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60.2015.34 • TRAP TI 60.2015.34 Generato dall'IA

Entity v. State Medical Records Custodian Regarding Death Certificate Access

Numero d'incarto 60.2015.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An entity requested a copy of the medical certificate confirming a death to complete their file after a criminal investigation into the fatality was closed, asserting that the official death record was missing a signed medical attestation. The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that the entity demonstrated a legitimate legal interest, as required by the applicable law, which outweighed the personal rights of those involved in the closed proceeding, and therefore ordered the transmission of the handwritten medical certificate establishing the cause of death.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Entity v. State Medical Records Custodian Regarding Death Certificate Access: The Court of Criminal Appeals granted the request, reasoning that the entity demonstrated a legitimate legal interest, as required by the applicable law, which outweighed the personal rights of those involved in the closed proceeding, and therefore ordered the transmission of the handwritten medical certificate establishing the cause of death.

Parole chiave

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atto di morte fascicolo medico persona giuridica assegno di morte stato richiedente diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 62 cpv. 4 LOG

This provision was the basis for granting the request to inspect and copy case files due to a legitimate legal interest.

art. 62 cpv. 4 LOG

This provision is cited as applicable law before the pronouncement of the orders.

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Testo completo

Incarto n. 60.2015.34 · Lugano 26 febbraio 2015/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.02.2014/27.01.2015 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un certificato medico attestante il decesso di una persona per completare il relativo incarto;

premesso che la richiesta datata 26.02.2014 è giunta al Ministero pubblico il 27.02.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte soltanto il 27.01.2015, senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il __________ PI 2 (__________) è stato rinvenuto privo di vita nel salotto della sua abitazione ubicata a __________. A seguito di ciò è stato aperto d’ufficio un procedimento penale per accertare l’esatta causa del suo decesso. In data __________ l’Istituto cantonale di patologia di __________ ha allestito, su incarico dell’allora sostituto procuratore pubblico Luca Marcellini, il relativo rapporto, che è stato trasmesso al Ministero pubblico il giorno successivo. L’incarto penale è poi stato archiviato (ABB __________).

2. Con la presente richiesta il IS 1, per il tramite dell’Ufficiale responsabile, con riferimento al decesso di PI 2, afferma in particolare che l’allora Ufficiale dello stato civile di __________ avrebbe omesso di documentare la sua morte nell’apposito registro e che agli atti non risulterebbe alcun certificato medico debitamente sottoscritto attestante il suo decesso.

Visti la particolarità della fattispecie, la natura e la finalità della presente istanza, questa Corte ha rinunciato ad interpellare gli eredi di ┼PI 2 per presentare eventuali osservazioni in merito all’istanza.

3. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".

4. Nella fattispecie in esame – visti i motivi posti alla base della presente richiesta

– è dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG del IS

1 ad ottenere la trasmissione, in copia, del certificato medico manoscritto allestito il __________ dal dr. med. __________ attestante il decesso di PI 2, il cui contenuto appare sufficiente per completare l’incarto in questione.

Di conseguenza il citato certificato medico viene trasmesso, in copia, al IS 1 unitamente alla presente decisione.

5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese in considerazione della natura e della finalità della presente richiesta.

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera