Former Accused Granted Access to Police Reports Post-Conviction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual, previously convicted in a finalized criminal proceeding for child abduction related to the disappearance of their minor child, sought the transmission of two specific police reports, claiming urgent need for an unspecified hearing. The reviewing court determined that pursuant to the relevant organizational law, which mandates a legitimate legal interest outweighing personal rights for inspection of case files after a proceeding's conclusion, the former party is presumed to have such an interest due to their direct involvement as the accused. Consequently, the court granted the request, ordering the transmission of the specified police reports to the applicant and waiving court fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 220 CP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Former Accused Granted Access to Police Reports Post-Conviction: The reviewing court determined that pursuant to the relevant organizational law, which mandates a legitimate legal interest outweighing personal rights for inspection of case files after a proceeding's conclusion, the former party is presumed to have such an interest due to their direct involvement as the accused. Consequently, the court granted the request, ordering the transmission of the specified police reports to the applicant and waiving court fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis for granting the request to access case files.
This provision was cited in the preamble as the applicable norm for the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.29 · Lugano 11 febbraio 2015/asp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/26.01.2015 presentata da
RE 1 tendente ad ottenere la trasmissione di due rapporti allestiti dalla polizia;
premesso che la richiesta datata 15.01.2015, spedita il 17.01.2015, è giunta al Ministero pubblico il 21.01.2015, che l’ha trasmessa alla Pretura penale cui è giunta il 23.01.2015, che a sua volta l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 23/26.01.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela 9/10.09.2013 sporta da PI 3 nei confronti di RE
1 per le ipotesi di reato di sequestro di persona e rapimento, sottrazione di minorenne e violazione del dovere di assistenza o educazione in relazione alla scomparsa di quest’ultima unitamente al figlio minorenne __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 11.09.2014 mediante il quale il procuratore pubblico Nicola Respini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1 siccome ritenuta colpevole di sottrazione di minorenne giusta l’art. 220 CP "*per avere sottratto il figlio minorenne (…) al padre PI 3 che esercita l’autorità parentale congiunta (…)*" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote da CHF 110.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, non revocando il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da CHF 120.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'600.--, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 10.06.2013, ma prolungandone il periodo di prova di un anno, e meglio come descritto nel DA __________;
che l’8.01.2015 il giudice della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini ha dichiarato definitivo il summenzionato decreto di accusa, stralciando dai ruoli il procedimento penale susseguente al medesimo (inc. __________);
che con la presente istanza RE 1 chiede di ottenere la trasmissione di due rapporti di polizia allestiti dall’ispettore Mantovani nell’ambito del citato procedimento penale necessitandoli urgentemente per una (non meglio precisata) udienza (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, la Pretura penale non ha formulato osservazioni in merito alla presente richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, accusatore privato nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________, essendo la qui istante stata parte (in qualità di imputata) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di RE
1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dei due rapporti di polizia richiesti, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe tale documentazione nell’ambito di una (non meglio specificata) udienza;
che di conseguenza il "rapporto richiesta accertamento tecnico di telefonia mobile" 13.09.2013 (AI 6) e il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 27.05.2014 (AI 19) vengono trasmessi, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera