazioni inerenti il patrimonio della curatelata, depositato presso istituti bancari, di aprire o chiudere conti, di stipulare o disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza*" ("*CREDENZIALE*" 25.01.2013 annesso all’istanza 9/13.10.2015, doc. CRP 1.a).

Non va infine dimenticato che l’accesso da parte della curatrice a eventuali incarti penali conclusi (archiviati) rispettivamente a decisioni di natura penale, nel frattempo passate in giudicato, emanate a carico della sua curatelata costituisce un’ingerenza nella sua sfera privata che deve essere, di principio, tutelata.

Ne discende che in casu, a giudizio di questa Corte, non è dato un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG della curatrice qui istante prevalente sui diritti personali di PI 2 ad ottenere la trasmissione, in copia, di eventuali decisioni penali (passate in giudicato) emanate a suo carico.

Qualora la curatrice dovesse, in maniera imprescindibile, necessitare di eventuali decisioni penali, passate in giudicato, concernente PI 2, essa potrà formulare a questa Corte una nuova istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG, indicando però nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta, che deve essere necessariamente in connessione con le mansioni affidatele dall’ARP __________, come stabilito dal credenziale datato 25.01.2013.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere conseguentemente respinta. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione della particolarità della fattispecie.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il CC e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è respinta.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera