Aggrieved Party Access to Police Report Post-Dismissal for Civil Action
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe applicant, who was the aggrieved party in a criminal proceeding concerning the fraudulent use of a payment card for significant funds, sought access to the police report after the case was dismissed due to territorial incompetence. The court granted the request, reasoning that under the relevant law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the case files, especially when the requested documents are necessary for subsequent civil actions, such as pursuing reimbursement from the involved bank and insurer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG; Aggrieved Party Access to Police Report Post-Dismissal for Civil Action: The court granted the request, reasoning that under the relevant law, former parties to a concluded criminal proceeding are presumed to have a legitimate legal interest justifying inspection of the case files, especially when the requested documents are necessary for subsequent civil actions, such as pursuing reimbursement from the involved bank and insurer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for granting the request to transmit the police report.
This procedural provision was explicitly mentioned in the preamble to the decision as applicable law.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.201 · Lugano 13 luglio 2015/jf · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/12.06.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione del rapporto di polizia allestito nell’ambito di un procedimento penale, nel frattempo archiviato, che lo concerne personalmente;
premesso che la richiesta datata 9.06.2015 è giunta al
Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte
l’11/12.06.2015, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela sporta dinanzi alla polizia da IS
1 contro ignoti in relazione ad un presunto furto della sua carta __________ no. __________ con addebito diretto sul conto presso __________ di __________ a lui intestato, essendo stata apparentemente clonata e utilizzata abusivamente undici volte a __________ il __________ (pagamenti/prelevamenti) per un importo complessivo di CHF 4'978.63, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. NLP __________) – nell’ambito del quale è stato allestito un rapporto datato 18.12.2014 – sfociato nel decreto di non luogo a procedere 22.12.2014 per incompetenza territoriale (NLP __________);
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte;
che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia allestito nell’ambito del surriferito procedimento penale, dovendolo inoltrare all’istituto bancario coinvolto nella vicenda e all’assicu-razione (doc. CRP 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*";
che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.12.2014, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli deve trasmettere il citato rapporto all’istituto bancario coinvolto e alla sua assicurazione per ottenere un possibile rimborso;
che di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;
che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera