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60.2015.348 • TRAP TI 60.2015.348 Generato dall'IA

Next of Kin Medical Record Access Post-Investigation

Numero d'incarto 60.2015.348
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A claimant sought copies of the medical records, including autopsy reports, related to the death of their deceased father, which had been generated during a previously closed criminal investigation into the death. The court granted the request, reasoning that the claimant, as the next of kin desiring to know the exact cause of death, demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural law, which permits inspection of case files post-conclusion if such an interest outweighs the privacy rights of others involved in the case.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Next of Kin Medical Record Access Post-Investigation: The court granted the request, reasoning that the claimant, as the next of kin desiring to know the exact cause of death, demonstrated a legitimate legal interest under the relevant procedural law, which permits inspection of case files post-conclusion if such an interest outweighs the privacy rights of others involved in the case.

Parole chiave

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autopsia fascicolo medico atti istruttori penali consultazione degli atti diritto di visita diritto di controllo Istanza di ispezione degli atti. figlio di un padre deceduto quale istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the primary legal basis for granting the request to inspect the records after the criminal proceedings concluded.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was cited when announcing the decision to grant the application.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision governs the power of the Criminal Appeals Court to allow the inspection of acts.

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Testo completo

Incarto n. 60.2015.348 · Lugano 5 novembre 2015/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.09./13.10.2015 presentata da

IS 1 tendente a ottenere la trasmissione, in copia, della cartella clinica inerente a suo padre deceduto il __________;

premesso che la richiesta datata 24.09.2015, spedita il 30.09.2015, è giunta al Ministero pubblico il 7.10.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico Paolo Bordoli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 9/13.10.2015, unitamente all’incarto penale NLP __________ (in originale), senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il __________, a __________, è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza, poiché una persona è stata colta da un malore. La persona – identificata in __________ (__________) – è poi deceduta.

A seguito di ciò, l’allora sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima e ogni altro esame specialistico necessario allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso (inc. MP __________).

Il 18.12.2006 rispettivamente il 7.05.2007 il Ministero pubblico ha ricevuto i relativi rapporti (AI 7 e AI 17 dell’inc. MP __________).

L’incarto penale è stato archiviato il 10.05.2007 (inc. NLP __________).

2. Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 (__________), figlio di †__________, chiede copia della cartella clinica riguardante suo padre, poiché vorrebbe conoscere la causa del suo decesso (cfr., nel dettaglio, istanza datata 24.09.2015 con la documentazione ivi annessa, doc. CRP 1.a).

3. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico Paolo Bordoli non ha formulato osservazioni in merito.

4. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

5. Nel caso qui in esame – visti i (dettagliati) motivi addotti nella presente richiesta – a giudizio di questa Corte appare dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 a conoscere l’esatta causa del decesso di suo padre.

Di conseguenza i due referti autoptici riguardanti †__________ e allestiti nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. NLP __________ (AI 7 e AI 17) vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera