Former Private Accuser Access to Sealed Criminal File Documents
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party who had previously acted as a private accuser in a criminal proceeding for property damage, which subsequently resulted in a final dismissal, requested copies of the case file documentation. The court granted the request, reasoning that under the relevant law concerning inspection of sealed files after criminal proceedings conclude, a former party is presumed to have a legitimate legal interest overriding the personal rights of others involved, particularly since the requesting party required the documents for the completion of their own records, and thus waived collection of judicial fees and costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 CP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 27 CPP, art. 66 al. 1 LTF; Former Private Accuser Access to Sealed Criminal File Documents: The court granted the request, reasoning that under the relevant law concerning inspection of sealed files after criminal proceedings conclude, a former party is presumed to have a legitimate legal interest overriding the personal rights of others involved, particularly since the requesting party required the documents for the completion of their own records, and thus waived collection of judicial fees and costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the legal basis cited for granting the request to inspect case files.
This provision was cited in the preamble to the ruling as applicable law.
Although mentioned as 'tassa di giustizia e spese' in the dispositive, the waiver of costs relates to the procedural application here.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.288 · Lugano 14 settembre 2015/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.07./20.08.2015 presentata dal
IS 1 tendente ad ottenere, copia, delle verbalizzazioni di un incarto nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 16.07.2015 è giunta al Ministero pubblico il 17.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 19/20.08.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della querela __________ sporta dal IS 1, per il tramite del __________ (rappr. dal __________ __________), nei confronti di ignoti per l’ipotesi di reato di danneggiamento giusta l’art. 144 CP in relazione ai fatti accaduti a __________, __________, nel periodo compreso tra il __________ e il __________, segnatamente al danneggiamento della lamiera del __________ adibito al __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere 22.06.2015 a favore di PI 2 (NLP __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Ministero pubblico a questa Corte – il sindaco e la segretaria del __________ domandano, in nome e per conto del IS 1, per i loro atti, la trasmissione in copia delle verbalizzazioni riguardanti il summenzionato procedimento penale (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta;
che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato), essendo il IS 1 qui istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato il IS 1 qui istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, il medesimo deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo del IS
1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc. MP __________) [in cui sono contenuti gli interrogatori esperiti dalla polizia], poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il IS 1 istante necessiterebbe della surriferita documentazione a completazione dei suoi atti;
che di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria __________ (inc. MP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il IS 1 qui istante già stato parte al procedimento penale sfociato nel NLP __________ (passato in giudicato).
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera