Access to Criminal Case Files After Complaint Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate criminal court considered an application by an individual, previously the accused in a criminal case concerning misappropriation and fraudulent administration arising from a dispute with a separating spouse over a joint bank account, to examine and copy the case files following the dismissal of the charges due to the withdrawal of the complaint. The court reasoned that under the applicable law, access to case files after the conclusion of criminal proceedings requires demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of involved parties; although former parties usually benefit from a presumption of legitimate interest, in this instance, the court found no such overriding interest existed because the original complainant definitively withdrew the complaint after the parties resolved their financial dispute, and the applicant failed to sufficiently substantiate the vague need for the documents for unspecified future legal matters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 138 cifra, Art. 158 cifra, Art. 27 CPP, Art. 62 cpv. 4 LOG, Art. 33 cpv. 1 CP, Art. 100 cpv. 1 LTF; Access to Criminal Case Files After Complaint Withdrawal: The court reasoned that under the applicable law, access to case files after the conclusion of criminal proceedings requires demonstrating a legitimate legal interest that outweighs the personal rights of involved parties; although former parties usually benefit from a presumption of legitimate interest, in this instance, the court found no such overriding interest existed because the original complainant definitively withdrew the complaint after the parties resolved their financial dispute, and the applicant failed to sufficiently substantiate the vague need for the documents for unspecified future legal matters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article formed the basis for dismissing the request to examine and copy the investigation files.
Cited in the reasoning as the basis for the definitive withdrawal of the complaint, which contributed to denying the applicant's legitimate interest under art. 62 cpv. 4 LOG.
Cited in the section detailing the right of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the section detailing the time limit for appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the section detailing the grounds for appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the section detailing the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the section detailing the standing to appeal to the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 60.2015.171 · Lugano 19 giugno 2015 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera: · Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/19.05.2015 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, che lo concerne personalmente, sfociato in un decreto di abbandono per recesso di querela;
richiamato lo scritto 20/21.05.2015 del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, il quale su richiesta 19.05.2015, ha trasmesso a questa Corte l’incarto ABB __________, segnalando parimenti di non avere obiezioni a che l’istante possa compulsare l’incarto in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto 7.11.2013 __________, per il tramite del suo patrocinatore, ha sporto querela penale nei confronti del marito IS 1, dal quale si stava separando, per le ipotesi di reato di appropriazione indebita giusta l’art. 138 cifra 1 cpv. 4 CP, sub. amministrazione infedele giusta l’art. 158 cifra 3 CP, affermando in sintesi che quest’ultimo, senza la sua autorizzazione, avrebbe chiuso e svuotato un conto presso un istituto bancario di cui entrambi erano contitolari e ADE sugli averi ivi depositati.
Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico del querelato (nell’ambito del quale il magistrato inquirente ha in particolare posto sotto sequestro la relativa relazione bancaria ed ha interrogato le parti), sfociato nel decreto di abbandono 6.06.2014 per recesso di querela, avendo le parti dichiarato dinanzi al Ministero pubblico di aver chiarito ogni divergenza in relazione alla gestione degli averi in questione (ABB __________). La relazione bancaria è quindi stata immediatamente dissequestrata.
Il citato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato presso questa Corte.
2. Con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori del summenzionato procedimento penale, precisando parimenti che la sua richiesta sarebbe "*(…) giustificata dalla necessità di completezza della mia documentazione riguardante il caso, nonché dalla necessità di poter
disporre dei documenti relativi alla ormai definita procedura* *da utilizzare nei casi previsti dalla legge*" (istanza
datata 11.05.2015, doc. CRP 1).
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta.
Stante l’esito della presente decisione, questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare __________, accusatrice privata nell’ambito del procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
3. 3.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "*Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione*".
3.2.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
4. A giudizio di questa Corte nel caso in esame – stante l’esito del procedimento penale nel frattempo archiviato – non è dato un interesse giuridico legittimo ex art.
62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 prevalente sui diritti personali di __________ ad esaminare e a fotocopiare gli atti istruttori di cui all’incarto ABB __________, poiché quest’ultima ha desistito in maniera definitiva dalla querela giusta l’art. 33 cpv. 1 CP, avendo le parti chiarito rispettivamente trovato un accordo sulla gestione e sul destino degli averi in questione.
A ciò aggiungasi che il qui istante non ha in ogni caso sufficientemente motivato e sostanziato la sua richiesta, avendo indicato in maniera molto vaga che vorrebbe avere a disposizione tutta la documentazione da utilizzare nei (non meglio precisati) casi previsti dalla legge (quale?).
Per questi motivi l’istanza deve essere respinta.
5. Alla luce di quanto sopra esposto l’istanza è respinta. Si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante già stato parte al procedimento penale sfociato nell’ABB __________, passato in giudicato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera