Victim Assistance Organization Access to Archived Criminal Records for Compensation Purposes
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA victim assistance organization requested the transmission of records from a previously archived criminal case, where the claimant was the alleged victim of sexual assault, to support the claimant's application for victim compensation benefits under the relevant law. The court reasoned that under the applicable law, the appellate criminal review court may permit inspection and copying of case files if a legitimate legal interest prevails over the personal rights of those involved; given the claimant's status as a party in the original proceedings and the necessity of the records (including police reports and the reasoning for the dismissals) for the organization to decide on the benefit application, the victim assistance organization's legal interest in obtaining the documentation for compensation purposes outweighed the privacy rights of the other involved parties, leading to the granting of the request without imposing court fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 CPP, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, art. 66 cpv. 1 LTF; Victim Assistance Organization Access to Archived Criminal Records for Compensation Purposes: The court reasoned that under the applicable law, the appellate criminal review court may permit inspection and copying of case files if a legitimate legal interest prevails over the personal rights of those involved; given the claimant's status as a party in the original proceedings and the necessity of the records (including police reports and the reasoning for the dismissals) for the organization to decide on the benefit application, the victim assistance organization's legal interest in obtaining the documentation for compensation purposes outweighed the privacy rights of the other involved parties, leading to the granting of the request without imposing court fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision grounds the acceptance of the request for the transmission of the case files because the applicant showed a legitimate legal interest.
This law is mentioned alongside Art. 62 cpv. 4 LOG as the context for the legitimate interest enabling the file transmission (related to the application for benefits).
Although the decision explicitly states renunciation to court fees (tassa di giustizia), the reference to LTF articles for costs is typically expected if the case were appealed to the Federal Supreme Court, but since this is a Cantonal decision and the order does not cite any specific Cantonal cost article, and only renounces fees, I must re-evaluate the final orders. The final orders state: '2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.' This renunciation is explained in Considering 6 by referencing the nature of the request and PI 2's status, but it does not explicitly cite the *procedural* article governing costs in the dispositive itself, only in the preamble to the pronouncement ('visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV ed ogni altra norma applicabile'). Given the strict rule to only include provisions cited in the numbered orders, and seeing only '1.' and '2.' and '3.' in the dispositive, I must check if any article is cited there. Order 2 only states the outcome ('Non si prelevano tassa di giustizia e spese') without citing the governing article (like Art. 66 LTF or equivalent Cantonal provision) in the order itself. Therefore, based strictly on the dispositive orders (1, 2, 3), only the substantive/procedural grounds are cited explicitly in the preamble to the pronouncement which mentions the articles used for the decision.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.276 · Lugano 12 agosto 2015/asp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29/31.07.2015 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di un incarto penale, nel frattempo archiviato, in relazione ad una domanda di prestazioni ai sensi della LAV;
premesso che la richiesta datata 29.07.2015 è giunta al Ministero pubblico il 30.07.2015, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 31.07.2015, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della segnalazione __________ da parte di PI 2 in relazione ai fatti accaduti la stessa notte, a __________, apparentemente ai suoi danni, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato, per insufficienza di prove, dapprima nel decreto di non luogo a procedere (non motivato)
26.02.2007 a favore di __________ e di __________ per le ipotesi di reato di violenza carnale e favoreggiamento (NLP __________)
rispettivamente nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 26.02.2007 a favore di __________ per l’ipotesi di reato di violenza carnale (NLP __________).
A seguito dello scritto 8/9.03.2007 della madre della presunta vittima inviato al Ministero pubblico – da intendersi quale richiesta di motivazione delle citate decisioni – in data 30.03.2007 l’allora procuratore pubblico Luca Maghetti ha motivato i summenzionati decreti in un unico decreto (motivazione dei decreti di non luogo a procedere 30.03.2007, NLP __________ – NLP __________).
In data 14.05.2007 l’allora Camera dei ricorsi penali ha stralciato dai ruoli l’istanza di promozione dell’accusa ai sensi del previgente art. 186 CPP TI 5/6.04.2007 presentata da PI 2 avverso il predetto decreto motivato, non avendo corretto, in lingua italiana, il suo gravame entro il termine assegnatole (inc. CRP __________).
Il decreto motivato 30.03.2007 (NLP __________
– NLP __________) è dunque passato in giudicato.
2.Con la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – la sezione aiuto alle vittime della IS 1 (di seguito IS 1) domanda l’autorizzazione ad ottenere la trasmissione degli atti istruttori del summenzionato procedimento penale, nel frattempo archiviato, allegando parimenti la relativa procura rilasciata da PI 2. A sostegno della sua richiesta precisa che PI 2 ha presentato un’istanza per ottenere delle prestazioni in base alla LAV, sostenendo di essere stata vittima di una violenza carnale nell’anno __________ a __________.
3. Questa Corte ha rinunciato ad interpellare le altre parti del procedimento penale, nel frattempo archiviato, essendo PI 2 stata parte (in qualità di presunta vittima) al medesimo.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
5. 5.1.
La IS 1 del Canton __________ si occupa delle mansioni che le sono state attribuite tramite la legge e le risoluzioni concrete del potere legislativo ed esecutivo. Ha in particolare il compito di occuparsi di problemi in ambito sociale, tra cui anche l’aiuto alle vittime. La sezione aiuto alle vittime (__________) è competente per l’esecuzione della LAV e decide, tra l’altro, le richieste in ambito d’indennizzo e di riparazione morale presentate dalla vittima oppure dal suo rappresentante legale (cfr. __________).
5.2.
Nella fattispecie in esame – visti in particolare le mansioni attribuite alla IS 1, il contenuto e l’esito del procedimento penale, nel frattempo archiviato, in cui PI 2 era vittima e si era costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI, e ritenuto inoltre che quest’ultima ha presentato un’istanza di prestazioni ai sensi della LAV alla IS
1 – appare dato un interesse giuridico di PI 2 rispettivamente dell’autorità istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sui diritti personali delle altre persone coinvolte, ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori degli incarti in questione.
In effetti, i documenti ivi presenti [in particolare il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 20.02.2007 e la motivazione dei decreti di non luogo a procedere 30.03.2007 (NLP __________ – __________)] sono indubbiamente utili alla IS 1 per decidere sull’istanza presentata da PI 2 riguardo ai fatti accaduti, a __________, il __________.
Di conseguenza, gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ e gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ vengono trasmessi, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che PI 2 si è costituita parte civile ai sensi del previgente CPP TI al procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, e stante inoltre la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LAV ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera